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Document 31996R0109

    Regolamento (CE) n. 109/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che istituisce un regime d'importazione di succhi e di mosti d'uva provenienti da paesi terzi

    GU L 19 del 25.1.1996, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/109/oj

    31996R0109

    Regolamento (CE) n. 109/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che istituisce un regime d'importazione di succhi e di mosti d'uva provenienti da paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1996 pag. 0016 - 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 109/96 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1996 che istituisce un regime d'importazione di succhi e di mosti d'uva provenienti da paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 3 e l'articolo 75,

    considerando che è opportuno agevolare l'approvvigionamento del mercato comunitario con l'importazione di mosti d'uva provenienti dai paesi terzi tenuto conto delle disponibilità attuali di questi prodotti sul mercato comunitario;

    considerando che il regime delle importazioni di mosto d'uva proveniente da paesi terzi è stato sostanzialmente modificato con l'entrata in vigore, il 1° settembre 1995, di misure che prevedono il pagamento del normale dazio doganale e, in alcuni casi, di un dazio specifico;

    considerando che la combinazione di questi due fattori giustifica l'adozione di una misura di mercato che resti in vigore per il resto della campagna in corso e sia intesa ad esonerare le importazioni di mosti d'uva dal pagamento di questo dazio specifico per un quantitativo massimo che corrisponda al tempo stesso alle correnti di scambio tradizionali di questi prodotti e alle necessità di approvvigionamento del mercato comunitario;

    considerando che è occorre gestire l'utilizzazione di questo quantitativo mediante un regime di titoli d'importazione destinati a controllarne il rispetto; che occorre pertanto stabilire modalità precise per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

    considerando inoltre che passato un certo termine di riflessione, debbono essere comunicate le decisioni relative alle domande di titoli d'importazione; che questo termine deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi oggetto delle domande e di prevedere eventualmente misure specifiche applicabili alle domande in questione;

    considerando che le agevolazioni previste per l'importazione dei mosti d'uva in questione debbono essere concesse nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'utilizzazione di questi prodotti importati, quali figurano nel regolamento (CEE) n. 822/87; che per garantire una corretta gestione del regime considerato occorre prevedere la costituzione, presso i servizi doganali degli Stati membri, di una cauzione che verrà svincolata immediatamente in proporzione ai quantitativi per i quali sarà fornita la prova dell'utilizzazione;

    considerando che, conformemente all'articolo 487 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 (4), ogni Stato membro può introdurre una procedura nazionale di controllo sull'utilizzazione di questi prodotti, purché le merci non lascino il suo territorio prima di esser state destinate all'utilizzazione finale; che questo controllo deve essere realizzato conformemente alle relative disposizioni del suddetto regolamento (CEE) n. 2454/93 qualora i prodotti siano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello d'importazione;

    considerando che, per poter gestire questo regime, la Commissione deve poter disporre d'informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'utilizzazione dei titoli rilasciati; che per garantire una certa efficienza amministrativa occorre prevedere l'utilizzazione di un modello unico per le comunicazioni tra Stati membri e Commissione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alle importazioni di succhi e mosti d'uva del codice NC n. 2009 60 provenienti da paesi terzi e esonerati dal dazio specifico determinato per ettolitro che figura nell'allegato I, terza parte, sezione 1, allegato 2 della tariffa doganale delle Comunità europee.

    Articolo 2

    L'esonero di cui all'articolo 1 vale per un quantitativo di (14 000) tonnellate.

    Articolo 3

    1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento i titoli d'importazione contenenti le indicazioni di cui all'articolo 5 possono essere richiesti agli organismi competenti degli Stati membri.

    2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione (5) recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, si applicano ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento, fatto salvo l'articolo 6.

    Articolo 4

    1. Le domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 possono essere presentate alle autorità competenti dal mercoledì al martedì della settimana successiva.

    2. I titoli sono rilasciati il lunedì successivo al martedì di cui al paragrafo 1 o il primo giorno lavorativo successivo, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

    3. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli, comunicati alla Commissione il giorno determinato a norma dell'articolo 7, superano i quantitativi ancora disponibili sul quantitativo globale di cui all'articolo 2, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione per le domande in causa e sospende la presentazione delle domande di titoli.

