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Dokument 21996D0213(03)
Decision No 5/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 on the arrangements for involving Turkish experts in the work of certain technical committees
Decisione n. 5/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa alle modalità dell'associazione degli esperti della Turchia ai lavori di taluni comitati tecnici
Decisione n. 5/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa alle modalità dell'associazione degli esperti della Turchia ai lavori di taluni comitati tecnici
GU L 35 del 13.2.1996, s. 49–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Gällande
Decisione n. 5/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa alle modalità dell'associazione degli esperti della Turchia ai lavori di taluni comitati tecnici
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 13/02/1996 pag. 0049 - 0049
DECISIONE N. 5/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA del 22 dicembre 1995 relativa alle modalità dell'associazione degli esperti della Turchia ai lavori di taluni comitati tecnici (96/145/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA, vista la decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia, relativa all'entrata in vigore della fase definitiva dell'unione doganale, in particolare l'articolo 60, considerando che la decisione n. 1/95 prevede che esperti turchi possano essere associati ai lavori dei comitati di cui all'allegato 9 di tale decisione qualora ciò risulti necessario per garantire il corretto funzionamento dell'unione doganale; che occorre stabilire le modalità della loro partecipazione a tali comitati, DECIDE: Articolo 1 La Turchia designa un esperto che la rappresenta alle riunioni di ciascuno dei comitati di cui all'allegato 9 della decisione n. 1/95. Tale esperto, che dev'essere membro dell'amministrazione turca, è associato ai lavori di tali comitati quando questi riguardano il funzionamento dell'Unione doganale. Egli presenta la posizione della Turchia senza diritto di voto. La sua posizione è verbalizzata separatamente secondo le disposizioni del capitolo V della decisione n. 1/95. Articolo 2 La Commissione delle Comunità europee informa, in tempo utile, l'esperto di cui all'articolo 1 della data delle riunioni e dell'ordine del giorno di ciascun comitato in seno al quale egli rappresenta la Turchia. La Commissione gli trasmette le informazioni pertinenti. Articolo 3 Su iniziativa del suo presidente, ciascun comitato può riunirsi in assenza dell'esperto che rappresenta la Turchia. La Turchia ne viene in tal caso informata. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore alla data in cui entra in vigore la decisione n. 1/95. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il consiglio di associazione CE-Turchia Il Presidente L. ATIENZA SERNA