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Document 31994R3303

REGOLAMENTO (CE) N. 3303/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 relativo a misure transitorie per l' importazione di banane in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso del primo trimestre del 1995

GU L 341 del 30.12.1994, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3303/oj

31994R3303

REGOLAMENTO (CE) N. 3303/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 relativo a misure transitorie per l' importazione di banane in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso del primo trimestre del 1995

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0046 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0165


REGOLAMENTO (CE) N. 3303/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 relativo a misure transitorie per l'importazione di banane in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso del primo trimestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (1), in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (2), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 (5), ha stabilito le modalità del funzionamento del mercato delle banane nella Comunità;

considerando che per agevolare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri prima dell'adesione a quello derivante dall'applicazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane occorre, in via transitoria, autorizzare gli operatori ivi stabiliti ad importare, nel corso del primo trimestre 1995, un determinato quantitativo di banane originarie dai paesi terzi; che occorre stabilire tale quantitativo in funzione della quantità media importata dall'operatore interessato, per l'approvvigionamento di tali mercati, nel periodo di riferimento utilizzato per stabilire i diritti degli operatori nel quadro del regime del contingente tariffario; che tale assegnazione non può tuttavia pregiudicare l'assegnazione del quantitativo di riferimento che sarà effettuata successivamente per l'anno 1995 in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che è necessario esentare dal regime dei titoli le banane già in transito a destinazione dei nuovi Stati membri prima del 20 dicembre 1994, ma importate in tali paesi soltanto il 1o gennaio 1995 o nei giorni immediatamente seguenti; che tenendo conto del fatto che il regime dei titoli non sarà operativo all'inizio del 1995, è opportuno altresì permettere che le importazioni siano gestite e controllate nel corso del primo trimestre 1995 secondo modalità transitorie;

considerando che per ragioni imperative di gestione e di controllo è opportuno, in via transitoria, disporre che le banane importate nella Comunità in applicazione del presente regolamento siano immesse in libera pratica nel nuovo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di importazione; che è altresì opportuno precisare anche le comunicazioni specifiche che i nuovi Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni dell'Unione possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto e tali misure entrano in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le banane spedite dal paese di produzione anteriormente al 20 dicembre 1994 e importate in Austria, in Finlandia e in Svezia tra il 1o e il 7 gennaio 1995, non sono richiesti titoli di importazione.

Gli importatori interessati comprovano che le spedizioni di banane soddisfano ai requisiti di cui al primo comma presentando i seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo o per via navigabile, la polizza di carico che attesta che il carico è avvenuto prima del 20 dicembre 1994;

- in caso di trasporto ferroviario, il bollettino di spedizione accettato dalle ferrovie del paese speditore anteriormente al 20 dicembre 1994;

- in caso di trasporto su strada, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale anteriormente al 20 dicembre 1994;

- in caso di trasporto aereo, il bollettino di spedizione che attesti che la compagnia aerea ha ricevuto i prodotti anteriormente al 20 dicembre 1994.

Articolo 2

Se le quantità di banane importate in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso del mese di dicembre 1994, previa deduzione dei quantitativi riesportati, superano sensibilmente i quantitativi importati in questi stessi Stati nel corrispondente periodo degli anni 1991, 1992 e 1993, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 404/93 si può decidere di imputare tale superamento alle importazioni effettuate nel quadro del contingente tariffario previsto per il 1995.

Articolo 3

Le autorità competenti dei nuovi Stati membri comunicano alla Commissione:

- entro il 7 febbraio 1995, le quantità di banane in fase di avvicinamento, di cui all'articolo 1;

- entro il 7 febbraio 1995, le quantità importate nel loro territorio nel corso del mese di dicembre 1994 e fino al 7 gennaio 1995.

Nelle comunicazioni suddette è precisata l'origine dei prodotti importati.

Articolo 4

1. Nel corso del primo trimestre del 1995, le autorità competenti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia autorizzano gli operatori stabiliti sul loro territorio che vi hanno importato banane nel corso del 1991, del 1992 o del 1993 a importare banane originarie dei paesi terzi limitatamente a 35 785 t in Austria, a 22 606 t in Finlandia e a 47 352 t in Svezia.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa su richiesta degli operatori da presentarsi entro il 7 gennaio 1995. Nella richiesta è indicata l'origine del prodotto da importare.

L'autorizzazione di importazione può vertere, per ciascun operatore, su un quantitativo non superiore al 30 % della media dei quantitativi annui da questi importati nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.

Tale autorizzazione non pregiudica l'assegnazione del quantitativo di riferimento all'operatore interessato per l'intero anno 1995 in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

2. L'immissione in libera pratica delle banane di cui al paragrafo 1 avviene entro il 7 aprile 1995 nello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione di importazione.

3. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri comunicano alla Commissione:

- entro il 17 gennaio 1995, le quantità di banane per le quali hanno concesso un'autorizzazione in applicazione del paragrafo 1;

- entro il 5 maggio 1995, le quantità effettivamente messe in libera pratica in aplicazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Nelle comunicazioni suddette è precisata l'origine dei prodotti importati.

Articolo 5

Le autorità competenti dei nuovi Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni complementari destinate a garantire il controllo delle importazioni di banane sul loro territorio operate nel quadro del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

(2) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(4) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(5) GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

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