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Document 31998D0275
98/275/EC: Council Decision of 21 April 1998 authorising the Kingdom of the Netherlands to apply to certain mineral oils when used for specific purposes reductions in or exemptions from excise duty, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
98/275/CE: Decisione del Consiglio del 21 aprile 1998 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, ad applicare riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dalle accise per determinati oli minerali utilizzati a fini specifici
98/275/CE: Decisione del Consiglio del 21 aprile 1998 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, ad applicare riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dalle accise per determinati oli minerali utilizzati a fini specifici
GU L 126 del 28.4.1998, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
98/275/CE: Decisione del Consiglio del 21 aprile 1998 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, ad applicare riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dalle accise per determinati oli minerali utilizzati a fini specifici
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 28/04/1998 pag. 0031 - 0031
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 aprile 1998 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, ad applicare riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dalle accise per determinati oli minerali utilizzati a fini specifici (98/275/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche; considerando che le autorità olandesi hanno comunicato alla Commissione di voler applicare aliquote d'accisa diverse al GPL utilizzato come carburante per gli autobus destinati al trasporto pubblico; che si tratta di una differenziazione nelle aliquote per la quale va applicata la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4; considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della misura proposta; considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri riconoscono che tale differenziazione è giustificata da considerazioni ambientali e non dà adito a distorsioni della concorrenza o ad interferenze nel corretto funzionamento del mercato interno; considerando che la Commissione sottopone periodicamente a riesame le riduzioni al fine di verificarne la compatibilità con il corretto funzionamento del mercato interno e con la politica in materia di tutela dell'ambiente; considerando che le autorità olandesi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare tale riduzione; che tale differenziazione nelle aliquote verrà riesaminata dal Consiglio in base ad una relazione della Commissione anteriormente al 31 dicembre 1999, data alla quale scadrà detta autorizzazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad applicare al GPL utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico, fino al 31 dicembre 1999 e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, aliquote d'accisa differenziata, a condizione che dette aliquote soddisfino gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (2). Articolo 2 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN (1) GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46). (2) GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).