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Document 31998R1678

    Regolamento (CE) n. 1678/98 della Commissione del 29 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

    GU L 212 del 30.7.1998, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1678/oj

    31998R1678

    Regolamento (CE) n. 1678/98 della Commissione del 29 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

    Gazzetta ufficiale n. L 212 del 30/07/1998 pag. 0023 - 0028


    REGOLAMENTO (CE) N. 1678/98 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (2), in particolare l'articolo 12,

    considerando che occorre precisare che le superfici dichiarate devono essere espresse in ettari con due decimali;

    considerando che per evitare che una parcella fruisca indebitamente di un aiuto diretto all'ettaro, occorre dichiarare separatamente le parcelle che rientrano in altri regimi non compresi nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo: «il sistema integrato»);

    considerando che, dato l'obbligo di utilizzare un quantitativo minimo di sementi certificate per il frumento duro dichiarato e seminato, è necessario prevedere sanzioni dissuasive; che a tal fine è altresì opportuno prevedere sanzioni analoghe per i casi in cui non vengono rispettate le disposizioni concernenti le varietà;

    considerando che, per analogia con la normativa agraria in altri settori, è opportuno accordare agli imprenditori, a determinate condizioni, la possibilità di correggere nelle loro domande gli elementi che potrebbero condurre all'applicazione di penali;

    considerando che è opportuno determinare la modalità relative all'applicazione di interessi, indipendentemente dal modo di recupero prescelto;

    considerando che, per assicurare un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del principio del legittimo affidamento nel recupero degli importi indebitamente versati, è necessario precisare le condizioni di base alle quali può essere chiesta l'applicazione di tale principio, salvo quanto previsto in materia di spese irregolari, in particolare agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (4);

    considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno aumentare il massimale al di sotto del quale le amministrazioni competenti possono non esigere la restituzione degli importi indebitamente versati;

    considerando che il regolamento (CE) n. 820/97 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, prevede che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprenda marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali, basi di dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda;

    considerando che, per garantire controlli efficaci, è necessario che i bovini siano identificati e registrati; che a tale fine il regolamento (CE) n. 820/97 prevede disposizioni specifiche al riguardo;

    considerando che, per assicurare l'efficacia delle norme relative agli aiuti comunitari per gli animali aventi i requisiti per gli aiuti e delle norme veterinarie generali fissate nei regolamenti della Commissione (CE) n. 2630/97 (5) e (CE) n. 494/98 (6) recanti applicazione del regolamento (CE) n. 820/97, i controlli e le sanzioni previsti dal sistema integrato devono essere distinti dai controlli e dalle sanzioni a scopi veterinari; che non è escluso uno scambio per quanto riguarda dati e controlli comuni;

    considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che il sistema di identificazione e di registrazione degli animali considerati per la concessione di un aiuto sia istituito conformemente al regolamento (CE) n. 820/97;

    considerando che, come dimostra l'esperienza, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 per quanto riguarda i bovini non è stata del tutto soddisfacente e deve essere migliorata; che l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 820/97 offre la possibilità di integrare taluni elementi delle procedure comuni di controllo negli Stati membri e inoltre di chiarire, armonizzare e semplificare le relative modalità e procedure; che a tale scopo occorre specificare il contenuto minimo dei controlli e delle corrispondenti relazioni;

    considerando che occorre accertare che l'aiuto comunitario sia accordato solo per i bovini per i quali sono stati rispettati gli obblighi di identificazione e di registrazione in conformità al regolamento (CE) n. 820/97; che, per rendere la procedura di controllo affidabile, tutti i bovini aventi i requisiti per gli aiuti, vale a dire tutti i bovini per i quali sono state presentate o potranno essere presentate domande di aiuto comunitario, detenuti in un'azienda il cui imprenditore ha presentato una domanda di aiuto devono essere sottoposti a controlli in loco; che l'identificazione e la registrazione dei bovini introdotte dal regolamento (CE) n. 820/97 si devono applicare a tutti i bovini;

    considerando che occorrono disposizioni atte a prevenire e sanzionare in maniera efficace le irregolarità e le frodi; che a tale scopo le sanzioni vanno differenziate a seconda della gravità dell'irregolarità commessa; che si devono definire le infrazioni alla luce dell'esperienza nell'applicazione di sanzioni;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/97 (8), deve pertanto essere modificato di conseguenza;

    considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è così modificato:

    1) L'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

    a) al primo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «- gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie espressa in ettari con due decimali, la localizzazione, l'utilizzazione, eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua, nonché il regime d'aiuto;»

    b) al terzo comma sono aggiunti i seguenti trattini:

    «- produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e cura dello spazio naturale, di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92,

    - cotone, di cui al regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio (*),

    - luppolo, di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (**),

    - lino e canapa, di cui al regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio (***).

