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Document 31997D0807
97/807/EC: Commission Decision of 30 April 1997 concerning aid granted by Spain to the aerospace company Construcciones Aeronáuticas, SA (Casa) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
97/807/CE: Decisione della Commissione del 30 aprile 1997 relativa all'aiuto concesso dalla Spagna all'impresa aeronautica Construcciones Aeronáuticas, SA (Casa) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/807/CE: Decisione della Commissione del 30 aprile 1997 relativa all'aiuto concesso dalla Spagna all'impresa aeronautica Construcciones Aeronáuticas, SA (Casa) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 331 del 3.12.1997, pp. 10–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
97/807/CE: Decisione della Commissione del 30 aprile 1997 relativa all'aiuto concesso dalla Spagna all'impresa aeronautica Construcciones Aeronáuticas, SA (Casa) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 03/12/1997 pag. 0010 - 0017
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1997 relativa all'aiuto concesso dalla Spagna all'impresa aeronautica Construcciones Aeronáuticas, SA (Casa) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/807/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni conformemente agli articoli summenzionati, considerando quanto segue: I Gli aiuti concessi dalla Spagna Oggetto della presente decisione è un aiuto di 7 210 milioni di ESP concesso tra il 1991 e il 1993 a Construcciones Aeronáuticas, SA (in appresso denominata Casa) per il programma Casa-3000, progetto di sviluppo di un veicolo a turboelica con capacità di 70-80 posti. La realizzazione del progetto - che doveva estendersi fino al 1998 - è stata interrotta nel 1994. II La decisione del 27 settembre 1994 Con lettera del 20 ottobre 1994 la Commissione ha informato le autorità spagnole della propria decisione del 27 settembre 1994 di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato (1) nei confronti di un aiuto di Stato di 32 897 milioni di ESP (circa 209 milioni di ECU) concesso a Casa. In tale decisione venivano descritti il progetto, il relativo intervento finanziario operato dallo Stato spagnolo e le considerazioni che hanno motivato l'avvio del procedimento. Al fine di valutare l'intervento dello Stato la Commissione aveva chiesto informazioni alle autorità spagnole con lettera del 17 febbraio 1992 (risposta delle autorità spagnole in data 7 aprile 1992). Informazioni supplementari sono state richieste il 26 maggio 1992 (risposta del 7 luglio 1992) e, nuovamente, il 12 ottobre 1992 (risposta del 6 novembre 1992). Successivamente, l'8 luglio 1993 si è svolta una riunione tra la Commissione e le autorità spagnole. Ulteriori informazioni sono state sollecitate il 12 agosto 1993 (risposta del 13 settembre 1993) e il 6 ottobre 1993 (risposta del 29 ottobre 1993); è stata poi ricevuta dalle autorità spagnole una nuova lettera recante la data del 4 agosto 1994. Le informazioni ottenute, i cui principali elementi sono già stati resi noti all'atto dell'avvio del procedimento, dimostrano che il 27 dicembre 1991 Casa e l'allora ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo avevano sottoscritto un accordo di collaborazione relativo al progetto Casa-3000, il cui obiettivo era di mettere a punto un velivolo a turboelica con capacità di 70-80 posti. Casa svolge la propria attività nel settore aeronautico e si occupa di progettare, mettere a punto, fabbricare, assemblare e omologare velivoli civili e militari. Essa collabora inoltre, nell'ambito di consorzi o di contratti di subappalto, con i principali produttori aeronautici del mondo in attività di progettazione, fabbricazione e omologazione di componenti di velivoli, in particolare grandi unità prodotte con materiali non metallici, componenti di satelliti e strutture per vettori aerospaziali. La società garantisce inoltre la manutenzione di velivoli per conto degli eserciti spagnolo e statunitense. Altre importanti attività di Casa sono costituite dal programma del satellite Ariane, dalla partecipazione in Airbus e nel progetto Eurofighter. L'accordo del 27 dicembre 1991, sottoscritto previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri