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Document 31995R0919

REGOLAMENTO (CE) N. 919/95 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1055/94 recante proroga del termine ultimo per la semina di semi oleosi in talune zone

GU L 95 del 27.4.1995, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/919/oj

31995R0919

REGOLAMENTO (CE) N. 919/95 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1055/94 recante proroga del termine ultimo per la semina di semi oleosi in talune zone

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 27/04/1995 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 919/95 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1055/94 recante proroga del termine ultimo per la semina di semi oleosi in talune zone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2203/94 (3), il termine ultimo che può essere fissato dagli Stati membri per la semina e la presentazione delle domande relative ai semi oleosi, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, scade il 15 maggio; che il regolamento (CE) n. 1055/94 della Commissione (4) proroga il termine ultimo per la semina di semi oleosi in talune zone;

considerando che in talune zone della Finlandia e della Svezia, a causa delle condizioni climatiche, la semina di semi di colza e di ravizzone ha luogo dopo il 15 maggio; che è pertanto opportuno stabilire una proroga del termine ultimo per la semina di semi di colza e di ravizzone; che tale proroga non deve tuttavia compromettere l'efficacia del sistema di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi, né il calendario dei controlli ad esso relativi; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1055/94;

considerando che le regioni finlandesi elencate negli allegati corrispondono alle regioni dei rispettivi piani di regionalizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1055/94 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

1. Il termine ultimo per la semina delle oleaginose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2294/92, è prorogato al 31 maggio precedente la campagna di commercializzazione per quanto riguarda talune zone, da definirsi dagli Stati membri, situate nelle regioni elencate nell'allegato I del presente regolamento.

2. In Finlandia il termine ultimo per la semina di semi di colza e di ravizzone è prorogato al 15 giugno precedente la campagna di commercializzazione per quanto riguarda talune zone, da definirsi dalla Finlandia, situate nelle regioni elencate nell'allegato II. »

2) L'allegato è completato con le informazioni di cui all'allegato I e diventa « allegato I ».

3) L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Entro il 12 maggio 1995, la Finlandia e la Svezia notificano alla Commissione le zone da essi designate a norma dell'articolo 1 e le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.

(3) GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 12.

(4) GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 9.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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