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Document 31996R1561
Commission Regulation (EC) No 1561/96 of 30 July 1996 fixing the reduction coefficients for the determination of the quantity of bananas to be allocated to each operator in categories A and B from the tariff quota for 1996
Regolamento (CE) n. 1561/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa i coefficienti di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1996
Regolamento (CE) n. 1561/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa i coefficienti di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1996
GU L 193 del 3.8.1996, pp. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Regolamento (CE) n. 1561/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa i coefficienti di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1996
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 1561/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che fissa i coefficienti di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), la Commissione provvede, in base al volume del contingente tariffario annuale e all'importo totale dei quantitativi di riferimento degli operatori stabiliti a norma degli articoli 3 e seguenti dello stesso regolamento, alla fissazione, se del caso, di un coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnargli per l'anno di cui trattasi; considerando che il regolamento (CE) n. 2679/95 della Commissione (5), ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, ha fissato in via provvisoria, in attesa dell'adattamento del volume del contingente tariffario in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il coefficiente uniforme di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento di ciascun operatore delle categorie A e B, in base ad un volume contingentale di 2 200 000 tonnellate per il 1996; considerando che il volume del contingente tariffario è stato fissato successivamente a 2 553 000 tonnellate per il 1996 dal regolamento (CE) n. 1559/96 della Commissione (6), senza tener conto del quantitativo addizionale di 72 440 tonnellate fissato dai regolamenti (CE) n. 127/96 (7) e (CE) n. 822/96 della Commissione (8) per ovviare alle conseguenze delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn; considerando che per maggiore chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2679/95; considerando che, per calcolare i coefficienti di riduzione summenzionati, è necessario non prendere in considerazione il quantitativo globale assegnato agli operatori vittime delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn; che i coefficienti devono essere quindi calcolati sulla base di 2 553 000 tonnellate; considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento entrino in vigore immediatamente, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93; considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 si ottiene applicando al quantitativo di riferimento dell'operatore, determinato in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il seguente coefficiente uniforme di riduzione di: - per ciascun operatore della categoria A: 0,623432; - per ciascun operatore della categoria B: 0,552005. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 2679/95 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13. (5) GU n. L 277 del 21. 11. 1995, pag. 1. (6) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 17. (8) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 7.