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Document 31998R0803

Regolamento (CE) n. 803/98 della Commissione del 16 aprile 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura per il 1998

GU L 115 del 17.4.1998, p. 5–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2002; abrogato da 32002R0094

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/803/oj

31998R0803

Regolamento (CE) n. 803/98 della Commissione del 16 aprile 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura per il 1998

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 17/04/1998 pag. 0005 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 803/98 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura per il 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2275/96 prevede una partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e di prodotti della floricoltura comunitaria all'interno e all'esterno della Comunità;

considerando che è opportuno definire le principali azioni che saranno prese in considerazione per la concessione di un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono seguire una strategia coerente e presentare garanzie per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi previsti a medio termine e la tutela degli interessi comunitari; che ad esse devono impegnarsi i principali operatori interessati della filiera economica, essere presentate in una forma armonizzata e contenere i dati necessari per consentire una valutazione;

considerando che occorre prevedere la procedura da seguire e i criteri da applicare allo scopo di determinare, per il 1998, gli Stati membri in cui verranno eseguite le azioni di promozione e ripartire tra di essi l'importo globale disponibile;

considerando che occorre determinare le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle organizzazioni professionali nonché quelle relative alla valutazione e alla selezione delle azioni da parte degli organismi autorizzati dagli Stati membri; che, nell'ambito di tale procedura, occorre consentire alla Commissione di inviare le proprie osservazioni agli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere le modalità relative ad un'eventuale seconda fase di finanziamento;

considerando che le diverse modalità di esecuzione degli impegni assunti devono essere oggetto di contratti fra gli interessati e i competenti organismi nazionali in base a contratti tipo forniti dalla Commissione;

considerando che, per il 1997, la seconda ripartizione dei fondi è stata effettuata il 13 ottobre 1997; che, tenuto conto di questo ritardo, è opportuno differire in via eccezionale, per il periodo considerato, la data del pagamento dell'anticipo per i programmi in causa;

considerando che, per esigenze connesse alla gestione del bilancio, è indispensabile prevedere una penale in caso di mancato rispetto del termine di presentazione delle domande di pagamento;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia tenuta informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e prodotti della floricoltura previste dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96, nella Comunità e fuori di essa, sono incluse all'interno di programmi.

2. Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti e conformi che rivestono un'ampiezza sufficiente per contribuire ad aumentare lo smaltimento della produzione e il consumo, nonché, eventualmente a tale fine, consentire di orientare e adeguare la produzione alle necessità del mercato.

3. I programmi sono realizzati in un periodo di uno o più anni dalla data della firma dei contratti annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Tuttavia, la durata dei programmi non può superare tre anni a decorrere dalla data della firma del contratto concluso nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1. I programmi possono concernere le seguenti azioni:

a) l'organizzazione di campagne pubblicitarie generiche radiotelevisive e sui giornali, nonché mediante manifesti;

b) l'organizzazione di azioni di informazione sui luoghi di vendita;

c) l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni;

d) la preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo;

e) l'organizzazione di campagne di relazioni pubbliche presso opinionisti e la popolazione in generale;

f) la preparazione di materiale pedagogico.

2. I programmi possono essere accompagnati dalle seguenti azioni complementari:

a) la realizzazione di indagini di mercato e prove e studi sul consumo;

b) la diffusione presso gli operatori dei risultati di ricerche nel settore della commercializzazione;

c) l'introduzione di nuovi modi di confezionamento e presentazione dei prodotti.

3. Non sono prese in considerazione le azioni che fruiscono di altri aiuti comunitari o di altre sovvenzioni nazionali o regionali.

In tale contesto non si considera come sovvenzione nazionale o regionale l'utilizzo dei fondi provenienti dagli oneri obbligatori per gli operatori nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prelevati sui prodotti ottenuti interamente nello Stato membro interessato.

Tuttavia, per il 1997, il 1998 e il 1999 possono essere prese in considerazione le azioni che fruiscono di altre sovvenzioni nazionali o regionali non eccedenti il 20 % del bilancio totale.

Articolo 3

1. Per il 1998 la partecipazione finanziaria comunitaria disponibile è ripartita come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Lo Stato membro che non utilizzi, in tutto o in parte, l'importo accordatogli per un anno determinato, può decidere di destinare tale importo per l'esecuzione di un altro progetto selezionato e rimasto in sospeso per mancanza di mezzi finanziari sufficienti oppure di rinunciare a tale contributo. In quest'ultimo caso la Commissione ripartisce l'importo disponibile proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

Articolo 4

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono presentati da associazioni rappresentative che raggruppano operatori di una o più comparti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, come le organizzazioni di produttori o le loro unioni nonché di commercianti o loro associazioni.

2. L'associazione che ha presentato la domanda di contributo ha la responsabilità esclusiva dell'esecuzione delle azioni selezionate per il contributo finanziario. L'associazione ha la capacità giuridica necessaria per l'esecuzione delle azioni e ha la sede sociale nella Comunità.

