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Document 31995R0868
COMMISSION REGULATION (EC) No 868/95 of 20 April 1995 amending Regulation (EEC) No 2780/92 on the conditions for the grant of compensatory payments under the support system for producers of certain arable crops
REGOLAMENTO (CE) N. 868/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell' ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
REGOLAMENTO (CE) N. 868/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell' ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
GU L 89 del 21.4.1995, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996
REGOLAMENTO (CE) N. 868/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell' ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 21/04/1995 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 868/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 definisce le terre che possono beneficiare dei pagamenti compensativi; che, per tener conto di particolari situazioni che potrebbero avere conseguenze troppo gravose, lo stesso articolo autorizza gli Stati membri a concedere alcune deroghe in funzione delle rispettive situazioni specifiche; che l'applicazione delle deroghe di cui al quarto comma dell'articolo citato non devono compromettere l'efficacia del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e non deve, in particolare, accrescere la superficie totale di terreni ammissibili; che tali deroghe vanno limitate ai casi in cui un produttore è obbligato a scambiare terreni non ammissibili con terreni ammissibili nell'ambito della propria azienda; che per impedire lo scambio di terreni in misura superiore allo stretto necessario gli Stati membri devono preventivamente approvare tali scambi; considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2246/94 (3); considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2780/92, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. I casi di cui all'articolo 9, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, sono quelli in cui un produttore deve scambiare terreni non ammissibili con terreni ammissibili nell'ambito della propria azienda per motivi di ordine agronomico, fitosanitario o ambientale. Tali scambi non possono mai condurre ad un aumento della superficie totale dei terreni ammissibili dell'azienda in questione. Gli Stati membri predispongono un sistema di notifica preventiva e di approvazione di questi scambi. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano comprendente l'elenco dei criteri in base ai quali sono stati accettati scambi e la prova che questi ultimi non hanno provocato un aumento della superficie totale ammissibile. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1995-1996 gli Stati membri presentano i piani rispettivi entro il 30 giugno 1995. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione