Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0768

    94/768/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1994 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

    GU L 305 del 30.11.1994, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/768/oj

    31994D0768

    94/768/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1994 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 30/11/1994 pag. 0037 - 0037


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1994 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (94/768/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/2/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17,

    vista la richiesta presentata dal Regno di Danimarca,

    considerando che in Danimarca la produzione di sementi di varietà ibride di segale, corrispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, nel 1994 è stata deficitaria e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

    considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

    considerando che occorre pertanto autorizzare la Danimarca, fino al 30 novembre 1994, ad ammettere la commercializzazione di sementi di segale soggette a requisiti meno rigorosi;

    considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri, che siano in grado di rifornire la Danimarca con sementi non corrispondenti ai requisiti della suddetta direttiva, ad ammetterne la commercializzazione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Fino al 30 novembre 1994 il Regno di Danimarca è autorizzato ad ammettere la commercializzazione, sul suo territorio, di 900 t al massimo di sementi di varietà ibride di segale (Secale Cereale L.) non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) la facoltà germinativa sia pari almeno al 75 % delle sementi pure;

    b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni « facoltà germinativa minima 75 % ».

    Articolo 2

    Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni di cui all'articolo 1 e agli stessi fini stabiliti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio di un quantitativo massimo di 900 t di sementi di segale. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

    Articolo 3

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1995, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

    (2) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 20.

    Top