    (*) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

    (**) GU L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

    (***) GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.»

    2) L'articolo 6 è così modificato:

    a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Il controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprende in particolare quanto segue:

    a) verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati onde evitare che uno aiuto venga concesso indebitamente due volte per lo stesso anno civile;

    b) non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (*), verifiche incrociate per accertare che l'aiuto comunitario sia accordato solo per bovini per i quali la nascita, gli spostamenti e il decesso sono stati debitamente notificati dal richiedente l'aiuto comunitario all'autorità competente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97.

    (*) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.»

    b) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente trattino:

    «- delle infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97.»

    c) Al paragrafo 5, il secondo comma è sostituto dal seguente:

    «Ad eccezione dei bovini maschi per i quali è accordato un premio speciale al momento della macellazione o della loro prima immissione sul mercato a fini di macellazione secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (*), almeno il 50 % dei controlli minimi degli animali si effettua durante il periodo di detenzione previsto. Sono ammessi controlli al di fuori di tale periodo solo nel caso in cui siano disponibili i registri di cui all'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE o all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 820/97.

    I controlli in loco previsti dal presente regolamento possono essere effettuati unitamente ad eventuali altre ispezioni stabilite dalla normativa comunitaria.

    (*) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.»

    d) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6. I controlli in loco per il regime di aiuti di cui trattasi comprendono in particolare quanto segue:

    a) la verifica che il totale degli animali presenti nell'azienda e ammissibili al regime suddetto corrisponda al numero di animali ammissibili iscritti nel registro;

    b) la verifica, sulla base del registro tenuto dal produttore, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco siano stati detenuti durante il periodo previsto a tale scopo;

    c) la verifica del registro condotta su campioni di documenti giustificativi, quali fatture di acquisto e di vendita, certificati di macellazione, certificati veterinari e i passaporti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97;

    d) la verifica che tutti i bovini presenti nell'azienda per i quali sono state presentate, o potranno essere presentate, domande di aiuto siano identificati dai marchi auricolari e dai passaporti, nonché iscritti nel registro in conformità con il regolamento (CE) n. 820/97.

    Sono sottoposti individualmente al controllo di cui al primo comma, lettera d), tutti i bovini maschi per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale per le carni bovine; tuttavia, per tutti gli altri bovini ammissibili agli aiuti comunitari e presente nell'azienda, la verifica della corretta iscrizione nell'apposito registro potrà essere effettuata per campionamento, purché il livello di controllo ottenuto sia affidabile e rappresentativo.

    Qualora i campioni controllati rivelino gravi anomalie, la portata dei controlli viene ampliata per assicurare un livello di controllo adeguato.»

    3) L'articolo 9 è così modificato:

    a) al paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dai seguenti due commi:

    «Ai fini del presente articolo, si intende per "superficie determinata", la superficie conforme alle condizioni regolamentari, comprese le seguenti disposizioni:

    - colza: articolo 4 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (*),

    - girasole: articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 658/96,

    - lino: articolo 6 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92,

    - frumento duro: articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 658/96.

    Per quanto riguarda le superfici dichiarate ed effettivamente seminate a frumento duro, qualora si constati una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, per "superficie determinata" si intende la superficie calcolata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate, di cui il produttore ha comprovato l'effettiva utilizzazione, per il quantitativo minimo per ettaro fissato dallo Stato membro per la regione del produttore in questione. La superficie così determinata viene presa in considerazione, previa applicazione del paragrafo 2, per il calcolo del diritto al supplemento o al regime di aiuti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

    (*) GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.»;

    b) il paragrafo 5 è soppresso.

    4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    1. Qualora si applichi un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande d'aiuto è limitato al massimale fissato per l'imprenditore di cui trattasi.

