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Document 31997R0411

Regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione del 3 marzo 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario

GU L 62 del 4.3.1997, p. 9–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2001; abrogato da 32001R0609 eccetto art. 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/411/oj

31997R0411

Regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione del 3 marzo 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 04/03/1997 pag. 0009 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 411/97 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare gli articoli 48 e 57,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 istituisce un regime di aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio alimentato ed utilizzato nell'ambito di un programma operativo, secondo certe regole e nel rispetto di alcuni limiti; che l'articolo 13 del suddetto regolamento concede lo stesso aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori già costituite e che necessitano di un periodo transitorio per ottenere il riconoscimento, purché rispettino alcune condizioni e realizzino un piano d'azione conformemente ad alcune regole; che l'articolo 16 fissa alcune norme per l'attuazione dei programmi operativi; che occorre stabilire le modalità d'applicazione di tali disposizioni;

considerando che per esigenze di semplificazione è opportuno assimilare i programmi operativi ai piani di azione in materia di modalità di presentazione e di approvazione e includere nella nozione di organizzazione di produttori le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96; che al fine di evitare ogni abuso occorre definire la produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori in modo da comprendervi l'intera produzione commercializzata dall'organizzazione stessa o con la sua autorizzazione; che, per facilitare la stesura dei programmi operativi e la fissazione degli importi previsionali dei fondi operativi da parte delle organizzazioni di produttori secondo condizioni prevedibili, occorre basare il calcolo dei massimali dell'aiuto finanziario comunitario sul valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferiscono detti massimali;

considerando che a fini di sana gestione è opportuno fissare i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, tenuto conto dei termini amministrativi necessari, nonché le informazioni e gli impegni da includere e le azioni da escludere dagli stessi; che, essendo la gestione dei programmi annuale, occorre precisare che i programmi non approvati ad una determinata data vengono rinviati di un anno;

considerando che è opportuno consentire variazioni nella realizzazione dei programmi rispetto alle previsioni ivi contenute, entro alcuni limiti e ad alcune condizioni, al fine di evitare che i programmi approvati si discostino dai loro obiettivi; che occorre inoltre determinare una procedura annuale di modificazione dei programmi operativi per l'anno successivo, al fine di adeguarli ad eventuali nuove condizioni non prevedibili al momento della loro presentazione;

considerando che occorre completare le modalità di elaborazione e trasmissione delle informazioni relative agli importi previsionali del fondo d'esercizio e agli importi previsionali dell'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, prevedendo una fase supplementare in cui la Commissione fissa un massimale previsionale dell'aiuto finanziario, che costituisce un elemento di orientamento per le organizzazioni di produttori rispetto al massimale definitivo che può essere fissato conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del suddetto regolamento;

considerando che occorre istituire un sistema di anticipi corredato delle adeguate cauzioni e stabilire che gli anticipi non possono superare il livello minimo dell'aiuto finanziario per evitare i recuperi sistematici degli anticipi; che le cauzioni costituite devono poter essere svincolate in correlazione alla realizzazione del programma operativo e fino ad un massimo dell'80 % dell'importo degli anticipi, e che l'ultima quota deve essere trattenuta sino alla liquidazione del saldo dell'aiuto;

considerando che occorre precisare le informazioni da includere nelle domande di aiuto; che per quanto riguarda il valore della produzione occorre, ai fini di un'applicazione uniforme, precisare la fase commerciale alla quale è riferita; che è inoltre opportuno precisare che i contributi finanziari dei membri dell'organizzazione di produttori si basano sulla produzione commercializzata utilizzata ai fini del calcolo dell'aiuto comunitario; che, per evitare un'inutile moltiplicazione delle domande di modificazione dei programmi operativi a motivo di ritardi tecnici nella loro realizzazione, occorre consentire che la liquidazione degli anticipi sia effettuata alla fine del programma operativo, purché il contributo equivalente dell'organizzazione di produttori resti nel fondo di esercizio;

considerando che occorre precisare che la determinazione del massimale dell'aiuto finanziario comunitario si applica uniformemente a tutte le domande di aiuto che superano il 2 % - 2,5 % a decorrere dal 1999 - del valore della produzione, e non alle altre domande che rispettano tale limite minimo fissato dal Consiglio;

