Изберете експерименталните функции, които искате да изпробвате

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 31994R1521

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/94 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994 recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all' esportazione

GU L 162 del 30.6.1994г., стр. 47—48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Правен статус на документа Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 31/10/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1521/oj

31994R1521

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/94 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994 recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all' esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1994 pag. 0047 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0195


REGOLAMENTO (CE) N. 1521/94 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994 recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che l'accordo GATT impone l'obbligo di ridurre il volume dei prodotti che beneficiano di restituzione all'esportazione del 21 % in sei anni; che tale riduzione deve applicarsi per periodi annui con inizio, in linea di massima, il 1o luglio e scadenza il 30 giugno dell'anno successivo;

considerando che l'accordo GATT entra in vigore il 1o luglio 1995;

considerando che appare necessario distinguere tra i quantitativi esportati prima dell'entrata in vigore dell'accordo GATT da quelli esportati a partire da tale data; che, per poter operare tale distinzione, occorre accertarsi che i titoli rilasciati nel quadro dell'attuale regime utilizzati alle condizioni da esso previste; che, a tal fine, è necessario limitare al 30 giugno 1995 la validità dei titoli rilasciati conformemente al regime attualmente in vigore;

considerando che, per taluni prodotti, il periodo annuo (campagna GATT) inizia ad una data diversa dal 1o luglio; che è opportuno limitare la validità dei titoli per i suddetti prodotti fino al massimo alla vigilia della data di inizio del periodo annuo, in modo da garantire la distinzione tra i quantitativi esportati nel quadro del regime attualmente in vigore e quelli esportati nel quadro del regime GATT;

considerando che la limitazione della validità dei titoli costituisce una deroga alle disposizioni che fissano la validità dei titoli in ciascun settore; che tale deroga si applica altresì ai titoli rilasciati nel quadro di gare;

considerando che, qualora ci si avvalga di uno dei regimi previsti all'articolo 4 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (4), si traduce di fatto, in una proroga della validità dei titoli; che è opportuno disporre che i prodotti posti in uno dei due regimi suddetti ne siano svincolati al più tardi la vigilia dell'inizio della campagna GATT per il relativo prodotto; che questa disposizione costituisce una deroga alle norme che stabiliscono il periodo durante il quale i prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi suddetti;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento ha lo scopo di garantire una transizione armoniosa tra l'attuale regime e il regime GATT; che essa non pregiudica il metodo di gestione dell'accordo GATT che verrà deciso; che, in tale contesto, saranno adottati provvedimenti quanto prima per evitare interruzioni negli scambi;

considerando che i competenti comitati di gestione non hanno formulato un parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La validità dei titoli di esportazione non ancora rilasciati, con o senza fissazione anticipata della restituzione, nonché la validità dei titoli di prefissazione della restituzione, qualora superi la data del 30 giugno 1995 è limitata al 30 giugno 1995.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1,

- per i prodotti del settore del riso e del vino, il suddetto termine è sostituito dal 31 agosto 1995;

- per i prodotti del settore dello zucchero, il suddetto termine è sostituito dal 30 settembre 1995;

- per i prodotti del settore dell'olio d'oliva, il suddetto termine è sostituito dal 31 ottobre 1995.

Articolo 2

1. I prodotti che, alla data del 30 giugno 1995, si trovino sottoposti ad uno dei regimi previsti agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, devono essere oggetto, alla stessa data, della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5).

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1,

- per i prodotti del settore del riso e del vino, la data del 30 giugno 1995 è sostituita dal 31 agosto 1995;

- per i prodotti del settore dello zucchero, la data del 30 giugno 1995 è sostituita dal 30 settembre 1995;

- per i prodotti del settore dell'olio d'oliva, la data del 30 giugno 1995 è sostituita dal 31 ottobre 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento non si applica:

- allo zucchero C e all'isoglucosio C,

- ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, contemplate dal regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (6).

Articolo 4

Allo scopo di evitare un'interruzione negli scambi, saranno, se del caso, adottate le altre misure necessarie per tener conto dei casi particolari relativi a prodotti indicati dall'allegato II del trattato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o, eventualmente, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli chiesti a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

Нагоре