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Document 31994R2894

Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo

GU L 305 del 30.11.1994, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj

31994R2894

Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 30/11/1994 pag. 0006 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0081


REGOLAMENTO (CE) N. 2894/94 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1994 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in collegamento con l'articolo 228 paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando che tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da una parte, e gli Stati dell'EFTA, dall'altra, è stato negoziato un accordo sullo spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992 a Porto;

considerando che, in conseguenza della mancata ratifica di tale accordo da parte della Svizzera, la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, hanno firmato il 17 marzo 1993 un protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo: l'accordo e il protocollo sono qui di seguito denominati « accordo SEE »;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di varie disposizioni dell'accordo SEE;

considerando che l'accordo SEE istituisce un comitato misto SEE dotato di poteri decisionali, al cui interno la Comunità deve esprimere la propria posizione, e che occorre pertanto stabilire norme procedurali che permettano di adottare la posizione che la Comunità prenderà in seno a tale comitato;

considerando che è opportuno prevedere quanto prima una norma procedurale provvisoria che consenta di recepire quanto prima l'« acquis » comunitario, in una data il più vicino possibile a quella di entrata in vigore dell'accordo SEE, per perseguire l'obiettivo di tale accordo, che è quello di creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo;

considerando che è opportuno altresì stabilire norme di esecuzione nel settore della concorrenza, segnatamente per consentire l'applicazione al SEE, mutatis mutandis, dei principi che disciplinano l'esercizio del diritto di concorrenza a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE;

considerando che, data la natura particolare del comitato consultivo bancario, istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE (2) e del comitato delle assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CEE (3), è opportuno definire norme specifiche per la loro consultazione;

considerando che, in conformità dell'accordo SEE, gli Stati EFTA hanno istituito un meccanismo finanziario e che occorre stabilire in che modo verrà determinata, per Stato membro beneficiario, l'attribuzione di abbuoni d'interessi e di sovvenzioni in base al protocollo 38 dell'accordo SEE; che detta attribuzione assume un carattere specifico nell'ambito del SEE e che i criteri adottati lasciano impregiudicati quelli applicabili ai fondi comunitari;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità vincolano le sue istituzioni e i suoi Stati membri; che pertanto questi ultimi devono adottare le misure eventualmente necessarie affinché la Comunità possa adempiere agli obblighi che le derivano in forza dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Allorché presenta al Consiglio una proposta che a suo avviso rientra in un settore contemplato dall'accordo SEE, la Commissione precisa che il futuro atto, dopo l'adozione, deve essere esteso al SEE. Se uno Stato membro contesta il parere della Commissione sul fatto che la proposta in questione rientri in un settore contemplato dall'accordo SEE e che quindi il futuro atto debba essere esteso al SEE, il Consiglio si pronuncia, alla maggioranza prevista nella disposizione accolta come base giuridica dell'atto di diritto comunitario che dovrebbe essere esteso dopo l'adozione, e non oltre il momento della sua adozione, sul fatto che l'atto in questione rientri effettivamente in un settore contemplato dall'accordo SEE.

2. La posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto SEE che riguardino una semplice estensione di atti di diritto comunitario al SEE, previ eventuali adattamenti tecnici, è adottata dalla Commissione.

3. Per le altre decisioni del comitato misto SEE la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione e alle seguenti condizioni:

a) quando si tratta di adottare la posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto SEE che riguardano l'estensione al SEE di un atto di diritto comunitario tramite l'introduzione di modifiche che trascendono gli adattamenti tecnici, il Consiglio delibera alla maggioranza prevista nella disposizione accolta come base giuridica di detto atto;

b) quando si tratta di adottare la posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto SEE diverse da quelle che riguardano l'estensione al SEE di atti di diritto comunitario, il Consiglio delibera:

- a maggioranza semplice se la decisione che il comitato misto SEE intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo o una questione procedurale;

- a maggioranza qualificata quando la decisione prevista dal comitato misto SEE riguarda un settore per cui è richiesta tale maggioranza per l'adozione di norme interne;

- all'unanimità negli altri casi.

Articolo 2

La posizione della Comunità in seno al Consiglio SEE è adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Tuttavia, quando il Consiglio SEE deve trattare una questione che riguarda un atto di diritto comunitario, il Consiglio delibera alla maggioranza prevista nella disposizione accolta come base giuridica di detto atto.

