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Document 31996D0582

96/582/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1996 relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di vetrazioni strutturali incollate e ancoraggi di metallo da utilizzare nel calcestruzzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 254 del 8.10.1996, p. 62–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/582/oj

31996D0582

96/582/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1996 relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di vetrazioni strutturali incollate e ancoraggi di metallo da utilizzare nel calcestruzzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/1996 pag. 0062 - 0065


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1996 relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di vetrazioni strutturali incollate e ancoraggi di metallo da utilizzare nel calcestruzzo (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/582/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti l'esistenza di un sistema di controllo della produzione in fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4 debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che pertanto è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre specificare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi della prima possibilità senza sorveglianza permanente e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che, le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati gli orientamenti per il benestare tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

VETRAZIONI STRUTTURALI INCOLLATE (SISTEMI DI TAMPONAMENTO)

- Kit di vetrazioni strutturali incollate dei tipi I, II, III e IV (1) da utilizzare per pareti esterne e tetti.

ANCORAGGI DI METALLO PER CALCESTRUZZO (DISPOSITIVI MECCANICI DI FISSAGGIO)

- Ancoraggi di metallo per calcestruzzo (per lavori pesanti) ancoraggi di metallo da usare nel calcestruzzo per il fissaggio e/o il sostegno di elementi strutturali in calcestruzzo o di strutture pesanti come rivestimenti e controsoffitti.

(1) Tipo I: Con trasferimento meccanico del peso proprio dei pannelli al telaio di supporto incollato e quindi alla struttura. Sono usati dispositivi per ridurre il pericolo di un eventuale cedimento del sigillante.

Tipo II: Con trasferimento meccanico del peso proprio dei pannelli al telaio di supporto incollato e quindi alla struttura. Il trasferimento di tutte le altre azioni dipende interamente dal sigillante strutturale.

Tipo III: Con trasferimento del peso proprio dei pannelli al telaio di supporto incollato e quindi alla struttura mediante il sigillante strutturale. Sono usati dispositivi per ridurre il pericolo di un eventuale cedimento del sigillante.

Tipo IV: Il trasferimento di tutte le azioni, compreso il peso proprio dei pannelli, al telaio di supporto incollato e quindi alla struttura dipende interamente dal sigillante strutturale.

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

SISTEMI DI VETRAZIONI STRUTTURALI INCOLLATE (1/1)

GRUPPO DI PRODOTTI

SISTEMI DI TAMPONAMENTO

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA (European Organization for Technical Approval) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità, nell'ambito delle corrispondenti linee guida sull'omologazione tecnica europea:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

ANCORAGGI DI METALLO DA UTILIZZARE NEL CALCESTRUZZO (1/1)

GRUPPO DI PRODOTTI

DISPOSITIVI MECCANICI DI FISSAGGIO

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti linee guida sull'omologazione tecnica europea:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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