spagnolo nella sua riunione del 20 dicembre dello stesso anno, prevedeva la concessione di prestiti rimborsabili per le fasi di studio della fattibilità, definizione e sviluppo del programma Casa-3000, per un importo di 32 897 milioni di ESP pagabili in rate annue durante lo sviluppo del velivolo tra gli anni 1991 e 1997. L'importo di tali prestiti avrebbe dovuto coprire il 70 % del costo di sviluppo del progetto. Lo studio di fattibilità e la definizione del velivolo sono stati effettuati durante il 1991, il 1992 e il primo trimestre del 1993, date che attestano un ritardo di tre mesi rispetto al calendario previsto nell'accordo. La prima fase del progetto includeva la definizione del prodotto e delle sue componenti, il collaudo degli elementi critici, compresi l'aerodinamica e i collaudi in galleria del vento, la ricerca di subfornitori industriali e di clienti per il lancio dell'aereo. L'articolo 3 dell'accordo prevedeva la possibilità di una revisione una volta completata la fase corrispondente allo studio di fattibilità e definizione, così da permettere al governo di decidere, in funzione dei risultati dello studio, se fosse opportuno mantenere o viceversa ritirare il suo appoggio al progetto. In caso di proseguimento, con tale revisione il governo avrebbe potuto approvare una stima attualizzata dei costi e del calendario. Basandosi sui risultati dello studio di fattibilità e definizione, il 7 maggio 1993 il governo ha deciso di proseguire con il resto del progetto, cioè d'iniziare la seconda fase o fase di sviluppo. A tal fine Casa e il ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo hanno sottoscritto il 1° giugno 1993 un accordo complementare a quello originario del 27 dicembre 1991 in cui si confermavano sia l'importo totale del prestito inizialmente previsto (32 897 milioni di ESP) che l'impegno a coprire mediante prestiti il 70 % dei costi. Si procedeva inoltre ad una riprogrammazione delle attività e si prorogava il progetto fino al 1998, adeguando di conseguenza l'importo delle singole rate annuali pagate dalle autorità spagnole. La seconda fase si è svolta dal 1993 fino alla sua interruzione nel 1994, fatto da considerarsi come fallimento tecnico del progetto. Nella decisione di avvio del procedimento si affermava che il prestito di 32 897 milioni di ESP equivaleva ad un finanziamento del 44,3 % dei costi del progetto, percentuale calcolata dividendo l'importo totale (32 897 milioni di ESP) per il costo totale del progetto, 74 263 milioni di ESP (circa 468 milioni di ECU), secondo quanto dichiarato dalle autorità spagnole nella loro lettera del 29 ottobre 1993. La Commissione aveva ritenuto accettabile un'intensità di aiuto del 40 % nell'ipotesi che il progetto fallisse e, di conseguenza, non aveva formulato obiezioni circa un finanziamento iniziale del 40 %. Di conseguenza, con la decisione del 27 settembre 1994 aveva accettato la parte dell'aiuto equivalente al 40 %, dando avvio al procedimento per la parte eccedente (4,3 %). III Osservazioni di terzi Due Stati membri (Paesi Bassi e Svezia) hanno formulato osservazioni successivamente all'avvio del procedimento; lo stesso hanno fatto due organismi privati. Alcuni commenti hanno citato il metodo di calcolo degli elementi di aiuti contenuti nei prestiti basati su diritti di proprietà industriale e intellettuale. In un caso è stata messa in questione l'opportunità di applicare rigorosamente la politica di aiuti nel settore aeronautico, di fronte ai problemi cui si trova esposta l'industria europea di produzione di velivoli, mentre in un altro caso si è caldeggiata una politica rigorosa destinata ad evitare l'insorgere di una corsa alle sovvenzioni fra gli Stati membri. Queste osservazioni sono state comunicate alla Spagna con lettera del 17 luglio 1995 e le autorità spagnole hanno risposto, sempre per iscritto, il 20 settembre dello stesso anno. Le autorità spagnole si dichiaravano favorevoli alla concessione di aiuti più consistenti al settore aeronautico, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche e delle difficoltà da esso incontrate, e chiedevano che gli aiuti non venissero ridotti prima che fosse operata la ristrutturazione dell'industria