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Document 31996R1557

Regolamento (CE) n. 1557/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

GU L 193 del 3.8.1996, pp. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1557/oj

31996R1557

Regolamento (CE) n. 1557/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1557/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli (3), prevede, all'articolo 2, che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura (4) stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali;

considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare i volumi limite al livello indicato nell'allegato del presente regolamento per i relativi periodi;

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 sono fissati, per la campagna 1996/1997, nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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