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Document 31996D0174

    96/174/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica la decisione 91/115/CEE, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

    GU L 51 del 1.3.1996, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2006; abrogato da 32006D0856

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/174/oj

    31996D0174

    96/174/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica la decisione 91/115/CEE, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

    Gazzetta ufficiale n. L 051 del 01/03/1996 pag. 0048 - 0049


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1996 che modifica la decisione 91/115/CEE, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (96/174/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    visto il parere dell'Istituto monetario europeo (4),

    considerando che, a norma dell'articolo 109 F del trattato e dell'articolo 2 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (IME), l'IME contribuisce alla realizzazione delle condizioni necessarie per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria rafforzando il coordinamento delle politiche monetarie al fine di garantire la stabilità dei prezzi adottando i provvedimenti necessari a preparare l'istituzione del sistema europeo di Banche centrali (SEBC), l'organizzazione di una politica monetaria unica e la creazione, nella terza fase, di una moneta unica nonché sorvegliando lo sviluppo dell'ecu;

    considerando che, a norma dell'articolo 109 F, paragrafo 3 del trattato, al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva ai suoi compiti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria, tra cui la promozione dell'armonizzazione, laddove necessaria, delle norme e delle procedure che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza;

    considerando che, a norma dell'articolo 5 del protocollo sullo statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCE), la BCE, assistita dalle Banche centrali nazionali, rileva l'informazione statistica necessaria e coopera con la Commissione; che è pertanto opportuno, nel corso della seconda fase, preparare le opportune procedure di cooperazione nell'ambito della realizzazione dell'Unione economica e monetaria;

    considerando che è pertanto opportuno modificare la decisione 91/115/CEE (5),

    DECIDE:

    Articolo unico

    La decisione 91/115/CEE è modificata come segue:

    1) è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 3 bis

    Il comitato può, di propria iniziativa, emettere pareri su ogni questione inerente alle statistiche d'interesse comune per la Commissione e le autorità statistiche nazionali, da una parte, e per l'Istituto monetario europeo (IME) e le banche centrali nazionali, dall'altra. Nell'adempimento dei propri compiti, il comitato rende noto il proprio parere a tutte le parti interessate.»;

    2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Il comitato è composto da uno, due o tre rappresentanti per Stato membro, provenienti dalle principali istituzioni interessate alle statistiche finanziarie, monetarie e della bilancia dei pagamenti, da un massimo di tre rappresentanti della Commissione e da un massimo di tre rappresentanti dell'IME. Può inoltre partecipare alla riunioni del comitato, in veste di osservatore, un rappresentante del comitato monetario. Ciascuno degli Stati membri, la Commissione e l'IME hanno diritto a un voto.

    Possono partecipare alle riunioni del comitato, su invito di quest'ultimo, i rappresentanti di altre organizzazioni e ogni altra persona in grado di offrire un contributo alle discussioni.»;

    3) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Il comitato elegge il proprio presidente secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.»

    Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. AGNELLI

    (1) GU n. C 359 del 16. 12. 1994, pag. 10.

    (2) GU n. C 269 del 16. 10. 1995, pag. 198.

    (3) GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 52.

    (4) Parere espresso il 16 gennaio 1995.

    (5) GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19.

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