aeronautica europea. IV Osservazioni del governo spagnolo Successivamente all'avvio del procedimento la Commissione ha ricevuto informazioni supplementari dalle autorità spagnole con lettera del 12 dicembre 1994. Sulla scia di alcuni articoli apparsi sulla stampa, in cui si affermava che il progetto era stato interrotto a causa delle prospettive sfavorevoli del mercato, la Commissione, con lettera del 24 febbraio 1995, ha chiesto alle autorità spagnole informazioni sullo stato di avanzamento del medesimo. Il 22 maggio 1995 la richiesta è stata ripetuta e le autorità spagnole hanno risposto il 15 giugno 1995 assicurando che non erano state erogate risorse per il progetto del 1994, che non si prevedeva di farlo nemmeno nel 1995 e che il progetto era stato sospeso. Con lettera del 3 ottobre 1995 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, in particolare circa l'intensità d'aiuto considerata applicabile dalle autorità spagnole, e la risposta è stata ricevuta con lettera del 29 novembre 1995. Successivamente ad una riunione svoltasi a Bruxelles il 24 gennaio 1996 le autorità spagnole hanno confermato la sospensione definitiva del progetto con lettera del 12 giugno 1996, comunicando inoltre informazioni sui costi reali dello stesso e sui fondi che lo Stato spagnolo aveva posto a disposizione di Casa. Infine la Commissione, con lettera del 17 settembre 1996, ha chiesto ulteriori precisazioni sulle attività di R& S effettuate da Casa e sui relativi costi. La risposta è stata trasmessa con lettera del 1° ottobre 1996. V Aiuto di Stato Ancor prima che fosse avviato il procedimento le autorità spagnole affermavano che l'intervento non costituiva aiuto di Stato a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, dato che il prestito poteva essere equiparato ad un apporto di capitale di rischio ad un'impresa. Esse citavano al proposito il punto 3.2 della comunicazione della Commissione del 1984 sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (2), che è di applicazione nel caso dell'apporto di capitale pubblico a Casa dato che quest'ultima è un'impresa pubblica. Il punto 3.2 stabilisce che non vi è aiuto pubblico quando, in occasione di un apporto di nuovo capitale in imprese, tale apporto si verifica in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Una delle situazioni previste (quinto trattino) è quella in cui l'intento strategico dell'investimento (sbocchi, approvvigionamenti) è tale che l'assunzione di partecipazione può essere assimilata al normale comportamento di un investitore, benché la redditività dell'investimento sia differita. Le autorità spagnole hanno inoltre fatto riferimento al punto 5 della stessa comunicazione: «Gli Stati membri hanno inoltre effettuato determinate forme di interventi che, senza presentare tutte le caratteristiche di un conferimento di capitale sotto forma di partecipazione pubblica, vi assomigliano al punto di potere essere ad essa assimilati. Ciò vale in particolare per conferimenti di capitale sotto forma di prestiti obbligazionari convertibili o prestiti il cui rendimento finanziario dipende almeno in parte dai risultati finanziari dell'impresa». Le autorità spagnole aggiungevano che Casa era tenuta a rimborsare il prestito, interessi compresi, al tasso di interesse di base del Banco de España e che lo Stato avrebbe acquisito i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivati dallo sviluppo del velivolo. Valutazione Pur essendo possibile equiparare un prestito ad un apporto di capitale, resta da vedere se nel caso in oggetto un investitore privato avrebbe concesso un prestito in condizioni analoghe. Questa condizione non viene soddisfatta se si tengono presenti il rischio e le previsioni di redditività del progetto; pertanto la Commissione può ritenere che il prestito in questione non sia un investimento, bensì un aiuto di Stato che va analizzato alla luce delle norme specifiche applicabili agli aiuti alla R& S. Per quanto riguarda il rischio del progetto, va segnalato che, essendo il rimborso del prestito subordinato al successo commerciale dell'aereo (esso dipendeva cioè dal numero di aerei venduti), le probabilità di rimborso si annunciavano ridotte. Le autorità spagnole hanno