Articolo 5

1. La domanda di contributo è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale l'associazione ha la sede sociale entro il 15 maggio 1998.

Nel caso in cui venga stabilita una seconda fase di finanziamento, la Commissione preciserà la data limite per la presentazione delle domande.

La domanda contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato ed è accompagnata dalle seguenti indicazioni:

a) condizioni del commercio e del consumo delle piante vive e dei prodotti della floricoltura nelle regioni interessate;

b) risultati stimati delle azioni proposte e loro adeguamento agli obiettivi generali e specifici del programma.

2. L'organismo competente controlla che le informazioni contenute nelle domande siano esatte e conformi al regolamento (CE) n. 2275/96 e al presente regolamento. Anteriormente al 21 giugno 1998, lo Stato membro interessato forma, in base ai criteri di cui all'articolo 6, l'elenco provvisorio delle azioni selezionate per la concessione del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli importi determinati conformemente all'articolo 3. Tale contributo finanziario è pari al 60 % del costo reale ammissibile delle azioni selezionate.

3. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione l'elenco provvisorio delle azioni selezionate ed una copia delle relative domande. La Commissione invia agli Stati membri le eventuali proprie osservazioni sulle azioni allo scopo di assicurarne la legittimità e il coordinamento a livello comunitario. A partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di cui al paragrafo 2, ogni Stato membro fissa l'elenco definitivo delle azioni selezionate e lo trasmette immediatamente alla Commissione.

Articolo 6

L'elenco delle azioni selezionate viene compilato, in particolare, in funzione della coerenza delle strategie presentate, della qualità delle azioni proposte, dell'impatto prevedibile della loro realizzazione, delle capacità di esecuzione e delle garanzie di efficienza e di rappresentatività delle associazioni.

Gli Stati membri privilegiano le azioni da realizzare sul territorio di più Stati membri.

Articolo 7

1. L'organismo competente informa i richiedenti circa l'esito delle domande di contributo, nel più breve tempo possibile.

2. Gli organismi competenti concludono contratti annuali con gli interessati entro il mese successivo alla compilazione dell'elenco delle azioni selezionate conformemente all'articolo 5, paragrafo 3. Nessun contratto potrà essere concluso una volta trascorso tale termine.

A tale scopo, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo forniti loro dalla Commissione. Tali contratti comprendono le condizioni generali pertinenti che si presumono conosciute e accettate dal contraente.

3. Il contratto è efficace soltanto dopo la costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione pari al 15 % dell'importo del finanziamento comunitario, destinata a garantire la corretta esecuzione del contratto. Se la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione non perviene all'organismo competente entro le due settimane successive alla data della conclusione del contratto, questo cessa di produrre effetti.

La cauzione è costituita secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2).

L'esigenza principale di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento è la tempestiva esecuzione delle misure previste dal contratto.

La cauzione viene svincolata alle condizioni ed entro i termini previsti all'articolo 8 del presente regolamento per il pagamento del saldo.

4. L'organismo competente contraente trasmette immediatamente una copia del contratto alla Commissione.

Articolo 8

1. A decorrere dalla data della firma del contratto, il contraente può presentare all'organismo competente una domanda di anticipo.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario.

L'organismo competente esegue il pagamento dell'anticipo entro il 15 ottobre 1998.

Tuttavia, nel caso in cui una seconda fase di finanziamento venga stabilita dopo il 1° settembre 1998, l'anticipo può essere versato nei 30 giorni successivi alla firma del contratto. Per i contratti conclusi nel 1997, esso può essere versato nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento.

Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente contraente, di una cauzione pari al 110 % di tale anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. Le domande di pagamento sono presentate entro la fine del mese che segue ogni trimestre a partire dalla data della firma del contratto e sono accompagnate dai documenti giustificativi e da una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di pagamento e della relativa documentazione implica una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

Tuttavia, tali pagamenti e l'anticipo di cui al paragrafo 1 non possono superare globalmente il 75 % del totale del contributo finanziario comunitario.

3. La domanda di saldo è presentata prima della fine del quarto mese successivo alla data della conclusione delle azioni previste dal contratto. Essa è accompagnata da quanto segue:

a) adeguati documenti giustificativi;

b) riepilogo delle azioni realizzate;

c) relazione di valutazione interna dei risultati ottenuti, accertabili alla data della relazione, nonché dell'uso che può esserne fatto.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa documentazione implica una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 3.

Il saldo è ridotto in proporzione dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

5. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata purché, al momento del versamento del saldo, sia stato accertato il diritto definitivo all'importo anticipato.

6. L'organismo competente esegue i versamenti previsti ai paragrafi da 1 a 5 entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Può tuttavia rinviare i versamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 qualora siano necessarie verifiche supplementari.

7. L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 3.

8. L'importo globale di ciascuno Stato membro fissato per il 1998 conformemente all'articolo 3 è convertito in moneta nazionale al tasso agricolo applicabile il 15 aprile 1998.

