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Document 31995R3015

Regolamento (CE) n. 3015/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi

GU L 314 del 28.12.1995, pp. 29–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3015/oj

31995R3015

Regolamento (CE) n. 3015/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0029 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 3015/95 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1995 recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente due contingenti tariffari a dazio nullo di prodotti di cui al codice NC 0714 20 90, a favore rispettivamente della Repubblica popolare cinese e di altri paesi terzi, nonché un contingente tariffario di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 destinata a determinati usi;

considerando che è necessario aprire detti contingenti per l'anno 1996;

considerando che, relativamente alle patate dolci, è d'uopo distinguere quelle destinate al consumo umano dalle altre; che occorre stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, ed includere nel codice NC 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei regimi citati e, più particolarmente, al fine di garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non vengano superati, si devono adottare modalità specifiche di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono o complementari o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (5);

considerando che è opportuno lasciare invariate le modalità di gestione e di sorveglianza delle importazioni, istituite per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 dal regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 484/93 (7), e che in particolare è opportuno, per le merci originarie della Cina, esigere la presentazione di un documento d'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità;

considerando che, per quanto rigaurda la fecola di manioca, il regime tariffario istituito dal presente regolamento è riservato a determinate utilizzazioni; che, per la fecola da utilizzare nelle preparazioni alimentari, il volume contingentale fissato dev'essere suddiviso - sulla base del fabbisogno abituale di consumo - da un lato, in un quantitativo destinato alla fabbricazione di preparazioni alimentari di cui al codice NC 1901 da avviare alla vendita al minuto e, d'altro lato, in un quantitativo destinato alla fabbricazione di tapioca in forma di granulati o di granelli perlacei di cui al codice NC 1903 da avviare parimenti alla vendita al minuto;

considerando che si devono adottare disposizioni specifiche per garantire che la fecola di manioca non venga sviata dalle utilizzazioni previste; che, a tale scopo, il beneficio del dazio d'importazione a tasso ridotto dev'essere subordinato all'impegno dell'importatore a rispettare la destinazione progettata nonché al deposito di una cauzione d'importo pari alla riduzione del dazio d'importazione; che, per una gestione regolare del regime in causa, occorre fissre un termine di trasformazione ragionevole; che, qualora il prodotto messo in libera pratica venga spedito in altro Stato membro per essere trasformato, l'esemplare di controllo T 5 rilasciato dallo Stato membro d'immissione in libera pratica costituisce lo strumento più adeguato per comprovare l'avvenuta trasformazione;

considerando che, sebbene la cauzione venga costituita per garantire il pagamento di un ipotetico dazio doganale d'importazione, l'esperienza dimostra che deve esistere una certa proporzionalità in materia di svincolo della cauzione stessa, segnatamente nei casi in cui non siano stati rispettati i termini previsti dal regime; che è quindi opportuno ispirarsi alle norme di cui al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (9);

considerando che l'adozione del presente regolamento rende caduco il suddetto regolamento (CEE) n. 1759/88, il quale dev'essere pertanto abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 sono aperti:

1) un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di 5 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;

2) un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di 600 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originari della Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;

3) un contingente tariffario annuo a dazio ridotto (170,59 ECU/t) per l'importazione nella Comunità di 10 000 t di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00, ripartito come segue secondo le utilizzazioni sotto descritte:

a) 2 000 t destinate alla fabbricazione di medicamenti dei codici NC 3003 e/o 3004;

b) 4 000 t destinate alla fabbricazione di preparazioni alimentari del codice NC 1901, condizionate per la vendita al minuto;

c) 4 000 t destinate alla fabbricazione di tapioca in forma di granulati o di granelli perlacei del codice NC 1903, condizionati per la vendita al minuto.

TITOLO I

Patate dolci destinate a determinati usi

Articolo 2

1. Il rilascio dei titoli d'importazione, nel quadro dei contingenti tariffari aperti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, avviene conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. In sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica, si considerano destinate al consumo umano ai sensi del codice NC 0714 20 10 le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'immissione in libera pratica delle patate dolci destinate al consumo umano quali definite al comma precedente, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 4

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo può essere accolta solo se è scortata dall'originale di un documento d'esportazione rilasciato dal governo cinese o sotto la sua responsabilità e redatto conformemente al modello riprodotto in allegato. Questo documento d'esportazione è di colore azzurro.

2. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3015/95] - Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 3015/95) - Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3015/95) - ÁðáëëáãÞ áðue ôïõò ôaaëùíaaéáêïýò aeáóìïýò [UEñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 3015/95] - Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 3015/95) - Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 3015/95] - Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 3015/95] - Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3015/95] - Isenção de direito aduaneiro [artigo 4º do Regulamento (CE) nº 3015/95] - Tullivapaa (asetuksen (EY) N :o 3015/95 4 artikla) - Tullfri (artikel 4 i foerordning (EG) nr 3015/95).

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono applicabili.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 di detto titolo viene indicata la cifra 0.

3. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3791/88.

Articolo 6

L'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissato a 20 ECU/t.

Articolo 7

Per ogni domanda di titolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro e non oltre le ore 17 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, le indicazioni seguenti:

- nome del richiedente,

- quantitativi richiesti,

- origine dei prodotti,

- numero del documento d'esportazione e nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 8

1. La Commissione informa gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, la Commissione fissa la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunica mediante telex o telefax.

I titoli vengono rilasciati nei limiti dei contingenti indicati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

2. Non appena ricevuta la comunicazione della Commissione, gli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli d'importazione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del quarto mese successivo a tale data.

TITOLO II

Fecola di manioca destinata a determinati usi

Articolo 9

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo d'importazione nel quadro del contingente aperto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Le domande di titolo non possono vertere su un quantitativo superiore a 1 000 t per singolo interessato che operi per proprio conto.

Articolo 10

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture seguenti, secondo il caso:

a) fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicamenti di cui ai codici NC 3003 e/o 3004 oppure b) fecola di manioca destinata alla fabbricazione di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio di cui al codice NC 1901 oppure c) fecola di manioca destinata alla fabbricazione di tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacei condizionati per la vendita al dettaglio di cui al codice NC 1903.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 24 la dicitura seguente:

« Dazio doganale di 170,59 ECU per tonnellata [regolamento (CE) n. 3015/95, articolo 10] ».

3. Il beneficio del dazio doganale di cui all'articolo 1, punto 3 è subordinato:

a) all'impegno, assunto dall'importatore per iscritto al momento dell'immissione in libera pratica, a far trasformare conformemente a quanto indicato nella casella 12 del titolo, entro un termine di sei mesi dalla data di accoglimento della dichiarazione d'immissione in libera pratica, tutta la merce dichiarata;

b) al deposito da parte dell'importatore, all'atto dell'immissione in libera pratica, di una cauzione d'importo pari alla differenza tra il dazio di 170,59 ECU/t e il dazio doganale integrale.

4. Al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore indica il luogo in cui avverrà la trasformazione. Se quest'ultima dev'essere effettuata in uno Stato membro diverso, lo Stato membro di partenza emette, all'atto della spedizione delle merci, un esemplare di controllo T 5.

L'esemplare di controllo T 5 reca nella casella 104 la dicitura seguente:

« Regolamento (CE) n. 3015/95 - articolo 10 - (inserire qui la destinazione specifica indicata nella casella 12 del titolo d'importazione) ».

5. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera b), viene svincolata dopo che alle autorità competenti dello Stato membro d'immissione in libera pratica venga fornita la prova che tutti i quantitativi messi in libera pratica sono stati trasformati nel prodotto citato sul titolo d'importazione entro il termine precisato al paragrafo 3, lettera a).

Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso dal paese d'immissione in libera pratica, la trasformazione viene comprovata mediante l'originale dell'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 4.

Per le merci messe in libera pratica che non sono state trasformate entro il termine suddetto, la cauzione da svincolare viene ridotta:

- del 15 % dell'importo e - del 2 % dell'importo residuo, previa detrazione del 15 % per ogni giorno di superamento del termine.

L'importo della cauzione non svincolato viene incamerato a titolo di dazio doganale.

6. La prova di avvenuta trasformazione dev'essere fornita alle autorità competenti entro sei mesi dalla data limite fissata per la trasformazione. Tuttavia, se tale prova viene bensì costituita entro detto termine di sei mesi ma fornita soltanto nei dodici mesi successivi, l'importo incamerato, diminuito di una somma pari al 15 % della cauzione, viene rimborsato.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono applicabili nell'ambito del presente titolo.

Articolo 12

Entro e non oltre le ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, distintamente per ciascuno dei tre contingenti menzionati all'articolo 1, paragrafo 3, le indicazioni delle domande di titolo riguardanti:

- nome del richiedente,

- quantitativi richiesti.

Articolo 13

1. La Commissione informa gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, la Commissione fissa la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunica mediante telex o telefax.

2. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli d'importazione non appena ricevuta la comunicazione della Commissione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo a tale data.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 1759/88 è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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