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Dokument 21996D0213(03)

    Decisione n. 5/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa alle modalità dell'associazione degli esperti della Turchia ai lavori di taluni comitati tecnici

    GU L 35 del 13.2.1996, s. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Dokumentets rättsliga status Gällande

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/5(3)/oj

    21996D0213(03)

    Decisione n. 5/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa alle modalità dell'associazione degli esperti della Turchia ai lavori di taluni comitati tecnici

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 13/02/1996 pag. 0049 - 0049


    DECISIONE N. 5/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA del 22 dicembre 1995 relativa alle modalità dell'associazione degli esperti della Turchia ai lavori di taluni comitati tecnici (96/145/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

    vista la decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia, relativa all'entrata in vigore della fase definitiva dell'unione doganale, in particolare l'articolo 60,

    considerando che la decisione n. 1/95 prevede che esperti turchi possano essere associati ai lavori dei comitati di cui all'allegato 9 di tale decisione qualora ciò risulti necessario per garantire il corretto funzionamento dell'unione doganale; che occorre stabilire le modalità della loro partecipazione a tali comitati,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Turchia designa un esperto che la rappresenta alle riunioni di ciascuno dei comitati di cui all'allegato 9 della decisione n. 1/95. Tale esperto, che dev'essere membro dell'amministrazione turca, è associato ai lavori di tali comitati quando questi riguardano il funzionamento dell'Unione doganale. Egli presenta la posizione della Turchia senza diritto di voto. La sua posizione è verbalizzata separatamente secondo le disposizioni del capitolo V della decisione n. 1/95.

    Articolo 2

    La Commissione delle Comunità europee informa, in tempo utile, l'esperto di cui all'articolo 1 della data delle riunioni e dell'ordine del giorno di ciascun comitato in seno al quale egli rappresenta la Turchia. La Commissione gli trasmette le informazioni pertinenti.

    Articolo 3

    Su iniziativa del suo presidente, ciascun comitato può riunirsi in assenza dell'esperto che rappresenta la Turchia. La Turchia ne viene in tal caso informata.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore alla data in cui entra in vigore la decisione n. 1/95.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

    Per il consiglio di associazione CE-Turchia

    Il Presidente

    L. ATIENZA SERNA

    Upp