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Document 31995R3012

Regolamento (CE) n. 3012/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1605/92 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all' importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

GU L 314 del 28.12.1995, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3012/oj

31995R3012

Regolamento (CE) n. 3012/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1605/92 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all' importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0015 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 3012/95 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1605/92 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (1), prevede all'articolo 6, paragrafo 1 che la tariffa doganale comune (TDC) sia introdotta progressivamente durante un periodo transitorio che non potrà superare il 31 dicembre 2000; che, a norma del suo articolo 7, la politica commerciale comune si applica alle isole Canarie, senza pregiudizio alle misure specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

considerando che, a norma del punto 7.2 dell'allegato alla decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (2), devono essere mantenute misure tariffarie specifiche; che, in linea di massima, esse devono essere limitate al periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 per l'adozione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1605/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie (3), ha, nel quadro delle disposizioni di cui sopra, interamente sospeso, fino al 31 dicembre 1995, i dazi della TDC applicabili ai prodotti di cui al suo allegato destinati al mercato interno delle Canarie;

considerando che, secondo l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1605/92, la Commissione ha proceduto nel corso dell'anno 1995, all'esame degli effetti delle misure adottate a favore dell'economia delle Canarie; che, su tale base, essa ha presentato al Consiglio una proposta di misure per il periodo successivo al 31 dicembre 1995;

considerando che, pertanto, il Consiglio non è in grado di pronunciarsi sulla proposta della Commissione prima dello scadere del regolamento (CEE) n. 1605/92; che è opportuno, pertanto, prorogare detto regolamento fino al 31 marzo 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1605/92, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita da quella del 31 marzo 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J.L. DICENTA BALLESTER

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