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Document 31994D0683
94/683/EC: Commission Decision of 19 October 1994 amending Decision 94/514/EC concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in Greece (Text with EEA relevance)
94/683/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1994 che modifica la decisione 94/514/CE recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE)
94/683/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1994 che modifica la decisione 94/514/CE recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 272 del 22.10.1994, p. 53–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/12/1995
94/683/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1994 che modifica la decisione 94/514/CE recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 22/10/1994 pag. 0053 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0204
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0204
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1994 che modifica la decisione 94/514/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/683/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, considerando che dal 1o agosto 1994 in diverse regioni della Grecia si sono manifestati vari focolai di afta epizootica; considerando che la situazione dell'afta epizootica in Grecia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati; considerando che la Commissione, con la decisione 94/514/CE, dell'8 agosto 1994, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia (4), ha vietato gli scambi di animali vivi ricettivi e di loro prodotti derivati in provenienza da tutte le province della Grecia elencate nella decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (5); che tuttavia la provincia del Pireo non figura nell'elenco della decisione 90/442/CEE; che è quindi necessario aggiungere la provincia del Pireo nell'allegato della decisione 94/514/CE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 94/514/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, paragrafi 2 e 3, i termini « 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 »; 2) All'articolo 2, paragrafo 3, i termini « 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 »; 3) All'articolo 3, paragrafo 4, i termini « 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 »; 4) All'articolo 4, paragrafo 4, i termini « 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 »; 5) All'articolo 5, paragrafo 4, i termini « 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 »; 6) All'articolo 6, paragrafi 3 e 4, i termini « 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 ». 7) All'articolo 7, paragrafo 3, i termini « 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 ». 8) All'articolo 9, paragrafo 3, i termini « 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 ». 9) Nell'allegato è aggiunto il termine « Pireo ». Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 206 del 9. 8. 1994, pag. 16. (5) GU n. L 227 del 21. 8. 1990, pag. 39.