EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2663

REGOLAMENTO (CE) N. 2663/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che fissa, per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio

GU L 284 del 1.11.1994, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2663/oj

31994R2663

REGOLAMENTO (CE) N. 2663/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che fissa, per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 01/11/1994 pag. 0035 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0141
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0141


REGOLAMENTO (CE) N. 2663/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che fissa, per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di lattughe a cappuccio, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle lattughe a cappuccio raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo; che i quantitativi minimi importati dal 1o luglio al 31 ottobre e il mese di giugno non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 1o novembre e fino al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese della campagna precedente sostenute per il trasporto dei prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio (codici NC 0705 11 10 e 0705 11 90), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

"" ID="1">- dal 1o novembre al 31 dicembre 1994:> ID="2">70,82 "> ID="1">- dal 1o gennaio al 29 febbraio 1995:> ID="2">76,11 "> ID="1">- dal 1o marzo al 31 maggio 1995:> ID="2">82,90.">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

Top