confermato a più riprese l'elevato rischio presentato dal progetto (lettere del 7 aprile 1992, 6 novembre 1992, 12 dicembre 1994 e 12 giugno 1996), dichiarando che ciò era dovuto al fatto che si trattava di un progetto a lungo termine, che si era scelta la tecnologia più moderna e che la domanda sul mercato risultava ridotta, evoluzione che era già prevedibile all'atto dell'erogazione del prestito data la situazione del mercato, particolarmente per quanto riguarda l'eccesso di capacità. Vanno inoltre prese in considerazione le previsioni di redditività del progetto. Le autorità spagnole non hanno apportato alcun elemento atto a dimostrare che il prestito offrisse prospettive di redditività commisurate a tale rischio: al contrario, il loro calcolo del tasso di rendimento del prestito per lo Stato spagnolo dava, sulla base di determinate ipotesi circa il tasso d'interesse e il ritmo di rimborso, un rendimento inferiore al 6 %. Questa cifra deve considerarsi modesta, specie se si considera che il tasso d'interesse dei prestiti a lunga scadenza (10 anni) senza rischio superava il 12 % nel 1991 e 1992. Se tale percentuale da scontare venisse maggiorata del premio di rischio ad essa corrispondente il rendimento si situerebbe certamente al di sopra del 20 %. Sebbene nella loro lettera del 12 dicembre 1994 le autorità spagnole abbiano dichiarato che la domanda del mercato era migliorata successivamente al 1992, il rischio che il progetto venisse annullato dimostra che esso presentava un livello elevato di rischio. Pertanto il prestito non è stato concesso a condizioni analoghe a quelle vigenti sul mercato privato e, di conseguenza, ha costituito un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, tanto più che con ogni probabilità esso avrebbe recato beneficio a Casa a scapito di altri fabbricanti europei del settore aeronautico. Siffatti prestiti costituiscono il tipico strumento di aiuto statale a progetti di R& S di lunga durata con i relativi rischi, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un'impresa pubblica o privata. È di applicazione nel caso in oggetto la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (3) (in appresso denominata la «disciplina del 1996»), che ha sostituito la disciplina del 1986 (4). Nella lettera del 12 giugno 1996 le stesse autorità spagnole hanno invocato la disciplina del 1996. Il costo del progetto e l'intensità massima autorizzabile dell'aiuto devono essere valutati alla luce della disciplina suddetta e della politica abitualmente seguita dalla Commissione. Detta disciplina stabilisce i principi da applicare riguardo all'intensità degli aiuti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), che autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Qualora si applicasse la disciplina del 1986 anziché quella del 1996, il risultato in termini di intensità ammissibile sarebbe identico. VI Costo del progetto I costi totali del progetto ammontano a 8 973 milioni di ESP (53 milioni di ECU) e la sovvenzione a 7 210 milioni di ESP (45 milioni di ECU). La disciplina del 1996 distingue tra ricerca industriale (punto 5.3), attività di sviluppo precompetitive (punto 5.5) e studi di fattibilità tecnica preliminari ad uno dei due tipi di ricerca (punto 5.4). La disciplina del 1986 si limitava a distinguere tra ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitive. La disciplina del 1996 ha introdotto il concetto di studi di fattibilità, che ammettono un'intensità superiore a quella consentita quando si tratta di ricerca industriale o di attività di sviluppo precompetitive. Nella tabella che segue i costi sono classificati sulla base della disciplina del 1996. Le attività rientranti nella categoria «studio di fattibilità» corrispondono essenzialmente alla prima fase del progetto («studio di fattibilità e definizione»), mentre le altre due categorie corrispondono alla seconda fase («fase di sviluppo»). Nella tabella vengono inoltre indicate le posizioni assunte dalle autorità spagnole e dalla Commissione relativamente all'intensità dell'aiuto, che saranno esaminate al punto VII. Malgrado l'interruzione del progetto le autorità spagnole, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, non hanno ancora