Articolo 9

1. Gli organismi competenti prendono i provvedimenti necessari per verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, presso i suoi eventuali copartecipanti e presso i subappaltatori, quanto segue:

a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti;

b) l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Essi informano immediatamente la Commissione circa i risultati dei controlli.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, quando il contraente realizza azioni in uno Stato membro che non sia quello in cui è stabilito l'organismo competente contraente, l'organismo competente dello Stato membro interessato fornisce a quest'ultimo tutta la collaborazione necessaria.

3. Ai fini del controllo delle azioni realizzate nei paesi terzi, l'organismo competente dello Stato membro interessato decide i mezzi più appropriati per assicurare tale controllo e ne informa la Commissione.

4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche e ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Essa può anche procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

Articolo 10

Nel corso dell'ultimo anno di esecuzione del programma, un organismo indipendente, scelto dallo Stato membro interessato previo accordo della Commissione, effettua una valutazione esterna delle azioni programmate e approvate.

La valutazione esterna implica la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati delle azioni programmate e approvate, nonché l'analisi del rapporto costo/efficacia, azione per azione e per l'insieme del programma, in base a opportuni indicatori («output» e «input»).

La valutazione viene comunicata immediatamente alla Commissione.

L'organismo competente si assume la spesa di tale valutazione, il cui finanziamento è assicurato secondo le stesse modalità previste per le azioni promozionali.

Articolo 11

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di cui trattasi, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso dal pagamento al rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso di tale interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in proporzione alla partecipazione finanziaria comunitaria.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7.

(2) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ALLEGATO

DOMANDA DI CONTRIBUTO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

I

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Titolo:

2. Prodotti:

3. Azioni:

4. Durata dell'esecuzione: 1 anno 2 anni 3 anni 5. Identificazione del richiedente:

5.1. Associazioni

- Nome o ragione sociale:

- Forma giuridica: data di costituzione:

- Sede sociale:

Via: n. .................... casella:

Codice postale: città: paese:

Telefono: telex: telefax:

- Domicilio bancario:

Nome: agenzia o filiale:

Via: n. ............ casella: ............ città: paese:

Numero di conto:

5.2. Soci (una scheda per ciascuno)

Nome o ragione sociale:

Forma giuridica: OP IT D Tipo: (1)

AS C A Attività principale:

Posizione in seno all'associazione: - socio - committente Responsabilità e contributo all'esecuzione del programma:

Esperienza e riferimenti (campo d'attività):

Contributo al finanziamento del programma (moneta nazionale):

- 1o anno

- 2o anno

- 3o anno

Totale:

Diritti all'utilizzazione dei risultati:

(1) OP = Organizzazione dei produttori

IT = Industria di trasformazione

AS = Associazione

C = Commerciante

D = Dettagliante

A = Altri

6. Finanziamento del programma:

6.1. Costo totale del programma (1) (2): ECU

6.2. Contributo comunitario richiesto: ECU

a) primo anno di esecuzione: ECU

b) secondo anno di esecuzione: ECU

c) terzo anno di esecuzione: ECU

6.3. Contributo dell'associazione: ECU

di cui:

- fondi propri:

- prestiti:

- prestazioni in natura:

- altre partecipazioni:

7. Informazioni di carattere generale:

Subappaltatori: sì no In caso affermativo, indicarlo(i):

Precisare il(i) compito(i):

Forma d'impegno: contratto (3) Altra (3) In caso di altra forma d'impegno, specificarla:

8. Dichiarazione:

Il(i) sottoscritto(i) dichiara(no) di:

a) disporre dei fondi necessari per il finanziamento integrale del programma;

b) non beneficiare di altro contributo comunitario, né di qualsiasi altra sovvenzione nazionale o regionale superiore del 20 % al bilancio totale.

(Data) (Firma) (4)

(1) Al netto dell'IVA.

(2) Per la durata dell'esecuzione del programma.

(3) Allegare copia.

(4) Del responsabile in nome dell'associazione o degli associati.

II

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Un programma deve comportare almeno i seguenti elementi:

1. Riassunto del programma relativo agli aspetti di cui ai punti da 3 a 6 (2 pagine al massimo).

2. Le motivazioni e gli obiettivi perseguiti.

3. Le azioni previste.

4. La strategia: destinatari, metodologia, fasi successive di realizzazione e scadenze di esecuzione.

5. Attuazione delle azioni dal punto di vista tecnico, scientifico, economico, finanziario, divulgativo, logistico, ecc.

6. I risultati previsti ed i vantaggi per gli operatori del settore ed il mercato comunitario.

7. I criteri di valutazione dei progressi e dei risultati ottenuti a programma ultimato.

8. Prospettive in materia di sfruttamento e di divulgazione dei risultati.

III

FONDI STANZIATI

I fondi stanziati, al netto delle tasse, a favore delle varie azioni, espressi in ecu, presentati dettagliatamente e motivati (1), con ripartizione degli importi per categoria e per anno.

(1) In base a preventivi spese di onorari ecc. ed in caso di subappalto, in base alle offerte.

>FINE DI UN GRAFICO>

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