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Document 31995R3011
Council Regulation (EC) No 3011/95 of 19 December 1995 amending Regulation (EEC) No 823/87 laying down special provisions relating to quality wines produced in specific regions
Regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
Regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
GU L 314 del 28.12.1995, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1996; abrog. impl. da 396R1426
Regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 3011/95 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 129, vista la proposta della Commissione, visto il parare del Parlamento europeo (1), considerando che l'accordo tra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni in merito all'articolo 18 della direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (2), in particolare il punto ii), primo comma; considerando che l'articolo 129 dell'atto di adesione di cui sopra ha consentito l'utilizzazione dei nomi composti « British Sherry », « Irish Sherry » e « Cyprus Sherry » sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda fino al 31 dicembre 1995; considerando che è opportuno offrire un'informazione corretta ai consumatori, anche nella pubblicità, e una protezione adeguata degli interessi legittimi dei viticoltori delle regioni determinate; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 823/87 (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 823/87, il testo del primo comma è modificato come segue: a) nella frase introduttiva i termini « la designazione e la presentazione » sono sostituiti dai termini « la designazione, la presentazione e la pubblicità »; b) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: « - il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3, che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA