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Document 31995R1032
Commission Regulation (EC) No 1032/95 of 5 May 1995 amending Council Regulations (EEC) No 1796/81, (EEC) No 426/86 and (EEC) No 2245/88 and Regulations (EEC) No 2405/89, (EEC) No 3566/90, (EEC) No 1558/91 and (EEC) No 1226/92 and (EC) No 1071/94, (EC) No 3107/94, (EC) No 16/95 and (EC) No 17/95 as regards the combined nomenclature codes for products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione del 5 maggio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1796/81, (CEE) n. 426/86 e (CEE) n. 2245/88 del Consiglio e (CEE) n. 2405/89, (CEE) n. 3566/90, (CEE) n. 1558/91, (CEE) n. 1226/92, (CE) n. 1071/94, (CE) n. 3107/94, (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione del 5 maggio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1796/81, (CEE) n. 426/86 e (CEE) n. 2245/88 del Consiglio e (CEE) n. 2405/89, (CEE) n. 3566/90, (CEE) n. 1558/91, (CEE) n. 1226/92, (CE) n. 1071/94, (CE) n. 3107/94, (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 105 del 9.5.1995, p. 3–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2000
Regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione del 5 maggio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1796/81, (CEE) n. 426/86 e (CEE) n. 2245/88 del Consiglio e (CEE) n. 2405/89, (CEE) n. 3566/90, (CEE) n. 1558/91, (CEE) n. 1226/92, (CE) n. 1071/94, (CE) n. 3107/94, (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 09/05/1995 pag. 0003 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 1032/95 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1796/81, (CEE) n. 426/86 e (CEE) n. 2245/88 del Consiglio e (CEE) n. 2405/89, (CEE) n. 3566/90, (CEE) n. 1558/91, (CEE) n. 1226/92, (CE) n. 1071/94, (CE) n. 3107/94, (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede modifiche per: - i funghi del codice NC 0711 90, - le ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, del codice NC 0811 90, - i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, di cui alla sottovoce 0813 50 30, - le foglie di vite, i germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante del codice NC 2001 90, - i pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, del codice NC 2002 90, - i funghi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, del codice NC 2003 10, - le altre frutte, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite, del codice NC 2006, - le confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di fragole, di lamponi e altre ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, dei codici NC 2007 10 e NC 2007 99, - le albicocche altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, del codice NC 2008 50, - le pesche altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, del codice NC 2008 70, - i miscugli di frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, del codice NC 2008 92, - i succhi di frutta o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, del codice NC 2009 80, - le altre frutta e le altre parti commestibili di piante altrimenti preparate o conservate, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, del codice NC 2008 99, - i miscugli di succhi di frutta o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, del codice NC 2009 90; considerando che i suddetti prodotti figurano nei regolamenti seguenti: - (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi delle specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (5), - (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 29 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, - (CEE) n. 2245/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che istituisce sistemi di limiti di garanzia per le pesche allo sciropppo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1205/90 (8), - (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'applicazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/95 (10), - (CEE) n. 3566/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, che stabilisce l'elenco dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i quali la concessione dei titoli d'importazione è subordinata a condizioni particolari (1), - (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/94 (3), - (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/93 (5), - (CE) n. 1071/94 della Commissione, del 6 maggio 1994, che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1994/1995 a taluni prodotti trasformati a base di ciliege (6), modificato dal regolamento (CE) n. 1396/94 (7), - (CE) n. 3107/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi delle specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (8), - (CE) n. 16/95 della Commissione, del 5 gennaio 1995, relativo al rilascio di titoli d'importazione per taluni prodotti trasformati a base di funghi originari della Cina (9), - (CE) n. 17/95 della Commissione, del 5 gennaio 1995, relativo al rilascio di titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi ad eccezione della Polonia (10); considerando che è pertanto necessario modificare tali regolamenti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel titolo e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81, nel titolo del regolamento (CE) n. 3107/94, all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 16/95 e nel primo considerando dei regolamenti (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95, i termini « della specie Agaricus spp. », di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30, sono sostituiti dai termini « del genere Agaricus ». Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 426/86 è così modificato: 1) L'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato: a) il testo alla voce ex 0813: « miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 della sottovoce 0813 50 30 », è sostituito dal seguente: « miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 di cui alle sottovoci 0313 50 31 e 0813 50 39 ». b) Il testo del trattino di cui alla voce ex 2001: « - foglie di vite, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce 2001 90 95 », è sostituito dal seguente: « - foglie di vite, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce 2001 90 96 ». 2) Nell'allegato I, parte A, il codice NC ex 2008 70 91, che designa le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, è sostituito dai codici ex 2008 72 92 e ex 2008 72 94. 3) Nell'allegato I, parte B, i codici NC ex 0811 90 10 e ex 0811 90 30, che designano le ciliege con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC ex 0811 90 19 e ex 0811 90 39. 4) L'allegato II è così modificato: a) Il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) Il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> d) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> e) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> f) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> g) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> h) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> i) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> j) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 5) L'allegato IV è così modificato: a) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) I codici NC ex 0811 90 10 e ex 0811 90 30, che designano le ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC ex 0811 90 19 e ex 0811 90 39. c) Il codice NC ex 2007 99 99, che designa le confetture, le gelatine, le marmellate, le puree e paste di fragole e lamponi ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, è sostituito dal codice NC 2007 99 98. d) Il codice NC 2008 50 91, che designa le albicocche diversamente preparate o conservate, è sostituito dai codici NC 2008 50 92 e 2008 50 94. e) I codici NC ex 2008 99 48 e ex 2008 99 69, che designano i lamponi diversamente preparati o conservati, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC ex 2008 99 49 e ex 2008 99 68. f) I codici NC ex 2009 80 34, ex 2009 80 39, ex 2009 80 81, ex 2009 80 85 e ex 2009 80 93, che designano i succhi di ciliege, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC ex 2009 80 35, ex 2009 80 38, ex 2009 80 71, ex 2009 80 86 e ex 2009 80 89. Articolo 3 Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 2405/89 è così modificato: 1) All'articolo 6, paragrafo 1, il codice NC 2009 80 81 è sostituito dal codice NC 2009 80 71. 2) Negli allegati I e II, i termini « della specie Agaricus », relativi ai codici 0711 90 40 e 2003 10, sono sostituiti dai termini « del genere Agaricus ». 3) Negli allegati I e II, il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 4) L'allegato I è così modificato: a) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> d) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 5) L'allegato II è così modificato: a) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 6) L'allegato III è così modificato: a) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) I termini « del codice NC 2005 70 00 », che designano le olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate, sono sostituiti dai termini « del codice NC 2005 70 ». c) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> d) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 5 La tabella che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3566/90 è così modificata: 1) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3) Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 6 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1558/91 è così modificato: 1) Alla lettera m), il codice NC ex 2202 90 10, che designa i succhi di pomodoro, è sostituito dai codici NC ex 2002 90 11 e ex 2002 90 19. 2) Alla lettera n), i termini « dei codici NC ex 2002 90 30 e ex 2002 90 90 », che designano il concentrato di pomodoro, sono sostituiti dai termini « dei codici NC da ex 2002 90 31 a 2002 90 99 ». Articolo 7 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1226/92: Il testo: >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 8 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1071/94, i codici NC ex 0811 90 10 e 0811 90 30, che designano i prodotti trasformati a base di ciliege acide, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC 0811 90 19 e 0811 90 39. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1. (4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (5) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98. (6) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (7) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 18. (8) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 73. (9) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34. (10) GU n. L 31 del 10. 2. 1995, pag. 8. (1) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 17. (2) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31. (3) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 8. (4) GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18. (5) GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 18. (6) GU n. L 117 del 7. 5. 1994, pag. 21. (7) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 33. (8) GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 37. (9) GU n. L 4 del 6. 1. 1995, pag. 10. (10) GU n. L 4 del 6. 1. 1995, pag. 11.