Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1607

    Regolamento (CE) n. 1607/96 della Commissione del 6 agosto 1996 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    GU L 198 del 8.8.1996, p. 21–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/08/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1607/oj

    31996R1607

    Regolamento (CE) n. 1607/96 della Commissione del 6 agosto 1996 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 08/08/1996 pag. 0021 - 0026


    REGOLAMENTO (CE) N. 1607/96 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 1996 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/96 (3), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

    considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

    considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1996.

    Per la Commissione

    Hans VAN DEN BROEK

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top