    2. Qualora si constati che il numero di animali dichiarati in una domanda d'aiuto supera il numero di animali accertati durante i controlli amministrativi o in loco a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, detto aiuto viene calcolato in base al numero di animali ammissibili accertati. Tuttavia, salvo cause di forza maggiore e previa applicazione del paragrafo 11 del presente articolo per quanto riguarda le circostanze naturali della vita della mandria, l'aiuto viene diminuito in conformità del paragrafo 3.

    3. Nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 animali, l'importo unitario dell'aiuto viene ridotto di quanto segue:

    a) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a due animali;

    b) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali;

    Se l'eccedenza è superiore a quattro animali non è concesso alcun aiuto.

    Negli altri casi l'importo unitario dell'aiuto viene ridotto di quanto segue:

    a) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale al 5 %;

    b) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore al 5 % e inferiore o uguale al 20 %;

    Se l'eccedenza constatata supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

    Le percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b) sono calcolate in base al numero dichiarato nelle domande, quelle di cui al terzo comma, lettere a) e b), sono calcolate in base al numero riscontrato.

    4. Per quanto riguarda i bovini che non rientrano nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora durante i controlli in loco si constati che il numero di bovini ammissibili agli aiuti comunitari accertati nell'azienda non corrisponde al numero di animali ammissibili iscritti nel registro o al numero di passaporti di animali ammissibili detenuti nell'azienda e qualora tali risultati siano riscontrati durante almeno due controlli effettuati nell'arco di ventiquattro mesi, l'importo globale dell'aiuto assegnato al richiedente il regime di aiuti per il periodo di 12 mesi precedenti il secondo controllo in loco in cui si riscontrino tali risultati viene ridotto proporzionalmente, salvo cause di forza maggiore.

    Tuttavia, per quanto riguarda il premio speciale per le carni bovine di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3886/92, la riduzione di cui al primo comma si applica dopo ciascun controllo in loco in cui sono stati riscontrati tali risultati.

    Se tuttavia il divario riscontrato nel corso del controllo in loco è superiore al 20 % del numero di animali ammissibili accertati, oppure se viene constatato un divario di almeno il 3 % e di almeno due animali nel corso di due controlli effettuati nello stesso anno civile, non viene concesso alcun premio per i 12 mesi precedenti il controllo in loco.

    5. Per quanto riguarda i bovini, un animale è accertato ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 se nel corso di un controllo in loco è conforme ai seguenti requisiti:

    a) è identificato individualmente da un passaporto, in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97, che indica almeno la data di nascita, il sesso, gli spostamenti e il decesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97;

    b) è correttamente iscritto nel registro conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97;

    c) è identificato individualmente dai marchi auricolari previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 820/97;

    d) nel caso di un animale dichiarato per l'aiuto comunitario, è detenuto nel luogo notificato dal richiedente in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del presente regolamento.

    Tuttavia, un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come accertato purché sia identificato chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi indicati al primo comma. Inoltre, per quanto riguarda i bovini che non sono stati iscritti correttamente nel registro o i cui passaporti non sono stati compilati in maniera esatta, per motivi imputabili al richiedente, per quanto riguarda la data di nascita, il sesso, gli spostamenti e il decesso, l'aiuto comunitario viene ridotto in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 solo qualora tali omissioni siano riscontrate nel corso di almeno due controlli effettuati nell'arco di ventiquattro mesi.

    6. In caso di falsa dichiarazione nella domanda di aiuto, nella registrazione nel passaporto, imputabile a colpa grave, l'imprenditore è escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato. In caso di falsa dichiarazione imputabile a dolo, l'imprenditore è escluso dal beneficio dello stesso regime di aiuto anche per l'anno civile successivo.

    7. Se l'imprenditore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste per il numero di animali effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

    In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda d'aiuto.

    8. Se l'indennità compensativa prevista dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (*) è calcolata in base al numero di unità di bestiame adulto, per determinare il numero di animali presenti e per applicare le sanzioni di cui ai paragrafi da 2 a 6, si prende come base il numero di unità di bestiame adulto corrispondente al numero di animali dichiarati e accertati.

    9. I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione solo se sono stati identificati nella domanda d'aiuto.

    Tuttavia, una vacca nutrice dichiarata per il premio o un bovino dichiarato per l'indennità compensativa di cui al regolamento (CE) n. 950/97 possono essere sostituiti, rispettivamente, da un'altra vacca nutrice o da un altro bovino, purché la sostituzione avvenga entro il termine di 20 giorni successivi all'uscita dall'azienda e venga iscritta nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa.

