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Document 31995D0388

    95/388/CE: Decisione della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina

    GU L 234 del 3.10.1995, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/388/oj

    3.10.1995   

    IT

    Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

    L 234/30


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 settembre 1995

    che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (95/388/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino e paragrafo 3, terzo trattino,

    considerando che la direttiva 92/65/CEE ha stabilito le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina;

    considerando che occorre stabilire il modello di certificato applicabile a questi scambi ;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    1.   Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I deve scortare lo sperma delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.

    2.   Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato II deve scortare gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1996.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.


    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

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