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Document 31994R1509

    Regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione del 29 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    GU L 162 del 30.6.1994, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1509/oj

    31994R1509

    Regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione del 29 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1994 pag. 0031 - 0032
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0193
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0193


    REGOLAMENTO (CE) N. 1509/94 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

    considerando che nel quadro di una politica intesa a promuovere la qualità dei prodotti è opportuno elevare i requisiti qualitativi necessari per il conferimento dei prodotti all'intervento; che a tal fine è opportuno escludere dall'intervento gli oli lampanti con un'acidità superiore a 6 gradi ritoccando leggermente le riduzioni per tenere maggiormente conto della realtà del mercato; che, ai fini di una corretta gestione dell'intervento, è altresì necessario un ritocco delle maggiorazioni per gli oli di qualità migliore che, di norma, devono trovare uno sbocco sul mercato; che, per una maggiore stabilità del mercato, è opportuno modificare la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni in due tappe;

    considerando che per garantire un migliore controllo qualitativo dell'olio offerto all'intervento è necessario completare i metodi di analisi da utilizzare;

    considerando che, date le analisi che è necessario effettuare per gli oli vergini diversi dagli oli lampanti, è opportuno mantenere un termine supplementare di pagamento per tali tipi di olio;

    considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3) è modificato come segue:

    1) all'articolo 1, secondo comma, i termini « non superiore all'8 % » sono sostituiti dai termini « non superiore al 6 % »;

    2) all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), i termini « agli allegati II, III, VIII, IX, X A e B nonché XI » sono sostituiti dai termini « agli allegati II, III, IV, VIII, IX, X A e B nonché XI »;

    3) all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini « per la campagna 1992/1993 » sono soppressi;

    4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994.

    Tuttavia, fino al 31 ottobre 1994 si applica l'allegato bis del presente regolamento anziché l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

    (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

    ALLEGATO

    "(ECU/100 kg)"" ID="1">Olio extra vergine d'oliva> ID="2">10,00> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine> ID="2">4,00> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine corrente> ID="2">-> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)> ID="2">-> ID="3">9"> ID="1">Oli d'oliva vergini lampanti:"> ID="1">- da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità> ID="3">Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più.">

    ALLEGATO

    "(ECU/100 kg)"" ID="1">Olio extra vergine d'oliva> ID="2">13,50> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine> ID="2">5,00> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine corrente> ID="2">-> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)> ID="2">-> ID="3">9,5"> ID="1">Oli d'oliva vergini lampanti:"> ID="1">- da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità> ID="3">Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più.">

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