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Document 31996R0376
Commission Regulation (EC) No 376/96 of 29 February 1996 amending Regulation (EC) No 897/94 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2847/93 as regards pilot projects relating to continuous position monitoring of Community fishing vessels
Regolamento (CE) n. 376/96 della Commissione, del 29 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 897/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca Comunitàrie
Regolamento (CE) n. 376/96 della Commissione, del 29 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 897/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca Comunitàrie
GU L 51 del 1.3.1996, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2009; abrog. impl. da 32009R0148
Regolamento (CE) n. 376/96 della Commissione, del 29 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 897/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca Comunitàrie
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 01/03/1996 pag. 0031 - 0031
REGOLAMENTO (CE) N. 376/96 DELLA COMMISSIONE del 29 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 897/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando che a norma della decisione 95/528/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e la decisione 89/631/CEE per quanto concerne il termine di attuazione di taluni progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie nonché la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese autorizzate per l'attuazione di detti progetti (3), la data di completamento dei medesimi quando sono realizzati dagli Stati membri, nonché la data della decisione finale del Consiglio sull'applicazione del sistema di localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie, contemplate nel regolamento (CEE) n. 2847/93, sono state prorogate di sei mesi; considerando che è pertanto opportuno prorogare di sei mesi anche le date corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 897/94 della Commissione (4); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquicoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 897/94 è modificato come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 3, la data del 30 giugno 1995 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1995; 2) all'articolo 7, punto 1, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita dalla data del 30 giugno 1996; 3) all'articolo 11, la data del 31 agosto 1995 è sostituita dalla data del 29 febbraio 1996. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1996. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 35. (4) GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 18.