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Document 31994R3318
Council Regulation (EC) No 3318/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3759/92 on the common organization of the market in fishery products and aquaculture
Regolamento (CE) n. 3318/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Regolamento (CE) n. 3318/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
GU L 350 del 31.12.1994, p. 15–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Regolamento (CE) n. 3318/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0015 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 8 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 8 pag. 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 3318/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'adesione di taluni nuovi membri all'Unione richiede da un lato l'adattamento delle norme relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e, dall'altro, la modifica dell'elenco delle specie ammissibili ai meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati; considerando che le organizzazioni di produttori costituiscono il fulcro dell'organizzazione comune dei mercati; che, nell'attuale contesto sfavorevole del mercato, il loro ruolo deve essere potenziato ai fini, in particolare, di una più rapida applicazione delle misure di regolazione dell'offerta e di stabilizzazione dei prezzi; che, a tal riguardo, il controllo della validità di eventuali decisioni degli Stati membri volte ad estendere ai non aderenti l'obbligo di osservanza delle norme adottate da dette organizzazioni, deve essere effettuato a posteriori; considerando che, in caso di grave perturbazione dei mercati, l'azione delle organizzazioni di produttori deve essere sostenuta in vista di assicurare, nella massima misura del possibile, l'efficacia delle misure da esse adottate; che, a tal fine, i non aderenti che commercializzano i propri prodotti all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori rappresentativa devono conformarsi alle norme adottate dall'organizzazione in materia di restrizione dell'offerta, qualora detta organizzazione abbia adottato provvedimenti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 3759/92 (4), e per i prodotti interessati; che, in tale circostanza, ai non aderenti spetta un'indennità concessa a determinate condizioni dagli Stati membri; considerando che, in ragione di molteplici fattori, i prezzi medi dei principali prodotti hanno registrato sui mercati comunitari un calo sensibile e persistente; che questa tendenza incide notevolmente sul reddito dei produttori; che risulta pertanto opportuna, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, l'adozione di misure atte a garantire un migliore adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, al fine di assicurare, nella misura del possibile, un reddito equo ai produttori; che un'azione volta ad incoraggiare le organizzazioni di produttori affinché migliorino la qualità dei prodotti contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi; che, al fine di sostenere le iniziative delle organizzazioni di produttori in questo senso, occorre prevedere un riconoscimento specifico che dia diritto, a determinate condizioni, ad un aiuto finanziario; considerando che nell'applicazione dei prezzi di ritiro o di vendita comunitari per i prodotti di cui all'allegato I le organizzazioni di produttori dispongano di un margine di tolleranza del 10 % per difetto o per eccesso; che, all'atto dell'importazione di tali prodotti, il confronto del prezzo franco frontiera con quello di riferimento deve tener conto dell'eventuale ricorso di un'organizzazione al margine di tolleranza del 10 % per difetto rispetto ai prezzi comunitari; che l'uso di questo margine di tolleranza negativo non può essere ammesse quando l'importazione dei prodotti considerati è soggetta al rispetto del prezzo di riferimento o alla riscossione di una tassa compensativa; considerando che, nel contesto di un mercato perturbato, le organizzazioni di produttori devono spesso far fronte, per alcuni prodotti, ad operazioni di ritiro di dimensioni tali da minacciare l'equilibrio della loro tesoreria e da compromettere la loro capacità di adottare ulteriori misure a sostegno dei mercati; che è pertanto opportuno prevedere, a partire da un determinato livello di ritiri nel corso di un dato periodo e a determinate condizioni, una compensazione finanziaria speciale; considerando che, per quanto concerne il mercato del tonno, le esigenze connesse all'approvvigionamento delle industrie comunitarie e quelle relative alla necessaria protezione del reddito dei produttori giustificano il mantenimento del regime tariffario dei prodotti considerati e del meccanismo dell'indennità compensativa secondo i principi in vigore; che risulta tuttavia opportuno, al fine di prevenire un incremento anomalo della produzione e, parallelamente, una deriva dei costi ivi afferenti, rivedere le condizioni legate all'attivazione di detto meccanismo; che d'altra parte, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre procedere ad una semplificazione del funzionamento del regime dell'indennità compensativa al fine, in particolare, di ridurre i tempi necessari al versamento di quest'ultima alle organizzazioni aventi diritto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3759/92 è modificato come segue. 1) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo: « Articolo 4 bis Gli Stati membri possono riconoscere eslcusivamente un'organizzazione di produttori per un determinato ambito di attività qualora essa risulti rappresentativa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. » 2) All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Anteriormente all'entrata in vigore della loro decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le nome che intendono rendere obbligatorie in virtù del paragrafo 1. Entro il mese successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di sospendere in tutto o in parte l'applicazione della sua decisione qualora essa dubiti della validità della decisione. In tal caso, ed entro due mesi dalla stessa data, la Commissione - conferma che le norme comunicate possono essere rese obbligatorie, ovvero - con decisione motivata, dichiara nulla l'estensione delle norme decisa dallo Stato membro, qualora ne constati l'incompatibilità con il diritto comunitario; in tal caso, la decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di inoltro della domanda di sospensione allo Stato membro. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri in ogni fase della procedura di cui al presente paragrafo. » 3) Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo: « Articolo 5 bis 1. I non aderenti che commercializzano all'interno della zona in cui un'organizzazione di produttori è rappresentativa, uno o più prodotti per i quali siano state adottate misure ai sensi degli articoli 22, 23 o 24 del presente regolamento possono essere richiesti, per la durata di applicazione di dette misure, di conformarsi alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) qualora l'organizzazione dei produttori interessata la applichi ai prodotti in questione. In tal caso, gli Stati membri possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4 e 5, e concedono ai non aderenti un'indennità alle condizioni previste all'articolo 6. 2. All'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri predispongono e comunicano alla Commissione l'elenco aggiornato delle organizzazioni di produttori per i quali ricorrono i requisiti di rappresentatività e le relative zone per le quali sono rappresentative. Detto elenco è pubblicato in allegato alle misure adottate dalla Commissione in virtù degli articoli 22, 23 o 24. » 4) Nel titolo II è inserito il capitolo seguente: « Capitolo 3 Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti Articolo 7 bis 1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme comuni di commercializzazione sono stabilite nei regolamenti (CEE) n. 103/76 (5)() e (CEE) n. 104/76 (6)() e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione per detti prodotti approvato dalle autorità nazionali competenti. 2. Il piano di cui al paragrafo 1 è volto anzitutto a includere tutte le fasi della produzione e della commercializzazione; esso prevede, in particolare, una serie di interventi che - consentano un notevole miglioramento della qualità dei prodotti a bordo delle navi, - assicurino una preservazione ottimale della qualità nel corso delle operazioni di sbarco, trasporto e commercializzazione dei prodotti, - assicuri che l'applicazione di adeguati miglioramenti abbia, in linea di principio, natura innovativa. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani presentati dalle organizzazioni di produttori. L'approvazione di detti piani ad opera dell'autorità competente dello Stato membro non può avvenire prima della loro comunicazione alla Commissione e dello spirare di un termine di sessanta giorni durante il quale quest'ultima può richiedere di modificare o respingere il piano. Articolo 7 ter 1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, un aiuto destinato ad agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, a meno che il miglioramento sia necessario per adempiere ai requisiti di legge. Il diritto all'aiuto è acquisito per i tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico. 2. L'importo dell'aiuto per il primo, il secondo e il terzo anno non può superare rispettivamente il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore dei prodotti contemplati dal piano e commercializzati nell'ambito dell'organizzazione di produttori. Esso non deve inoltre superare rispettivamente il 60 % nel primo anno, il 50 % nel secondo anno e il 40 % nel terzo anno delle spese di ricerca e amministrative che l'organizzazione riserva all'esecuzione del piano. L'importo dell'aiuto è versato nell'anno successivo a quello per cui è stato concesso. Gli aiuti concessi sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, nella misura del 50 % dell'importo. 3. Gli Stati membri sorvegliano l'esecuzione dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione da essi approvati. Ogni anno, acclusa alla domanda di pagamento della quota di aiuti a carico della Comunità, essi inviano alla Commissione una relazione descrittiva che evidenzi, per ciascuna organizzazione di produttori ammessa a beneficiare del riconoscimento specifico previsto all'articolo 7 bis, i risultati ottenuti riguardo il miglioramento della qualità. