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Document 31994R3062

Regolamento (CE) n. 3062/94 della Commissione del 15 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

GU L 323 del 16.12.1994, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3062/oj

31994R3062

Regolamento (CE) n. 3062/94 della Commissione del 15 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 16/12/1994 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0029
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0029


REGOLAMENTO (CE) N. 3062/94 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2830/94 (4), prevede i termini per il versamento dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che per tener fede agli impegni assunti nel quadro dell'accordo sui prezzi agricoli nel luglio 1994 in merito ai termini per il pagamento degli aiuti, nonché degli anticipi, ai produttori e per contribuire ad instaurare un sistema di pagamento gestibile in maniera più efficace, è opportuno stabilire termini più precisi per il versamento degli aiuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 12 ter del regolamento (CEE) n. 3061/84 è sostituito dal seguente:

« Articolo 12 ter

1. Lo Stato membro versa l'aiuto alla produzione ai produttori la cui produzione media è inferiore al quantitativo indicato all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE e la cui domanda di aiuto è accompagnata dalla prova della trasformazione delle olive in un frantoio riconosciuto, a partire dal 16 ottobre di ciascuna campagna ed entro e non oltre il 31 dicembre successivo.

2. Lo Stato membro versa l'anticipo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84 a partire dal 16 ottobre di ciascuna campagna.

3. Lo Stato membro versa il saldo dell'aiuto ai produttori con una produzione media pari almeno alla quantità indicata all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE entro i novanta giorni successivi alla fissazione, da parte della Commissione, della produzione effettiva per la campagna esaminata, nonché dell'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

(3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

(4) GU n. L 300 del 23. 11. 1994, pag. 1.

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