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Document 31994R3063

    Regolamento (CE) n. 3063/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di una deroga temporanea all'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i prodotti austriaci e finlandesi

    GU L 323 del 16.12.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3063/oj

    31994R3063

    Regolamento (CE) n. 3063/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di una deroga temporanea all'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i prodotti austriaci e finlandesi

    Gazzetta ufficiale n. L 323 del 16/12/1994 pag. 0022 - 0022
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0030
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0030


    REGOLAMENTO (CE) N. 3063/94 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1994 che stabilisce le condizioni di una deroga temporanea all'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i prodotti austriaci e finlandesi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione (2), prevede la fissazione di norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli destinati ad essere consegnati allo stato fresco ai consumatori; che l'allegato I del citato regolamento stabilisce i prodotti soggetti a norme comuni di qualità;

    considerando che l'allegato XV dell'atto di adesione prevede che le norme comuni di qualità dei suddetti prodotti si applichino nel corso di periodi transitori definiti, per quanto riguarda i prodotti austriaci e finlandesi, in deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e a condizioni da stabilirsi; che è quindi necessario precisare tali condizioni;

    considerando che in virtù dell'articolo 150 dell'atto di adesione, le misure previste dal presente regolamento possono essere adottate prima dell'adesione dell'Austria e della Finlandia ed entrano in vigore, con riserva, alla data di entrata in vigore dell'atto di adesione di tali due paesi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli ortofrutticoli freschi prodotti in Austria e in Finlandia non sono soggetti alle norme comuni di qualità se vengono commercializzati sul mercato nazionale di ciascuno di questi due paesi.

    Articolo 2

    Nel corso dei periodi transitori, le autorità competenti dell'Austria e della Finlandia si impegnano a procedere all'applicazione progressiva e generalizzata delle norme comuni di qualità.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'atto di adesione.

    Esso si applica per l'Austria per un periodo di tre anni e per la Finlandia per un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

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