Articolo 3

1. Quando si trasmette al Parlamento europeo una proposta di atto di diritto comunitario in uno dei settori contemplati dall'accordo SEE, lo si invita a pronunciarsi sull'estensione dello stesso al SEE.

2. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) il Consiglio adotta la posizione della Comunità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo formula il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro tale termine, il Consiglio può deliberare.

3. Nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) e all'articolo 2, il Parlamento europeo viene informato delle decisioni prese dal comitato misto SEE e dal Consiglio SEE.

Articolo 4

A titolo di procedura provvisoria, la posizione comunitaria relativa alla decisione del comitato misto SEE che riguarda l'estensione al SEE dell'« acquis » comunitario adottato sino al 31 dicembre 1993 è adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 5

1. Per consentire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) e agli articoli da 53 a 60 dell'accordo SEE si applicano, mutatis mutandis, le norme comunitarie che rendono effettivi i principi di cui agli articoli 85 e 86 del trattato CE, nonché al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (4). Questo vale altresì per tutte le disposizioni pertinenti che la Comunità dovesse adottare in futuro nel settore della concorrenza.

2. Per consentire l'attuazione del principio di cui all'articolo 8, paragrafo 4 dei protocolli 23 e 24 dell'accordo SEE, la Commissione autorizza i rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA a partecipare agli accertamenti previsti da detta disposizione.

Articolo 6

1. Qualora casi specifici di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE siano di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell'articolo 56 dello stesso, la Commissione assolve i compiti che le vengono attribuiti dal protocollo 23 in stretto e permanente collegamento con le autorità competenti degli Stati membri.

2. In particolare, la Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le notifiche, le informazioni e qualsiasi altro documento trasmesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in conformità degli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del protocollo 23.

3. Qualora gli Stati membri intendano presentare formalmente osservazioni scritte in casi specifici di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA, dette osservazioni vengono trasmesse alla Commissione, che si adopera per trovare una soluzione accettabile a livello comunitario e unanime per gli Stati membri che hanno trasmesso le osservazioni.

Una volta adottata, la posizione comunitaria viene presentata all'Autorità di vigilanza EFTA dalla Commissione.

Se entro trenta giorni dalla data di cui all'articolo 2 del protocollo 23 non è stato possibile adottare detta posizione, le osservazioni degli Stati membri e quelle della Commissione vengono trasmesse simultaneamente dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.

4. L'applicazione del paragrafo 3 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di partecipare alle riunioni del comitato consultivo EFTA, in conformità delle disposizioni del protocollo 23.

Articolo 7

Qualora, per garantire il buon funzionamento dell'accordo SEE, gli Stati EFTA vengano consultati sui progetti di misure che la Commissione intende adottare, nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, nei settori di competenza del comitato consultivo bancario e del comitato delle assicurazioni, il presidente e il vicepresidente del comitato consultivo bancario e il presidente e l'ufficio di presidenza del comitato delle assicurazioni partecipano a detta consultazione.

Articolo 8

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo 38 dell'accordo SEE, la Commissione stabilisce, in nome della Comunità, la quota di ciascuna regione beneficiaria nel volume globale dell'assistenza finanziaria fornita dal meccanismo finanziario previsto alla parte ottava dell'accordo SEE. Le quote sono stabilite per un periodo quinquennale in base al livello relativo di sviluppo economico e al numero di abitanti delle regioni beneficiarie, nonché ad altri fattori pertinenti.

2. La Commissione comunica la sua decisione al Consiglio e successivamente agli Stati EFTA e alla Banca europea per gli investimenti non appena possibile dopo l'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio.

3. Gli impegni annuali nelle singole regioni tengono conto del ritmo al quale sono presentati i progetti da finanziare, nonché degli impegni annuali totali previsti dal protocollo 38 dell'accordo SEE. La Commissione prende con la Banca europea per gli investimenti e con il Comitato EFTA del meccanismo finanziario gli accordi necessari per garantire che gli impegni annuali a favore delle singole regioni non pregiudichino le quote quinquennali stabilite ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le eventuali misure necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti alla Comunità dall'accordo SEE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) Parere conforme reso il 17 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.

(4) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.

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