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Document 31995R1033

Regolamento (CE) n. 1033/95 della Commissione, dell'8 maggio 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991, per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996

GU L 105 del 9.5.1995, p. 15–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1033/oj

31995R1033

Regolamento (CE) n. 1033/95 della Commissione, dell'8 maggio 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991, per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 09/05/1995 pag. 0015 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 1033/95 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1995 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

considerando che per i pezzi congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91 la Comunità si è impegnata, nel quadro degli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ad aprire un contingente tariffario annuo del volume di 1 500 tonnellate; che è necessario stabilire le modalità di applicazione di tale contingente per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che occorre garantire, in particolare, la parità e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta dal dazio doganale previsto per tale contingente a tutte le importazioni di tale prodotto fino ad esaurimento del quantitativo del contingente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95 (4), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli;

considerando che l'attuazione degli accordi summenzionati rende necessaria la rifusione, prima del 1° luglio 1995, delle modalità particolari del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine, attualmente previste dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (6); che per evitare problemi nell'applicazione pratica del presente contingente, è opportuno non applicare il regolamento (CEE) n. 2377/80 e prevedere nel quadro del presente regolamento le modalità particolari necessarie per i titoli di importazione richiesti;

considerando che per l'efficace gestione delle importazioni di carni originarie e provenienti dall'Argentina, tale paese rilascia certificati di autenticità per garantire l'origine dei prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità di impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per il buon funzionamento del regime;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente soltanto sulla base dei titoli di importazione comunitari, pur derogando, per taluni aspetti specifici, alle disposizioni applicabili in materia;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 è aperto un contingente tariffario per i pezzi detti « hampes » congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 1 500 tonnellate.

2. Nel quadro del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune applicabile è fissato al 4 %.

3. Il contingente è ripartito come segue:

a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall'Argentina;

b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

4. Nell'ambito del presente contingente possono essere importate soltanto le « hampes » intere.

5. Ai fini del presente regolamento per « hampes congelate » si intendono i pezzi commercializzati sotto questo nome che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentati congelati con una temperatura interna pari o inferiore a P 12 °C.

Articolo 2

1. L'importazione nel quadro del presente regolamento delle carni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.

2. La cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 12 ECU/100 kg peso netto. La cauzione è costituita al momento del rilascio dei titoli.

3. La validità dei titoli di importazione scade il 30 giugno 1996.

4. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88. Non si applica il regolamento (CEE) n. 2377/80.

Articolo 3

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, l'importazione delle carni originarie e provenienti dall'Argentina nel quadro del presente contingente è subordinata alla presentazione, all'atto dell'immissione in libera pratica, di un certificato di autenticità relativo ad una quantità identica a quella indicata nel rispettivo titolo d'importazione.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell'Argentina.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificado di autenticità deve essere correttamente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato I, dall'organismo emittente figurante nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. L'organismo emittente di cui all'allegato II deve:

a) essere riconosciuto in quanto tale dall'Argentina;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora l'organismo emittente non sia più riconosciuto o non assolva uno degli obblighi assunti oppure nel caso in cui venga designato un nuovo organismo emittente, l'elenco dell'allegato II viene riveduto dalla Commissione.

Articolo 6

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 30 giugno 1996.

2. L'originale di tale certificato deve essere presentato, corredato di una copia, alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

3. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9.

Articolo 7

1. Per poter fruire del regime all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b):

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, un'attività nel settore degli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi e che è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA;

b) la domanda di titolo presentata da un interessato può vertere su 800 tonnellate al massimo;

c) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo deve figurare l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) n° 1033/95],

- Mellemgulv (forordning (EF) nr. 1033/95),

- Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1033/95),

- AEéUEoeñáãìá [êáíïíéóìueò (EÊ) áñéè. 1033/95],

- Thin skirt (Regulation (EC) No 1033/95),

- Hampe [règlement (CE) n° 1033/95],

- Pezzi detti « hampes » [regolamento (CE) n. 1033/95],

- Omloop (Verordening (EG) nr. 1033/95),

- Diafragma [Regulamento (CE) nº 1033/95],

- Mellangaerde (foerordning (EG) nr 1033/95),

- Kuveliha [asetus (EY) N :o 1033/95].

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per tutti i quantitativi che eccedono quelli indicati nel titolo d'importazione è riscosso il dazio della tariffa doganale comune a tasso pieno.

Articolo 8

1. Le domande di cui all'articolo 7 possono essere presentate alle autorità competenti soltanto fino al 7 luglio 1995 nello Stato membro in cui è registrato il richiedente. Qualora un unico interessato presenti più d'una domanda, tutte le domande sono irricevibili.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 27 luglio 1995 il quantitativo globale oggetto delle domande.

La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate mediante telex e trasmesse prima delle ore 16 del giorno indicato.

3. La Commissione decide senza indugio in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

4. Se la Commissione ha deciso di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati al più presto.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni mese, al più tardi quindici giorni dopo la fine del mese considerato, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1 messi in libera pratica, ripartiti per paese d'origine.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1 Esportatore (nome e indirizzo) 2 Certificato n.

ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario (nome e indirizzo) 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Pezzi detti « hampes »

7 Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso lordo (kg) 9 Peso netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto attesta che i pezzi detti « hampes » descritti nel presente certificato corrispondono alle specificazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1033/95 della Commissione, entro i limiti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento, e sono originari dell'Argentina.

Luogo: Data:

Firma e timbro (o emblema stampato) Da compilare a macchina oppure a mano in carattere stampatello.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

ORGANISMO DELL'ARGENTINA ABILITATO AD EMETTERE I CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

per i pezzi detti « hampes » dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).

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