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Document 31998R0879
Commission Regulation (EC) No 879/98 of 24 April 1998 fixing the minimum import price applicable to certain types of processed cherries during the 1998/99 marketing year
Regolamento (CE) n. 879/98 della Commissione del 24 aprile 1998 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1998/99 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie
Regolamento (CE) n. 879/98 della Commissione del 24 aprile 1998 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1998/99 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie
GU L 124 del 25.4.1998, p. 13–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1999
Regolamento (CE) n. 879/98 della Commissione del 24 aprile 1998 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1998/99 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 25/04/1998 pag. 0013 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 879/98 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1998 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1998/99 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 8, considerando che, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto: - del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità, - dei prezzi praticati sui mercati mondiali, - della situazione sul mercato interno della Comunità, - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi; considerando che, per ciliegie trasformate di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2201/96, in base ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1998/99; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Durante la campagna di commercializzazione 1998/99 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento. 2. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 va dal 10 maggio 1998 al 9 maggio 1999. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29. (2) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>