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Document 31994R1503

REGOLAMENTO (CE) N. 1503/94 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese

GU L 162 del 30.6.1994, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1503/oj

31994R1503

REGOLAMENTO (CE) N. 1503/94 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1994 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1503/94 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando le difficoltà in cui versa il settore della pesca nell'Unione europea, acuite in particolare dai costi del trasporto dei prodotti alieutici ai mercati a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche;

considerando che il Consiglio, con le decisioni 89/687/CEE (4), 91/314/CEE (5) e 91/315/CEE (6), ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), i quali si inquadrano nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle puculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotecano lo sviluppo;

considerando il successo riscosso dalle azioni analoghe già intraprese;

considerando che dette regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha adottato, nel settore alieutico, misure intese a compensare per il 1992 e il 1993 i costi supplementari che gravano sulla trasformazione del tonno nelle Azzorre e a Madera, sulla produzione e sul congelamento del tonno, nonché sul congelamento e sulla trasformazione delle sardine nelle Canarie; che si è ravvisata la necessità di applicare sul piano comunitario, dal 1994 in avanti, un regime di compensazione dei costi supplementari in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti in causa; che occorre pertanto predisporre il mantenimento delle misure sopra citate, oltre ad un regime di compensazione di costi supplementari che gravano sul confezionamento e la trasformazione dello sgombro nelle Canarie;

considerando che, nell'ambito del programma Poseidom, è necessario adottare misure a favore del settore della pesca, onde migliorare le condizioni di commercializzazione dei gamberetti prodotti nel dipartimento francese della Guiana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le Azzorre e Madera, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 155 ECU/t per una quantità massima di 15 000 t di tonno all'anno consegnate all'industria locale, in ragione di 10 000 t per le Azzorre e 5 000 t per Madera.

2. Per quanto riguarda le Canarie, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 125 ECU/t per il tonno destinato alla commercializzazione allo stato fresco (nei limiti di una quantità massima di 10 400 t all'anno), di 45 ECU/t per il tonno congelato (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno), di 85 ECU/t per le sardine e gli sgombri destinati alla conservazione (nei limiti di una quantità massima di 10 500 t all'anno) e di 45 ECU/t per le sardine e gli sgombri destinati al congelamento (nei limiti di una quantità massima di 7 000 t all'anno).

3. Per quanto riguarda il dipartimento francese della Guaiana, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 865 ECU/t di gamberetti provenienti dalla pesca industriale (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno) e nel versamento di 930 ECU/t di gamberetti provenienti dalla pesca artigianale (nei limiti di una quantità massima di 500 t all'anno).

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (7).

Articolo 4

Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8). Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 5

Il presente regolamento è stabilito per l'anno 1994. Prima della fine di tale periodo, la Commissione procederà ad una rivalutazione e, tenendo conto delle implicazioni di bilancio, presenterà se necessario le opportune proposte.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. C 4 del 6. 1. 1994.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 30.

(4) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.

(5) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

(6) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

(7) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(8) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

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