considerando che, tenuto conto dei tempi assai brevi per l'esecuzione del presente regolamento, occorrono alcune norme transitorie per quanto riguarda, in particolare, i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi; che per la prima applicazione del nuovo regime occorre inoltre basare il calcolo del massimale dell'aiuto sul valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo triennale al fine di evitare ogni pregiudizio per le organizzazioni che hanno registrato una cattiva annata di produzione commercializzata;

considerando che occorre seguire le attività delle organizzazioni di produttori e l'efficienza delle loro azioni; che tale obiettivo può essere raggiunto mediante relazioni periodiche e uno studio di valutazione;

considerando che devono essere stabilite procedure di controllo severe e, in caso di infrazioni, sanzioni dissuasive tenuto conto dell'elevato grado di responsabilità e d'iniziativa delle organizzazioni di produttori;

considerando che occorre fissare il termine finale per la trasmissione alla Commissione della disciplina nazionale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2200/96; che essendo essa, per motivi pratici, posteriore a quello di approvazione della prima serie di programmi operativi da parte degli Stati membri, detti programmi saranno approvati tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 130 R del trattato e del programma politico e d'azione della Comunità a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1

Le modalità stabilite dal presente regolamento riguardano l'aiuto finanziario comunitario, i fondi d'esercizio e i programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché i piani d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del medesimo.

Ai fini del presente regolamento, salvo altrimenti disposto, i piani d'azione sono assimilati ai programmi operativi.

Articolo 2

1. Le organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento sono quelle riconosciute in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 nonché quelle di cui all'articolo 13 del medesimo, alle condizioni ivi stabilite.

2. Le associazioni di organizzazioni di produttori che si sostituiscono ai loro aderenti nella gestione del fondo di esercizio, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono assimilate alle organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento. Tuttavia, le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni si applicano anche alle organizzazioni di produttori aderenti alle associazioni.

3. Le organizzazioni di cui al paragrafo 2 possono beneficiare di un aiuto finanziario comunitario alle condizioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle previste dal presente regolamento.

4. Ai fini del presente regolamento, la «produzione commercializzata» è la produzione degli aderenti a un'organizzazione di produttori, smerciata alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, per i prodotti a cui si riferisce il riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, i massimali dell'aiuto finanziario sono calcolati in base al valore della produzione commercializzata, nel corso dell'anno precedente a quello cui tali massimali si riferiscono.

6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per raccogliere le informazioni relative al valore, ricondotto allo stadio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della produzione commercializzata di cui al paragrafo 5, delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato un programma operativo.

CAPO II

Programmi operativi e fondi d'esercizio

Articolo 3

Il progetto di programma operativo è presentato, ai fini dell'approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono differire tale data.

La data del 15 settembre 1998 è il termine finale per la presentazione di un piano d'azione prima della scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Il programma viene eseguito su base annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 4

1. Il progetto di programma operativo contiene gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96 o, per quanto riguarda i piani d'azione, gli elementi che possono garantire, ai fini del piano d'azione, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 del medesimo. Esso comprende almeno i seguenti capitoli:

a) durata del programma;

b) descrizione della situazione di partenza, specialmente per quanto riguarda la produzione, la commercializzazione e le attrezzature;

c) obiettivi perseguiti, tenuto conto delle prospettive di produzione e degli sbocchi di mercato;

d) azioni da intraprendere e strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi, per ognuno degli anni di esecuzione del programma;

e) aspetti finanziari, cioè modalità di calcolo e livello dei contributi finanziari, modalità di finanziamento del fondo d'esercizio di cui al paragrafo 3, lettera b), bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.

2. Il progetto di programma operativo non riguarda, in particolare, quanto segue:

a) spese amministrative e di gestione, tranne quelle connesse con l'esecuzione del programma operativo;

b) quantità prodotte dagli aderenti all'organizzazione fuori dalla Comunità;

c) integrazioni di reddito o di prezzo;

d) campagne pubblicitarie di marchi commerciali individuali;

e) azioni che possano creare condizioni di distorsione di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o misure che direttamente o indirettamente vanno a vantaggio delle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate in proporzione alla loro utilizzazione da parte dei settori o dei prodotti a cui si riferisce il riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

3. Il progetto di programma operativo è ammissibile soltanto se accompagnato da quanto segue:

a) impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 e del presente regolamento, e a non beneficiare, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e azioni oggetto di un finanziamento comunitario in forza del presente regolamento;

b) prova della costituzione del fondo d'esercizio di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, e in particolare prova dell'apertura di un conto bancario presso un'istituto finanziario nello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti all'esecuzione del programma e alla gestione del fondo d'esercizio, nonché al finanziamento dei ritiri dal mercato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 5

1. L'autorità nazionale competente decide in merito al progetto di programma prima del 15 dicembre dell'anno in cui è stato presentato.