sollecitato il rimborso di parte del prestito. Qualora non si esigesse il rimborso (parziale), l'intensità si situerebbe all'80 % (7 210 milioni di ESP - importo del prestito - divisi per 8 973 milioni di ESP - costo del progetto), percentuale superiore a quella fissata alla data di avvio del procedimento (44,3 %) e superiore altresì all'intensità autorizzata in quel momento (40 %). >SPAZIO PER TABELLA> Il tasso di conversione ESP/ECU utilizzato è quello relativo al mese della decisione di avvio del procedimento (settembre 1994): 158,855. L'intensità, ammissibile dell'aiuto può essere calcolata nel modo seguente: 100 % × (65 % × 6 392 + 67 % × 398 + 40 % × 2 183) / 8 973 = 59 %. Nella tabella si indicano i costi di ciascuna delle tre fasi: studio di fattibilità, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitive. I risultati dimostrano che due terzi del costo del progetto sono dovuti allo studio di fattibilità dell'aero. >SPAZIO PER TABELLA> VII Intensità dell'aiuto A norma delle discipline del 1986 e del 1996, e conformemente alla prassi amministrativa seguita dalla Commissione, si possono concedere aiuti fino al 50 % per le attività di ricerca industriale e fino al 25 % per le attività di sviluppo precompetitive. La disciplina del 1996 ha aggiunto a queste categorie gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità per attività di ricerca industriale possono beneficiare di aiuti del 75 %, e quelli relativi ad attività di sviluppo precompetitive possono ottenere il 50 %. Conformemente alla disciplina del 1996, le autorità spagnole classificano lo studio di fattibilità come uno «studio di fattibilità tecnica preliminare ad attività di ricerca industriale», cosicché a loro giudizio va autorizzata un'intensità del 75 %. Le autorità nazionali intendono concedere un'intensità del 50 % alle attività di sviluppo precompetitive, sostenendo che l'interruzione del progetto favorisce la politica della Commissione, il cui obiettivo è di tener conto dell'eccesso di capacità produttiva e di stimolare l'integrazione di progetti di diversi fabbricanti comunitari. Esse fanno riferimento in particolare al punto 5 della disciplina del 1996, secondo il quale si può accettare un'intensità d'aiuto più elevata in caso di insuccesso del progetto, e citano inoltre tre decisioni adottate in passato dalla Commissione, che autorizzavano un incremento dell'intensità di base del 25 % per progetti di sviluppo che presentavano un grado elevato di rischio. L'intensità del 50 % proposta per le attività di sviluppo precompetitive viene motivata dal rischio elevato del progetto. Le autorità spagnole propongono di applicare il tasso normale del 50 % alle attività di ricerca industriale. Dato che alcune fra queste attività (1 %) sono state svolte in una regione che corrisponde ai criteri descritti dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) (regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione), le autorità spagnole sostengono che vada concesso un aumento di dieci punti percentuali per le attività svolte in queste regioni. Questa posizione delle autorità spagnole è rispecchiata nella tabella di cui sopra. Appena 60 milioni di ESP degli importi destinati ad attività di ricerca industriale sono stati spesi in regioni assistite. L'applicazione dell'incremento regionale di dieci punti percentuali aumenta dal 50 al 52 % l'intensità globale media ammissibile per le attività di sviluppo. Dalla tabella di cui sopra consegue che, conformemente alla metodologia utilizzata dalle autorità spagnole, l'intensità media ammissibile si situerebbe al 68 % e il rimborso sarebbe pari in totale a circa 7 milioni di ECU. L'attuale posizione è diversa dall'impegno assunto dalle stesse autorità prima dell'avvio della procedura. Nella lettera del 13 settembre 1993 esse affermavano infatti: «Indipendentemente da quanto stipulato nell'accordo di cooperazione e nel relativo allegato, Casa dovrà versare gli eventuali rimborsi dovuti allo Stato nella misura richiesta, affinché, qualora non siano conseguiti gli obiettivi previsti per la fase di sviluppo, i contributi statali non superino un'intensità del 40 %, maggiorato della percentuale applicabile a causa della realizzazione del programma in zone meno favorite e con la partecipazione di piccole o medie imprese, conformemente al punto 5.