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32. » 5) Alla fine dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 14, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: « il/Il margine di tolleranza del 10 % al di sotto del prezzo comunitario non può essere applicato ai prodotti le cui importazioni sono soggette alle condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 4, lettere b) e c); » 6) Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo: « Articolo 12 bis 1. Qualora i ritiri effettuati da un'organizzazione di produttori raggiungano a causa di circostanze eccezionali al di fuori della loro sfera di controllo, per un determinato mese di calendario e per un prodotto figurante all'allegato I, parti A o D, il 10 % dei quantitativi di tale prodotto messi in vendita nel corso dello stesso mese nel rispetto delle norme adottate dall'organizzazione di produttori conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro concede a detta organizzazione, su richiesta di quest'ultima, una compensazione finanziaria speciale, pari al 93 % del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione considerata, per i quantitativi del prodotto ritirati dal mercato che non superino il 14 % dei quantitativi messi in vendita nel corso del mese in questione. L'ammissione al beneficio della compensazione finanziaria speciale è accordata, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle norme previste all'articolo 12, paragrafo 1, 2, 4 e 5, ad eccezione della maggiorazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), la quale è ridotta a 5. La compensazione finanziaria speciale non può essere concessa per più di due mesi di calendario consecutivi e, nell'arco dell'intera campagna di pesca, per un periodo superiore a tre mesi di calendario. Per i quantitativi ammessi alla compensazione finanziaria speciale è escluso il beneficio della compensazione finanziaria di cui all'articolo 12 e dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 14. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32. » 7) Al titolo III, nell'intestazione del capitolo 3, la parola « conserviera » è sostituita da « della trasformazione ». 8) Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: « Articolo 17 1. Per ciascuno dei prodotti menzionati all'allegato III il Consiglio, prima dell'inizio della campagna di pesca e deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un prezzo alla produzione comunitaria. Tale prezzo è determinato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino. Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità - di prendere in considerazione le condizioni di approvvigionamento dell'industria della trasformazione comunitaria; - di contribuire al sostegno del reddito dei produttori; - di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità. Tali prezzi si applicano in tutta la Comunità e sono fissati per ciascuna campagna di pesca. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali. 3. Sono da considerarsi rappresentativi, ai fini del paragrafo 2, i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonno. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, nonché la compilazione dell'elenco dei mercati e porti rappresentativi di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32. » 9) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: « Articolo 18 1. Alle organizzazioni di produttori può essere concessa un'idennità per i quantitativi di prodotti elencati nell'allegato III, pescati dai loro aderenti, venduti e consegnati all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità e destinati alla fabbricazione industriale di prodotti corrispondenti al codice NC 1604. Tale indennità è concessa quando sia stato constatato, per un determinato trimestre civile, che simultaneamente - il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario e - il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 22, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si collocano ad un livello inferiore alla soglia di intervento pari al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato. Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri compilano o aggiornano e comunicano alla Commissione l'elenco delle industrie di cui al presente paragrafo. 2. L'importo dell'indennità non può in nessun caso superare - la differenza fra la soglia di intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario - ovvero un importo forfettario pari al 12 % di detta soglia. 3. Il volume dei quantitativi di ciascuno dei prodotti ammessi al beneficio dell'indennità non può superare la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità. 4. L'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari - al limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati conformemente al paragrafo 1 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati, alle stesse condizioni, dai membri dell'organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità; - al 50 % del limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a quelli definiti al primo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi ammissibili al beneficio dell'indennità ai sensi del paragrafo 3. La ripartizione tra le organizzazioni di produttori interessate è fatta proporzionalmente alla media della rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità. 5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono tra i loro membri l'indennità concessa proporzionalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo e le condizioni di concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32. » 10) L'allegato I, parte D è sostituito conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER (1) GU n. C 298 del 26. 10. 1994, pag. 18. (2) Parere espresso il 15 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso il 23 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (5)() GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1935/93 (GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 1). (6)() GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3162/91 (GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 1). ALLEGATO « ALLEGATO I "" ID="1.2">D. Prodotti vivi, freschi o refrigerati o prodotti cotti in acqua o al vapore:" ID="1">ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 e ex 0306 23 39> ID="2">Gamberetti della specie Crangon crangon e Gamberello boreale (Pandalus borealis) »""