2. L'autorità nazionale competente si accerta:

a) con tutti i mezzi opportuni, compresi controlli in loco, dell'esattezza delle informazioni presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c);

b) della conformità degli obiettivi del programma con le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96 o, per quanto riguarda i piani d'azione, della conformità dei loro obiettivi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 di detto regolamento;

c) della coerenza economica e della qualità tecnica del progetto, della fondatezza delle stime e del piano di finanziamento nonché della programmazione della sua esecuzione.

3. L'autorità nazionale competente procede come segue, secondo il caso:

a) approva il programma conforme alle disposizioni degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle del presente capo;

b) chiede che il progetto sia modificato; in tal caso, il progetto può essere approvato soltanto se vi sono state apportate le modificazioni richieste;

c) respinge il programma.

Essa comunica la propria decisione all'organizzazione di produttori.

4. I programmi operativi approvati prima del 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1° gennaio successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è differita di un anno.

Articolo 6

1. Qualora si verifichino circostanze imprevedibili, oppure per rispettare la previsione del massimale dell'aiuto finanziario stabilito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, l'organizzazione di produttori può realizzare il suo programma operativo soltanto parzialmente; in tal caso, il programma può proseguire solo a condizione che venga presentata una domanda di modificazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Le spese che figurano nel programma approvato possono essere superate entro il limite del 20 % per ogni azione, purché non sia superato l'importo indicativo del fondo d'esercizio di cui all'articolo 7, paragrafo 1; il proseguimento del programma è subordinato alla presentazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, di una domanda di modificazione del programma qualora la somma delle spese eccedenti sia superiore al 5 % delle spese prevedibili del programma operativo.

2. Ogni anno, entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono richiedere modificazioni dei programmi operativi, da applicare il 1° gennaio successivo. Gli Stati membri possono tuttavia differire la data di presentazione delle domande.

Una modificazione può implicare la proroga del programma operativo, a condizione che la durata complessiva del programma non ecceda i cinque anni. Per i piani d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, tale durata decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande di modificazione sono corredate della opportuna documentazione di sostegno.

L'autorità competente decide in merito alle domande di modificazione del programma prima del 15 dicembre, previo esame delle motivazioni e documentazioni apportate, e in base a quanto accertato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Le domande di modificazione in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato sono considerate respinte.

CAPO III

Aiuto finanziario comunitario

Articolo 7

1. Ogni anno, entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo trasmettono agli Stati membri, all'occorrenza insieme ai progetti di programma operativo di cui all'articolo 3, o alle richieste di modifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento, l'importo indicativo del fondo d'esercizio previsto per l'anno successivo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

L'importo indicativo del fondo d'esercizio è calcolato in base a quanto segue:

a) gli elementi menzionati all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 e contenuti nel progetto di programma operativo, nonché le spese previste a titolo dei ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3 di detto regolamento;

b) una stima del valore della produzione commercializzata durante l'anno in corso.

2. Al momento dell'approvazione di un progetto di programma, gli Stati membri stabiliscono l'importo indicativo dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, sulla base di un massimale del 4 % (a partire dal 1999 del 4,5 %) del valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori utilizzato per calcolare l'importo indicativo del fondo d'esercizio. Prima del 15 dicembre, essi comunicano alle organizzazioni di produttori tale importo, unitamente alla decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, o a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma del presente regolamento, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Prima del 31 gennaio dell'anno per il quale è stato fissato, conformemente al paragrafo 1, l'importo indicativo del fondo d'esercizio, le organizzazioni di produttori comunicano l'attualizzazione di detto importo sulla base dell'importo definitivo del valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente.

Ricevuta tale comunicazione, gli Stati membri attualizzano l'importo indicativo dell'aiuto finanziario stabilito conformemente al paragrafo 2.

4. Entro il 20 febbraio, gli Stati membri comunicano alla Commissione un riepilogo degli importi indicativi attualizzati dei fondi d'esercizio, indicando separatamente l'importo definitivo del valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente, su cui si basa il calcolo di tali importi, nonché un riepilogo degli importi indicativi attualizzati degli aiuti finanziari, distinguendo gli importi relativi a un aiuto inferiore al 2 % del valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente dall'organizzazione di produttori da quelli relativi a un aiuto superiore a tale percentuale, che dal 1999 passerà al 2,5 %. Essi comunicano inoltre le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

5. La Commissione fissa una previsione del massimale dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, che comunica agli Stati membri a titolo informativo.

Articolo 8

1. Le organizzazioni di produttori possono richiedere il versamento di anticipi per la parte del fondo d'esercizio destinata al finanziamento del programma operativo.

Le domande di anticipo sono presentate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Esse riguardano le spese prevedibili inerenti al programma operativo, per un periodo di tre mesi che inizia a decorrere nel mese in cui è presentata la domanda di anticipo. L'importo totale degli anticipi versati per un anno non può superare il 2 % dell'importo definitivo del valore della produzione commercializzata nel corso dell'anno precedente, dedotte le previsioni di spesa a titolo dei ritiri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

2. La concessione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del suo importo.

Nel corso dell'anno è possibile presentare domande di svincolo delle cauzioni, corredate degli opportuni documenti giustificativi. Le cauzioni sono svincolate fino all'80 % dell'importo degli anticipi.

Le domande parziali di aiuto finanziario a titolo dei ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96 possono eventualmente essere presentate insieme alle domande di svincolo delle cauzioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, corredate degli opportuni documenti giustificativi. Ogni domanda parziale riguarda, cumulativamente con le domande precedenti, importi e quantitativi che rispettino i limiti indicati all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 23, paragrafi 3 e 4 del citato regolamento; a partire dal 2002, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, il quantitativo massimo di ritiro da prendere in considerazione a titolo del fondo d'esercizio è stabilito in base ai quantitativi ritirati e finanziati dal fondo nel corso dei due anni precedenti. Per i primi due anni di applicazione, il quantitativo massimo di cui sopra è pari al 13 %.

3. La cauzione è costituita in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2).

L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo, nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) del presente regolamento.

In caso di inadempimento dell'esigenza principale, o di gravi inadempimenti degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da decidere conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

In caso di inadempimento di altre obbligazioni, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

Articolo 9

1. Le domande di aiuto finanziario, o del relativo saldo, sono presentate in una sola volta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

2. Le domande sono corredate dei documenti giustificativi attestanti quanto segue:

a) il volume e il valore della produzione commercializzata, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5, ricondotta allo stadio di «uscita dall'organizzazione di produttori» o, se del caso, di «prodotto imballato o preparato, non trasformato»;

b) l'importo dei contributi finanziari effettivi versati dagli aderenti per il fondo d'esercizio, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, per la produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del presente regolamento;

c) le spese effettuate a titolo del programma operativo;

d) la parte del fondo d'esercizio destinata ai ritiri dal mercato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, il livello delle compensazioni e delle integrazioni versate agli aderenti, nonché l'osservanza dei limiti indicati all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento.

3. Gli anticipi concessi per azioni che non hanno potuto essere realizzate nei termini previsti dal programma sono detratti dal saldo di cui al paragrafo 1 soltanto quando viene fissato l'ultimo saldo relativo all'ultimo anno di applicazione del programma di cui trattasi, a condizione che il contributo equivalente dell'organizzazione di produttori resti nel fondo d'esercizio.

Articolo 10

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° marzo, il riepilogo degli aiuti finanziari richiesti dalle organizzazioni di produttori e il valore della produzione immessa in commercio da queste ultime; ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, distinguendo le domande relative ad aiuti inferiori al 2 % del valore della produzione immessa in commercio dell'organizzazione di produttori da quelle di aiuto superiore a tale percentuale, che dal 1999 passerà al 2,5 %. Essi comunicano inoltre le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione stabilisce anteriormente al 1° aprile il massimale dell'aiuto finanziario per le domande di aiuto di importo superiore al 2 % (dal 1999, al 2,5 %) del valore della produzione immessa in commercio.

CAPO IV

Disposizioni generali

Articolo 11

Le realizzazioni del programma operativo e le operazioni di ritiro che possono beneficiare di un finanziamento comunitario a titolo del fondo d'esercizio sono oggetto di relazioni annuali che accompagnano le domande di aiuto finanziario o, secondo i casi, la domanda del saldo. Tali relazioni riguardano le azioni realizzate in conformità del programma operativo durante l'anno precedente, nonché i ritiri.

