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Document 31996R1563
Commission Regulation (EC) No 1563/96 of 30 July 1996 fixing the quantities of banana imports for supply to the Community for the fourth quarter of 1996
Regolamento (CE) n. 1563/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1996
Regolamento (CE) n. 1563/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1996
GU L 193 del 3.8.1996, pp. 18–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Regolamento (CE) n. 1563/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1996
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0018 - 0021
REGOLAMENTO (CE) N. 1563/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), sono fissati per ciascun trimestre quantitativi indicati, espressi se del caso in percentuale delle quote assegnate ai vari paesi o gruppi di paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), o quantitativi disponibili di questi ultimi, per il rilascio dei titoli d'importazione, in base ai dati e alle previsioni riguardanti il mercato comunitario; considerando che occorre determinare per il quarto trimestre del 1996 i quantitativi disponibili per l'importazione dai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, tenuto conto da un lato dei titoli di importazione rilasciati nel corso dei primi tre trimestri e dell'altro del volume del contingente tariffario di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, aumentato dal regolamento (CE) n. 1559/96 della Commissione (7); considerando che, per gli stessi fini, occorre fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per il rilascio di titoli d'importazione relativamente a banane tradizionali originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP); considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente per permettere la presentazione delle domande di titolo per il quarto trimestre del 1996; considerando che le quote rispettive della Colombia e del Nicaragua sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1560/96 della Commissione (8); considerando che il comitato di gestione delle banane non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il quarto trimestre del 1996 i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane originarie dei paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 sono fissati nell'allegato I. 2. Per il quarto trimestre del 1996 e per ciascun operatore la domanda di titolo d'importazione non può vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo assegnato all'operatore in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi trimestri. La domanda di titolo d'importazione è accompagnata da una copia del o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i trimestri precedenti. Articolo 2 In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 i quantitativi disponibili per l'importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP, per il quarto trimestre del 1996, sono fissati nell'allegato II. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13. (5) GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13. (6) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84. (7) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (8) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO I Quantitativi di banane disponibili per paese o gruppo di paesi indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 per il quarto trimestre del 1996 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Quantitativi di banane ACP tradizionali disponibili per l'importazione nel corso del quarto trimestre del 1996 >SPAZIO PER TABELLA>