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (86/C 83/02)». Se la Commissione facesse sua questa posizione, adottata quando le autorità spagnole non sapevano ancora che il progetto sarebbe stato interrotto, l'intensità autorizzata sarebbe pari appena al 40 % (nessuna attività da parte delle PMI, e praticamente nessuna in regioni assistite), e il rimborso a 23 milioni di ECU. Valutazione La Commissione è d'accordo con le autorità spagnole sul fatto che per valutare l'intensità massima ammissibile vadano presi in considerazione i vari tipi di attività svolte. Per quanto riguarda le attività di sviluppo precompetitive, l'intensità autorizzata all'inizia del procedimento era del 40 %. Si riteneva che tale intensità si basasse sulla prassi relativa ai prestiti rimborsabili per progetti di sviluppo; si prendeva inoltre in considerazione l'importanza del settore aeronautico, che poteva giustificare gli aiuti, ma si riconosceva anche la necessità di limitare gli aiuti stessi, tenuto conto dell'eccesso di capacità produttiva che caratterizzava il mercato aeronautico regionale. Pertanto l'intensità dell'aiuto effettivo ammissibile per le attività di sviluppo precompetitive sarebbe stata pari al 40 % in caso di insuccesso del progetto, mentre l'intensità di base ammissibile per questo tipo di progetti è del 25 %. L'incremento per insuccesso della ricerca è previsto al punto 5.6 disciplina del 1996. Finora nella sua pratica decisionale la Commissione ha applicato tale maggiorazione in forma restrittiva, limitandola a programmi di R& S relativi ad attività di ricerca precompetitive finanziate mediante anticipi (5). L'effetto di distorsione indotto dagli aiuti ad un progetto fallito deve infatti considerarsi minore, cosicché risulta accettabile un aiuto di più elevata intensità. La Commissione non può peraltro accettare la pretesa delle autorità spagnole che l'intensità di base del 25 %, prevista per le attività di sviluppo precompetitive, sia aumentata a motivo del rischio del progetto. Tali autorità citano una serie di decisioni della Commissione, relative ad altri programmi, nelle quali è stata autorizzata siffatta maggiorazione. Certo è che, in vari casi che presentavano un rischio elevato, la Commissione ha deciso di permettere un'intensità superiore a quella di base del 25 %. Così è stato fatto, concretamente, nel caso della decisione (non pubblicata) relativa ad un programma italiano di ricerca aeronautica (decisione del 1987) e in quello di un programma analogo realizzato in Germania (decisione originaria del 1988 e proroga del 1992). Tuttavia entrambe queste decisioni si riferivano a programmi comprendenti una molteplicità di progetti e non un progetto unico, come avviene per Casa-3000, in cui l'aiuto produce un effetto di forte distorsione a causa del suo volume e delle particolari ripercussioni sul mercato, dato il prevalere di scambi intracomunitari nel settore e l'innegabile esistenza di un eccesso di capacità produttiva. Inoltre la Commissione non ha più autorizzato da allora l'applicazione di incrementi per rischio e, pertanto, ha deciso di non permettere tali incrementi nella disciplina del 1996. La proposta delle autorità spagnole di permettere un'intensità del 50 % per le attività di ricerca industriale nel caso in oggetto è conforme alla disciplina del 1996 (punto 5.6). Tuttavia, sono stati spesi 60 milioni di ESP per attività di ricerca industriale svolte in regioni assistite di cui all'articolo 92, paragrafo 2. In applicazione del punto 5.10.2 della disciplina del 1996 si può concedere una maggioranza di 10 punti percentuali quelle attività di R& S che vengono effettuate in regioni assistite. Se tale maggiorazione viene applicata alle attività di ricerca industriale realizzate in tali regioni, l'intensità globale dell'aiuto aumenterà di 2 punti a motivo di tali attività. Inoltre, nel caso particolare rappresentato da Casa-3000 si potrebbe autorizzare un'intensità d'aiuto più elevata non solo per le attività di sviluppo precompetitive, come spiegato in precedenza, ma anche per la ricerca industriale e lo studio di fattibilità. Le