Nell'ultimo anno di esecuzione del programma operativo, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.

La relazione finale è accompagnata da una valutazione del programma operativo, elaborata eventualmente con l'assistenza di uno studio specializzato. Tale valutazione è destinata a verificare la realizzazione degli obiettivi del programma e, se del caso, a suggerire modificazioni delle azioni e degli strumenti da prendere in vista dell'elaborazione dei successivi programmi operativi.

Articolo 12

1. Gli Stati membri eseguono controlli sulle organizzazioni di produttori al fine di garantire il rispetto effettivo delle condizioni fissate per la concessione degli aiuti.

2. I controlli riguardano ogni anno almeno un campione significativo di domande. Tale campione deve rappresentare almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori e il 30 % dell'importo totale dell'aiuto comunitario.

Qualora dai controlli emergano notevoli irregolarità in una regione o in parte di essa, le autorità competenti effettuano controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale di domande da controllare l'anno successivo per la regione o la parte di regione in causa.

3. L'autorità competente decide quali organizzazioni di produttori sottoporre a controllo in base ad un'analisi dei rischi e considerando la rappresentatività degli aiuti. L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:

a) importi degli aiuti,

b) andamento dei programmi annuali rispetto all'anno precedente,

c) accertamenti fatti nel corso di controlli effettuati negli anni precedenti,

d) altri parametri decisi dagli Stati membri.

Articolo 13

1. Il beneficiario è tenuto a restituire una somma pari al doppio degli importi versati indebitamente, maggiorata di un interesse calcolato in base al tempo intercorso tra il pagamento e la restituzione, qualora a seguito di controlli a norma dell'articolo 12 risulti quanto segue:

a) che il valore reale della produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5, è inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto finanziario comunitario, oppure

b) che il fondo d'esercizio è stato alimentato in modo non conforme alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, oppure che è stato utilizzato per fini diversi da quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2 del medesimo regolamento, oppure

c) che il programma operativo è stato attuato in modo non conforme ai requisiti di approvazione da parte dello Stato membro di cui trattasi, salvo il disposto dell'articolo 6 del presente regolamento.

Il tasso dell'interesse di cui al primo comma, è quello applicato dall'Istituto monetario europeo per le sue operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Qualora la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto sia superiore al 20 % dell'aiuto dovuto, il beneficiario è tenuto a restituire interamente l'aiuto versato, maggiorato degli interessi di cui al paragrafo 1.

3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi pagatori competenti, e vengono detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

4. In caso di falsa dichiarazione dolosa o imputabile a grave negligenza, l'organizzazione di produttori interessata è esclusa dal beneficio dell'aiuto finanziario comunitario per l'anno successivo a quello in cui la falsa dichiarazione è stata constatata.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatte salve le altre sanzioni in forza dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 14

La disciplina nazionale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2200/96 è trasmessa alla Commissione entro il 15 settembre 1997.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15

1. Per l'anno 1997, le organizzazioni di produttori che hanno presentato una domanda di riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 2200/96 e quelle riconosciute in virtù del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3) possono presentare a fini di approvazione, fino al 30 giugno 1997, un progetto di programma operativo, la cui durata può scadere il 31 dicembre 1998 se esso è accompagnato dall'impegno dell'organizzazione di presentare un nuovo programma operativo prima del 15 settembre 1998. Tale progetto contiene l'indicazione dell'importo indicativo del fondo d'esercizio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, basato sulla media del valore della produzione commercializzata negli anni 1994, 1995 e 1996.

2. L'autorità nazionale competente decide in merito ai progetti presentati, entro tre mesi. I progetti di programmi operativi presentati da organizzazioni che non ottengono il riconoscimento sono respinti.

3. L'autorità nazionale competente comunica alle organizzazioni di produttori, contestualmente alla decisione di approvazione del progetto, l'importo indicativo dell'aiuto finanziario per il 1997, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

4. La comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, viene trasmessa prima del 15 settembre 1997.

5. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 nel 1998 si tiene conto della media del valore della produzione commercializzata nel corso degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. L'esecuzione dei programmi operativi può iniziare dal momento della presentazione dei programmi stessi. Le organizzazioni di produttori interessate ne assumono il rischio.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

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