Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2896

    Regolamento (CE) n. 2896/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che stabilisce i tassi d' interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

    GU L 305 del 30.11.1994, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2896/oj

    31994R2896

    Regolamento (CE) n. 2896/94 della Commissione, del 29 novembre 1994, che stabilisce i tassi d' interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 30/11/1994 pag. 0012 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0055
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0055


    REGOLAMENTO (CE) N. 2896/94 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1994 che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89 (4), il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse constatati dall'Istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ecu vincolato a 3 mesi e 12 mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi;

    considerando che la Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa;

    considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico; che gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio; che, in mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento;

    considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 dispone la fissazione di un tasso d'interesse specifico, determinato dalla Commissione secondo le modalità previste dallo stesso regolamento, per uno Stato membro che abbia sostenuto un tasso d'interesse superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme;

    considerando che, conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1995;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per le spese imputabili dell'esercizio 1995 del FEAOG, sezione garanzia:

    1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 6 %;

    2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 5,6 % per il Regno Unito;

    3) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 15 % per la Grecia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o ottobre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

    (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

    (3) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

    (4) GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 18.

    Top