    10. Se l'indennità compensativa prevista dal regolamento (CE) n. 950//97 è calcolata in base al numero di unità di bestiame adulto senza distinzione tra le specie di animali in questione, gli animali dichiarati possono essere sostituiti da altri animali ammissibili a tale indennità, purché il numero corrispondente di unità di bestiame adulto non diminuisca e le sostituzioni avvengano conformemente alle condizioni previste al paragrafo 9.

    11. Qualora, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, l'imprenditore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali notificati per un premio durante il periodo in cui tale detenzione è obbligatoria, il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali effettivamente ammissibili detenuti durante il periodo obbligatorio, purché l'imprenditore ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

    12. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 ad 11, sono considerati separatamente gli animali ammissibili che possono beneficiare di diversi aiuti comunitari.

    (*) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.».

    5) All'articolo 11 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

    «1 bis. Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 10 non vengano comminate qualora il produttore, rilevando nella domanda introdotta inesattezze non imputabili a dolo o colpa grave che potrebbero condurre all'applicazione di una o più delle sanzioni citate, ne informi per iscritto, entro i dieci giorni lavorativi successivi al riscontro di tali inesattezze, le competenti autorità, a condizione che queste ultime non gli abbiano comunicato l'intenzione di effettuare un controllo sul posto o che egli non sia potuto venire a conoscenza di tale intenzione in altro modo e che dette autorità non l'abbiano già informato dell'irregolarità che è stata verificata nella domanda introdotta.».

    6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione in cui figurano, in particolare, i motivi della visita, i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo, le persone presenti, il numero di parcelle visitate e di quelle misurate, le tecniche di misurazione utilizzate, il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, eventualmente, i numeri dei marchi auricolari e delle iscrizioni nel registro controllati, le risultanze dei controlli e, se del caso, i risultati particolari relativi a determinati numeri di identificazione. L'imprenditore o il suo rappresentante ha la facoltà di sottoscrivere il verbale. Può limitarsi ad attestare la propria presenza al momento del controllo oppure può aggiungere osservazioni.

    Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione (*), la relazione viene integrata dalla relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2630/97.

    Qualora durante i controlli in loco a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, copie delle relazioni concernenti i controlli in loco previsti dal presente regolamento vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2630/97.

    (*) GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 23.»

    7) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 14

    1. In caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

    2. Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente pagato sia recuperato tramite detrazione dal primo acconto o dal primo pagamento effettuato a favore dell'imprenditore dopo la data della decisione di recupero. Tuttavia l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

    3. Gli interessi sono calcolati in funzione del periodo intercorso tra il pagamento e l'effettiva restituzione o la detrazione.

    Il tasso d'interesse da applicare è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale e non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse applicato per il recupero d'importi nazionali.

    Non sono dovuti interessi in caso di pagamenti indebiti imputabili ad errore dell'autorità competente.

    4. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il pagamento è stato effettuato in seguito ad un errore dell'autorità competente stessa o di un'altra autorità che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'imprenditore, il quale abbia agito in buona fede e in osservanza della normativa vigente.

    Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi importanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non era stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

    Ai fini del primo e del secondo comma, chiunque agisca per conto dell'imprenditore è assimilato a quest'ultimo.

    5. Il paragrafo 4 non si applica agli anticipi e ai pagamenti di cui viene chiesta la restituzione a seguito dell'applicazione di una sanzione a norma degli articoli 8, 9 e 10 o di un'altra disposizione comunitaria o nazionale.

    6. Gli Stati membri possono non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 ECU, interessi esclusi, per imprenditore e per domanda d'aiuto a cui si riferisce il recupero, purché le disposizioni nazionali prevedano il mancato recupero in casi analoghi.

    7. Per quanto concerne gli aiuti o i premi finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, gli importi recuperati e gli interessi versati agli organismi pagatori sono detratti dalle spese del Fondo, sezione garanzia, salvo il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    L'articolo 1, punto 1, lettera b), e punti 2, 3, 4 e 6, si applica alle domande di aiuto presentate il 1° gennaio 1999 o in data successiva.

    L'articolo 1, punto 1, lettera a), si applica a domande di aiuto presentate il 1° gennaio 2000 o in data successiva.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (4) GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

    (5) GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 23.

    (6) GU L 60 del 28. 2. 1998, pag. 78.

    (7) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

    (8) GU L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1.

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