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Document 31998R0802

    Regolamento (CE) n. 802/98 della Commissione del 16 aprile 1998 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di quattro esportatori di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

    GU L 115 del 17.4.1998, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/802/oj

    31998R0802

    Regolamento (CE) n. 802/98 della Commissione del 16 aprile 1998 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di quattro esportatori di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

    Gazzetta ufficiale n. L 115 del 17/04/1998 pag. 0003 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 802/98 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1998 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di quattro esportatori di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. DOMANDA DI RIESAME

    (1) La Commissione ha ricevuto alcune domande di riesame nei confronti di un nuovo esportatore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»). Le domande sono state presentate dalle società Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cirfab Pvt. Ltd e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, quattro esportatori indiani che sostengono di non aver esportato il prodotto in oggetto durante il periodo dell'inchiesta sul quale sono state basate le misure antidumping, vale a dire il periodo compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 marzo 1995 (in appresso «periodo dell'inchiesta iniziale»).

    B. PRODOTTO

    (2) I prodotti in oggetto sono i sacchi e i sacchetti da imballaggio, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene, di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m2. I prodotti descritti rientrano nei codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90. Tali codici vengono indicati a titolo informativo.

    C. MISURE IN VIGORE

    (3) Con il regolamento (CE) n. 1950/97 (3), il Consiglio ha imposto, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 36 % sulle importazioni del prodotto in oggetto originario dell'India, fatta eccezione per i prodotti di alcune società espressamente indicate, soggette a un dazio inferiore.

    D. GIUSTIFICAZIONE DEL RIESAME

    (4) I richiedenti, Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cirfab Pvt. Ltd e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, India, hanno dimostrato di non essere collegati a nessuno dei produttori esportatori dell'India soggetti alle suddette misure antidumping sul prodotto in oggetto e di aver in realtà cominciato ad esportare nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale.

    (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

    (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare, qualora venissero accertate pratiche di dumping, i singoli margini di dumping dei richiedenti e l'aliquota del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in oggetto nella Comunità.

    E. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

    (7) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, de regolamento di base, è abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari dell'India, fabbricati e venduti all'esportazione nella Comunità dai richiedenti. Queste importazioni sono soggette al tempo stesso a registrazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping nei confronti dei richiedenti, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame. In questa fase del procedimento, non è possibile stimare gli eventuali futuri dazi da corrispondere.

    F. TERMINI

    (8) Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare osservazioni scritte e fornire elementi di prova, purché possano dimostrare di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta. Occorre inoltre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare una domanda scritta di audizione, purché dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

    G. MANCATA COLLABORAZIONE

    (9) Va precisato che, qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1950/97 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene di cui ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (3923 21 00*10), ex 3923 29 10 (3923 29 10*10) ed ex 3923 29 90 (3923 29 90*10), originari dell'India, prodotti e venduti all'esportazione nella Comunità dalle aziende Hyderabad Polymers Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC: 8106), Pithampur Poly Products Ltd (codice addizionale TARIC: 8155), Sangam Cirfab Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC: 8156) e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, India (codice addizionale TARIC: 8157).

    Articolo 2

    È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1950/97 sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 (codice addizionale TARIC: 8900).

    Articolo 3

    Si chiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni specificate dall'articolo 1. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 4

    Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data in cui il presente regolamento viene trasmesso alle autorità del paese esportatore, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Si ritiene che una copia del presente regolamento sia stata trasmessa alle autorità del paese esportatore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda

    DM-24 8/38

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    B-1049 Bruxelles

    Fax: (32-2) 295 65 05

    Telex: COMEU B 21877

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 1.

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