    4. Se i quantitativi richiesti sono stati ridotti o respinti, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3388/81 viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

    5. Qualora sia stata fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'85 %, il titolo è rilasciato, in deroga al paragrafo 2, al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Prima del rilascio l'operatore può:

    - ritirare la propria domanda, nel qual caso la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è immediatamente svincolata, oppure

    - richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia quanto prima e comunque non più tardi del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale suddetta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Nei titoli d'importazione rilasciati alle condizioni stabilite dal presente regolamento deve figurare, alla casella 24, una delle seguenti indicazioni:

    - Exento del derecho específico - Reglamento (CE) n° 109/96

    - Fritagelse for specifik told - forordning (EF) nr. 109/96

    - Aussetzung des spezifischen Zolls - Verordnung (EWG) Nr. 109/96

    - ÁðáëëáãÞ áðü ôïí åéäéêü äáóìü - êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 109/96

    - Exempt from the specific duty - Regulation (EC) No 109/96

    - Exonération du droit spécifique - règlement (CE) n° 109/96

    - Esonero dal dazio specifico - regolamento (CE) n. 109/96

    - Vrijgesteld van het specifieke recht - Verordening (EG) nr. 109/96

    - Isenção do direito específico - Regulamento (CE) nº 109/96

    - Vapautus paljoustullista - asetus (EY) N:o 109/96

    - Befrielse från den särskilda tullen - förordning (EG) nr 109/96.

    Articolo 6

    Per poter beneficiare dell'esonero dal dazio specifico di cui all'articolo 1 è necessario che:

    a) l'importatore si impegni per iscritto, al momento della presentazione della domanda di titolo d'importazione, a utilizzare tutta la merce importata per la fabbricazione di succhi di uva e/o per la fabbricazione di prodotti che non rientrano nel settore vitivinicolo come l'aceto, le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse; che a tal fine l'importatore indichi nella casella 20 del titolo d'importazione l'utilizzazione esatta del prodotto importato e il luogo della trasformazione. Se quest'ultima avviene in uno Stato membro diverso, al momento della spedizione delle merci, viene rilasciato, nello Stato membro di partenza, un esemplare di controllo T 5, conformemente alle modalità stabilite dagli articoli da 471 e 494 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'utilizzazione effettiva del prodotto è indicata nella casella 104 del documento T 5 e il numero del presente regolamento nella casella 107,

    b) l'importatore costituisca, presso l'organismo competente interessato, una cauzione d'importo pari al dazio specifico per il prodotto esonerato in questione. La cauzione è svincolata una volta che l'operatore apporta la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, che il prodotto è stato destinato all'utilizzazione indicata nel certificato. Questa cauzione è svincolata immediatamente per i quantitativi per i quali l'operatore fornisce la prova che i prodotti sono stati utilizzati secondo quanto indicato nel titolo d'importazione e, qualora vengano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello d'importazione, che l'utilizzazione è quella indicata nella casella n. 104 del documento T 5.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione:

    - ogni mercoledì o il primo giorno lavorativo successivo:

    a) le domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 3 presentate tra il mercoledì della settimana precedente e il martedì o la mancata presentazione di domande di titoli;

    b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il lunedì precedente;

    c) i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplato all'articolo 4, paragrafo 5 nel corso della settimana precedente.

    - entro il 15 di ogni mese per il mese precedente:

    d) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, ma che non sono stati però utilizzati.

    2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) occorre precisare la quantità in tonnellate per ciascun codice di prodotto, ripartita per paese d'origine.

    3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese le comunicazioni negative, sono effettuate in base al modello che figura in allegato.

    4. Qualora, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettera d, risulti nuovamente disponibile un quantitativo sufficiente, la Commissione può decidere di riaprire la presentazione delle domande di titoli d'importazione.

    5. La Commissione informa almeno una volta al mese gli Stati membri sull'utilizzazione del quantitativo disponibile.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile fino al 31 agosto 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

    (3) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (4) GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

    (5) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.

    ALLEGATO

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Applicazione del regolamento (CE) n. 109/96

    >FINE DI UN GRAFICO>

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