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Document 31996R1557
Commission Regulation (EC) No 1557/96 of 30 July 1996 setting the trigger levels for additional import duties on certain fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1557/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1557/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli
GU L 193 del 3.8.1996, pp. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997
Regolamento (CE) n. 1557/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 1557/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli (3), prevede, all'articolo 2, che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione; considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura (4) stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali; considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare i volumi limite al livello indicato nell'allegato del presente regolamento per i relativi periodi; considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 sono fissati, per la campagna 1996/1997, nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>