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Document 31994R2798

    REGOLAMENTO (CE) N. 2798/94 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 che modifica, per l' anno 1994, il livello dei limiti quantitativi applicabili alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, come specificato dall' allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

    GU L 297 del 18.11.1994, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogato da 32015R0936

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2798/oj

    31994R2798

    REGOLAMENTO (CE) N. 2798/94 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 che modifica, per l' anno 1994, il livello dei limiti quantitativi applicabili alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, come specificato dall' allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1994 pag. 0006 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 2798/94 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 che modifica, per l'anno 1994, il livello dei limiti quantitativi applicabili alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, come specificato dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 517/94, ha assoggettato l'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese a limiti quantitativi, a livello comunitario, in considerazione della sensibilità dei settori dell'industria tessile comunitaria interessati;

    considerando che il Consiglio, nel fissare il livello di ciascuno di tali contingenti, si è adoperato per ricercare un ragionevole equilibrio tra una congrua protezione del settore dell'industria tessile comunitaria interessato e il mantenimento di un livello di scambi accettabile con la Repubblica popolare cinese;

    considerando che, successivamente all'istituzione di tali contingenti e alla loro applicazione secondo le norme di gestione stabilite dal regolamento (CE) n. 517/94, diversi Stati membri hanno rilevato che, per quanto riguarda l'anno 1994, tale equilibrio non era stato raggiunto in maniera del tutto soddisfacente per alcuni di essi, in quanto si erano verificate perturbazioni negli scambi commerciali con la Repubblica popolare cinese, con ripercussioni sull'attività e sulla redditività di taluni settori dell'economia comunitaria legati all'importazione, alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti interessati;

    considerando che, pertanto, al fine di agevolare la transizione dai regimi d'importazione preesistenti al regime stabilito dal regolamento (CE) n. 517/94, la Commissione ha ritenuto opportuno adeguare il livello dei contingenti in questione aumentandoli in maniera appropriata per l'anno 1994, soprattutto in base alle esigenze quantificate comunicate dagli Stati membri, tenendo conto che l'obiettivo della Commissione permane quello di concludere un accordo bilaterale con la Repubblica popolare cinese per tutti i prodotti in questione il quale, oltre a trasformare il regime attuale in regime convenzionale, dovrebbe offrire garanzie circa il rifornimento di materie prime di origine cinese a prezzi accettabili;

    considerando che gli importi dei quali sono maggiorati i contingenti applicabili nel 1994 sono soggetti alle norme di gestione stabilite dal regolamento (CE) n. 517/94 e saranno pertanto ripartiti dalla Commissione, in coformità dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento suddetto, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle notifiche delle domande di autorizzazione d'importazione degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    considerando che, ai fini di un utilizzo ottimale delle quantità che saranno confermate in applicazione del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata di validità delle autorizzazioni d'importazione a 90 giorni a partire dalla data di rilascio da parte degli Stati membri;

    considerando che sulle presenti misure non è stato espresso parere favorevole dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94 e che l'articolo 25, paragrafo 4 di detto regolamento prevede che, qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in difetto di parere, la Commissione presenti senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato, per l'anno 1994, per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese che rientrano nelle categorie ex 18, ex 20, ex 78, 115, 117, 118, 120, ex 136, 156, 157, 159, 161 con l'aggiunta del seguente testo:

    « ALLEGATO IV A

    Le descrizioni dei prodotti delle categorie del presente allegato figurano nell'allegato I A del presente regolamento

    CINA

    "" ID="1">ex 18 (2)> ID="2">tonnellate> ID="3">109"> ID="1">ex 20 (2)> ID="2">tonnellate> ID="3">8"> ID="1">ex 78 (2)> ID="2">tonnellate> ID="3">8"> ID="1">115> ID="2">tonnellate> ID="3">146"> ID="1">117> ID="2">tonnellate> ID="3">73"> ID="1">118> ID="2">tonnellate> ID="3">44"> ID="1">120> ID="2">tonnellate> ID="3">44"> ID="1">ex 136 (2) (3)> ID="2">tonnellate> ID="3">22"> ID="1">156> ID="2">tonnellate> ID="3">583"> ID="1">157> ID="2">tonnellate> ID="3">1 165"> ID="1">159> ID="2">tonnellate> ID="3">874"> ID="1">161> ID="2">tonnellate> ID="3">1 128""

    >

    Articolo 2

    Le quantità addizionali relative ai contingenti per l'anno 1994 sono ripartiti secondo l'ordine cronologico di ricezione delle notifiche delle domande di autorizzazione d'importazione degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 517/94, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    La durata di validità delle licenze d'importazione emesse dalle autorità competenti degli Stati membri è di 90 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORCHERT

    (1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

    (2) Le categorie con l'indice "ex" si riferiscono ai prodotti diversi da quelli di lana o fibre fini, cotone o fibre sintetiche o artificiali.

    (3) Questa categoria comprende solo i tessuti e gli altri prodotti in seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbiancati dei codici NC 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90. »

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