Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0879

Regolamento (CE) n. 879/98 della Commissione del 24 aprile 1998 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1998/99 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

GU L 124 del 25.4.1998, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/879/oj

31998R0879

Regolamento (CE) n. 879/98 della Commissione del 24 aprile 1998 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1998/99 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 25/04/1998 pag. 0013 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 879/98 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1998 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1998/99 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,

- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

- della situazione sul mercato interno della Comunità,

- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per ciliegie trasformate di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2201/96, in base ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1998/99;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante la campagna di commercializzazione 1998/99 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 va dal 10 maggio 1998 al 9 maggio 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Top