EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2020

Regolamento (CE) n. 2020/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 che prevede l'apertura, per la campagna 1997/1998, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

GU L 284 del 16.10.1997, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2020/oj

31997R2020

Regolamento (CE) n. 2020/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 che prevede l'apertura, per la campagna 1997/1998, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 16/10/1997 pag. 0039 - 0041


REGOLAMENTO (CE) N. 2020/97 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1997 che prevede l'apertura, per la campagna 1997/1998, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 (4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 1475/97 della Commissione (5) ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1997/1998;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato quale risulta dalle previsioni in materia di raccolto e dall'entità delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi ammissibili alla distillazione a livelli che, unitamente alle altre misure della campagna, consentano il risanamento del mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una sana gestione del mercato; che, a questo riguardo, è il caso di fissare, per le regioni di produzione comunitarie che hanno la facoltà di avvalersi della distillazione preventiva, un volume globale di 12 milioni di ettolitri di vini da tavola e di ripartire tale quantitativo per regione; che la situazione economica dei vini può variare nelle diverse zone di produzione di uno Stato membro; che occorre quindi autorizzare le autorità degli Stati membri a suddividere i quantitativi secondo le varie zone di produzione; che inoltre, per escludere qualsiasi discriminazione tra produttori, è opportuno informare la Commissione che tale suddivisione è giustificata da particolari condizioni del mercato del vino nelle diverse zone di produzione in causa, consentendo così alla Commissione di formulare le proprie osservazioni;

considerando che, a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo e di quello portoghese, per poter ottenere risultati analoghi per l'insieme della Comunità, in percentuale della produzione, è necessario fissare un volume diverso per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo e una percentuale massima della produzione che può essere distillata per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C; che, per motivi connessi alla mancanza di dati sulle disponibilità di vino da tavola in Austria, è opportuno prevedere un regime specifico per questo paese;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire la quantità che i produttori possono far distillare è necessario conoscere le superfici vitate; che un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha posto in essere le strutture amministrative previste; che, per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura, è necessario prevedere che le superfici di riferimento possano essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per tutta la Grecia;

considerando che, per rendere tale misura più efficace, è opportuno, da un lato, estendere l'applicazione della misura per un periodo sufficientemente lungo in modo da tener conto dei periodi di vinificazione in talune regioni e, dall'altro, permettere ai viticoltori e ai distillatori che lo desiderano di dare inizio quanto prima possibile alle operazioni di consegna e di distillazione tramite una rapida approvazione dei contratti o delle dichiarazioni, entro certi limiti, che occorre inoltre imporre il rispetto della realizzazione dei contratti e delle dichiarazioni sottoscritti dai produttori con una cauzione che garantisca la consegna del vino alle distillerie;

considerando che, se il volume globale richiesto per tutta la Comunità supera la quantità di 12 milioni di ettolitri prevista, è opportuno che gli Stati membri comunichino rapidamente alla Commissione i quantitativi oggetto di contratti, affinché quest'ultima possa, se del caso, fissare una percentuale unica di accettazione per i contratti e le dichiarazioni presentati;

considerando che, ai fini della corretta gestione dei volumi in oggetto, è necessario derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, prevedendo che i contratti e le dichiarazioni possano essere soggetti ad una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1997/1998. Tale distillazione è limitata ad un volume di 12 milioni di ettolitri.

Il quantitativo suddetto è ripartito, per regione di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (6), nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli Stati membri possono suddividere il quantitativo assegnato tra le diverse zone di produzione del loro territorio, senza escludere una zona specifica dall'applicazione della misura. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, essi forniscono alla Commissione l'elenco di queste regioni e i quantitativi attribuiti, motivando le condizioni particolari di produzione su cui è fondata tale suddivisione. La Commissione formula, se del caso, le proprie osservazioni in merito a tale suddivisione e ne informa entro due settimane lo Stato membro interessato.

Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è di 25 hl/ha al massimo.

Tuttavia, per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo tale quantità è limitata a 21 hl/ha, mentre per i prodotti ottenuti da uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C tale quantità è limitata al 30 % della produzione di vino da tavola ottenuta da tali prodotti da ciascun produttore.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola ottenuto da uve raccolte in Austria che i produttori possono far distillare si limita ad una percentuale della produzione di vino da tavola. Tale percentuale è fissata al 15 %.

Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applica la percentuale menzionata al quarto e al quinto comma è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione (7).

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 64 il quantitativo di vino indicato nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1294/96.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, ciascun produttore che abbia prodotto vino da tavola o vino atto alla produzione di vino da tavola può presentare alle competenti autorità dello Stato membro, entro il 15 gennaio 1988, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva recante le informazioni indicate al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione di importo pari a 5 ECU/hl.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2721/88, gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni non appena siano stati presentati, limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 29 gennaio 1998, il volume globale oggetto di contratti o dichiarazioni di distillazione preventiva.

La Commissione stabilisce e comunica per telefax a ogni Stato membro, entro il 6 febbraio 1998, la percentuale unica di accettazione da applicare ai contratti e alle dichiarazioni di cui sopra in ciascuna regione, qualora il volume globale dei contratti e dichiarazioni presentati superi il volume di 12 milioni di ettolitri e/o quello prestabilito per una o più regioni. Per garantire l'utilizzazione massima del volume globale di 12 milioni di ettolitri in caso di superamento di tale volume, e tenuto conto al tempo stesso della mancata utilizzazione della totalità o di una parte del volume assegnato a una o più regioni specifiche, la Commissione ripartisce tra le altre regioni il volume ancora disponibile della suddetta o delle suddette regioni prima di fissare la percentuale unica di accettazione per ciascuna regione, secondo il metodo seguente:

- se disponibile, una prima quota di 25 000 hl al massimo, in base al fabbisogno, per ciascuna regione che abbia superato il proprio volume, e

- il quantitativo restante proporzionalmente ai volumi stabili al paragrafo 1, secondo comma.

6. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2721/88, gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 27 febbraio 1998, i contratti e le dichiarazioni in parola con indicazione della percentuale unica di accettazione per i quantitativi non ancora approvati al momento della presentazione dei contratti o delle dichiarazioni.

La cauzione è svincolata per i quantitativi richiesti e non accettati.

7. I volumi accettati mediante contratto e dichiarazione devono essere consegnati alle distillerie entro il 30 giugno 1998.

8. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna, la cauzione è incamerata.

9. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti o dichiarazioni che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

(3) GU L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

(4) GU L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

(5) GU L 200 del 29. 7. 1997, pag. 25.

(6) GU L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

(7) GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 14.

Top