EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1118(04)

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1ºluglio 1994 al 30 giugno 1997

GU L 297 del 18.11.1994, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

Related Council decision

21994A1118(04)

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1ºluglio 1994 al 30 giugno 1997

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1994 pag. 0038 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0149
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0149


ACCORDO in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997

A. Lettera del governo della Costa d'Avorio

Signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997 e che è stato siglato il 29 giugno 1994, mi pregio comunicarLe che il governo della Costa d'Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 1994, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, una prima rata pari ad un terzo della contropartita finanziaria fissata all'articolo 3 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 31 dicembre 1994.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo

della Costa d'Avorio

B. Lettera della Comunità europea

Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

« In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997 e che è stato siglato il 29 giugno 1994, mi pregio comunicarLe che il governo della Costa d'Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 1994, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, una prima rata pari ad un terzo della contropartita finanziaria fissata all'articolo 3 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 31 dicembre 1994.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria. »

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio

dell'Unione europea

Top