circostanze specifiche si riferiscono segnatamente alle caratteristiche dell'industria aeronautica, che richiede spese elevate di ricerca e sviluppo per un numero limitato di aerei venduti, al lungo ciclo di vita dei prodotti (oltre 20 anni), alle incerte prospettive del mercato, che dipendono da un numero relativamente ristretto di concorrenti e all'evoluzione della domanda globale. Dato poi che Casa-3000 ha rappresentato un insuccesso sul piano tecnico, la Commissione ritiene che, tenendo conto della situazione molto particolare del progetto, la maggiorazione per insuccesso sia accettabile per le attività di ricerca industriale e lo studio di fattibilità. L'aiuto autorizzato nel caso della ricerca industriale ammonta pertanto al 67 % (50 % di intensità di base, maggiorato di 2 punti percentuali in conseguenza dell'applicazione del punto 5.10.2 della disciplina del 1996, più una maggiorazione a causa dell'insuccesso del progetto, che in questo caso può essere del 15 %). In quanto allo studio di fattibilità, le autorità spagnole sostengono che si tratta di uno studio preliminare ad attività di ricerca industriale per il quale, conformemente alla disciplina del 1996, sarebbe ammissibile un'intensità del 75 % (punto 5.4). Tuttavia Casa-3000 è un progetto di sviluppo e non di ricerca industriale, per cui lo studio di fattibilità non può essere caratterizzato come uno studio preliminare alla ricerca industriale. Il tipo di lavoro precedentemente descritto come «studio sulla fattibilità» è costituito dalla tipica ricerca di fattibilità che deve precedere lo sviluppo dettagliato di qualsiasi prodotto. Conformemente al punto 5.4 della disciplina del 1996 l'intensità d'aiuto per gli studi di fattibilità preliminari ad attività di sviluppo precompetitive ammonta al 50 %. Come spiegato, un'intensità d'aiuto più elevata per insuccesso del progetto è anch'essa consentita per lo studio di fattibilità nel caso in oggetto, cosicché l'intensità globale ammissibile per lo studio di fattibilità ammonta al 65 %. La disciplina del 1996 consente altre maggiorazioni dell'intensità dell'aiuto quando sussistono determinate condizioni. Nel caso delle PMI, ad esempio, si ammette una maggiorazione di 10 punti percentuali (punto 5.10.1), che però non è applicabile nel caso in oggetto poiché Casa non è una PMI. La disciplina del 1996 prevede una maggiorazione di 15 punti percentuali (punti 5.10.3) quando il progetto di ricerca rientra negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di R& S. I progetti di ricerca del terzo programma quadro di R& S, previsto dalla decisione 90/221/Euratom/CEE del Consiglio (6), e del quarto programma quadro di R& S, previsto dalla decisione 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), contribuiscono a sviluppare la base tecnologica di tutte le imprese aeronautiche europee, compresa Casa. Non essendo pertanto possibile stabilire un legame diretto tra il progetto Casa-3000 e i citati programmi, tale maggiorazione non potrebbe essere autorizzata. Il progetto non comporta né collaborazione transfrontaliera, né collaborazione tra imprese ed enti pubblici di ricerca, né un'ampia diffusione dei risultati; di conseguenza non sussistono le condizioni per l'applicazione della maggiorazione prevista dalla disciplina del 1996, punto 5.10.4. Non si applica neppure il punto 5.13 della disciplina del 1996, che prevede l'allineamento sui livelli di aiuto previsti dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (75 % nel caso della ricerca industriale e 50 % per le attività precompetitive). Si potrebbe inoltre prendere in considerazione una maggiore intensità dell'aiuto solo qualora la Commissione disponesse di prove che, nel caso specifico di un concorrente non comunitario, sia stato autorizzato un livello più elevato. Questa condizione non sussiste nel caso in oggetto, né peraltro lo Stato spagnolo ha richiesto un tale allineamento. Anche se così fosse, d'altronde, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che sul mercato aeronautico regionale predomina la concorrenza intracomunitaria, e che pertanto potrebbe risultarne esclusa l'applicazione di tale incremento. Le considerazioni suesposte inducono alla seguente