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Document 31994R3064

Regolamento (CE) n. 3064/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante deroga, per un periodo di due anni, al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda le carote prodotte in Svezia e recante le condizioni temporanee di applicazione del regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto riguarda alcune varietà di mele

GU L 323 del 16.12.1994, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3064/oj

31994R3064

Regolamento (CE) n. 3064/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante deroga, per un periodo di due anni, al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda le carote prodotte in Svezia e recante le condizioni temporanee di applicazione del regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto riguarda alcune varietà di mele

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 16/12/1994 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0031


REGOLAMENTO (CE) N. 3064/94 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1994 recante deroga, per un periodo di due anni, al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda le carote prodotte in Svezia e recante le condizioni temporanee di applicazione del regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto riguarda alcune varietà di mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che in virtù dell'allegato XV dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli è prevista una deroga per due anni, a condizioni da stabilirsi, all'applicazione delle norme comuni di qualità per le carote prodotte in Svezia; che è quindi opportuno precisare quale disposizione del regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento n. 58 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2611/93 (4), non si applica alle carote prodotte in Svezia;

considerando che, in base ai risultati delle trattative ministeriali tra gli Stati membri dell'Unione europea con la Svezia, è necessario, per un periodo di due anni a partire dalla data di adesione della Svezia, considerare alcune varietà di mele tipicamente svedesi come varietà di colorazione rossa mista, ai sensi del regolamento (CEE) n. 920/89; che è giustificato applicare tale classificazione in tutta la Comunità europea per il suddetto periodo;

considerando che, in virtù dell'articolo 150 del trattato di adesione, le misure previste nel presente regolamento possono essere decise prima dell'adesione della Svezia ed entrano in vigore su riserva e alla data d'entrata in vigore del trattato di adesione per quanto riguarda la Svezia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato I, punto II, lettera A e punto V, lettera B del regolamento (CEE) n. 920/89, le carote prodotte in Svezia e avvolte nella torba possono essere commercializzate sul mercato svedese ed esportate nei paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'allegato III, punto II, lettera B del regolamento (CEE) n. 920/89, le varietà di mele Alice, Arome e Kim sono considerate varietà di colorazione rossa mista, ai sensi della tabella I, gruppo B del citato allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'atto di adesione.

Esso si applica per due anni a partire della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

(3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

(4) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 17.

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