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Document 31994D0745

    94/745/CE: Decisione del Consiglio del 10 novembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1997, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

    GU L 297 del 18.11.1994, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/745/oj

    Related international agreement

    31994D0745

    94/745/CE: Decisione del Consiglio del 10 novembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1997, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1994 pag. 0035 - 0035
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0146
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0146


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1997, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (94/745/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo a questo allegato;

    considerando che, in seguito a questi negoziati, il 18 luglio 1994, è stato siglato un nuovo protocollo;

    considerando che, in virtù di tale protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1997;

    considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione sia approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1997, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    U. SEILER-ALBRING

    (1) GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 19.

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