conclusione: - si può autorizzare un'intensità d'aiuto del 65 % per quanto riguarda gli studi di fattibilità preliminari alle attività di sviluppo precompetitive; - le attività di ricerca industriale possono beneficiare di un'intensità di aiuto del 67 %; - si autorizza un'intensità d'aiuto del 40 % per le attività di sviluppo precompetitive (intensità di base del 25 % più 15 punti percentuali per insuccesso del progetto). Di conseguenza l'intensità media ammissibile può essere calcolata al 59 % (cfr. la tabella precedente). VIII Conclusione Gli aiuti finanziari per 7 210 milioni di ESP sono stati impegnati e versati senza essere né preventivamente notificati alla Commissione né approvati da quest'ultima. La Commissione non ha potuto formulare le proprie osservazioni rispetto alla misura d'aiuto prima che questa venisse applicata. La concessione e il pagamento di un aiuto senza preventiva notifica costituiscono un'infrazione dell'articolo 93, paragrafo 3 e sono pertanto illegali. Questa conclusione non viene invalidata dal fatto che l'ultima quota di 3 085 milioni di ESP, corrispondente al 1993, è stata versata all'impresa con la riserva che, ai sensi dell'accordo del 1° giugno 1993, la decisione poteva essere oggetto di modifica in conseguenza dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. Poiché ciononostante l'aiuto è stato pagato, la Commissione ritiene che questa clausola non sia sufficiente a compensare il carattere illegale dell'aiuto. Nella decisione del 27 settembre 1994 la Commissione ammetteva che il prestito avrebbe potuto coprire il 40 % dei costi totali, pari a 8 970 milioni di ESP. Si può pertanto ritenere che questa parte del prestito (3 589 milioni di ESP, ossia 22 milioni di ECU) sia già stata autorizzata dalla suddetta decisione. La parte del prestito a copertura di un'ulteriore quota del 19 % dei costi (1 704 milioni di ESP, o 11 milioni di ECU), che rappresenta la differenza tra l'intensità massima ammissibile dell'aiuto (59 %) e il 40 % autorizzato dalla decisione del 27 settembre 1994, può essere accettata conformemente alla disciplina del 1996, osservando peraltro che il risultato non sarebbe diverso se venisse applicata la disciplina del 1986. Occorre quindi esigere il rimborso della parte del prestito residua, a copertura del 21 % dei costi (1 917 milioni di ESP, o 12 milioni di ECU), che rappresenta la differenza tra l'intensità reale (80 %) e l'intensità ammissibile (59 %) dell'aiuto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di 3 621 milioni di ESP versato dalla Spagna a Construcciones Aeornáuticas SA nel periodo dal 1991 al 1993 è illegale. L'importo di 1 704 milioni di ESP è compatibile con il mercato comune, mentre quello di 1 917 milioni di ESP è incompatibile. Articolo 2 La Spagna recupera dalla Construcciones Aeronáuticas SA l'importo di 1 917 milioni di ESP, compresi gli interessi maturati dalla data di concessione dell'aiuto illegale fino alla data di rimborso, calcolati conformemente alla legislazione nazionale. Il tasso d'interesse applicabile è il tasso di riferimento per la Spagna utilizzato dalla Commissione nella valutazione degli elementi costitutivi di aiuto ai fini degli aiuti regionali all'investimento. Articolo 3 La Spagna informa la Commissione, entro i due mesi successivi alla notificazione della presente decisione, circa le misure adottate per conformarsi alla medesima. Articolo 4 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1997. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU C 63 del 14. 3. 1995, pag. 4. (2) Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, Regole applicabili agli aiuti di Stato, 1995, pag. 115. (3) GU C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5. (4) GU C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2. (5) Cfr. le decisioni della Commissione (non pubblicate) sui regimi d'aiuto E 7/87 (Prototypes, Belgio, decisione del 28 ottobre 1988), NN 7/87 (ANVAR, Francia, decisione del 5 luglio 1989), N 297/89 (TOK, Paesi Bassi, decisione del 28 marzo 1990), N 463/90 (Atout-PUMA, Francia, decisione del 24 ottobre 1990). (6) GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28. (7) GU L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.