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Document 31994R1502

    REGOLAMENTO (CE) N. 1502/94 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994)

    GU L 162 del 30.6.1994, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1502/oj

    31994R1502

    REGOLAMENTO (CE) N. 1502/94 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994)

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1994 pag. 0005 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0136
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0136


    REGOLAMENTO (CE) N. 1502/94 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti industriali e della pesca rimarrà nell'anno 1994 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che, per un periodo che va fino al 31 dicembre 1994 o, rispettivamente, fino al 30 giugno 1995, occorre aprire contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti e lo sviluppo della produzione comunitaria;

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

    considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data indicata nella seguente tabella, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

    >(1)"> ID="1" ASSV="03">09.2701> ID="2">ex 0301 92 00> ID="3" ASSV="03">Anguilles (Anguilla spp.), vive, fresche, refrigerate o congelate, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604 (2)()> ID="4" ASSV="03">5 000> ID="5" ASSV="03">0> ID="6" ASSV="03">30. 6. 1995"> ID="2">ex 0302 66 00"> ID="2">ex 0303 76 00"> ID="1">09.2881> ID="2">ex 3901 90 00> ID="3">Polietilene clorosolfonato> ID="4">3 500> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1994"> ID="1">09.2883> ID="2">ex 2917 39 90> ID="3">1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico> ID="4">4 000> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1994""

    >

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

    Articolo 3

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento, e se questa dichiarazione è accettata dalla autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

    Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

    L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

    Articolo 4

    Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. SIMITIS

    (1) Per i codici Taric vedasi l'allegato.

    (2)() Il controllo dell'impiego per questa destinazione particolare viene effettuato in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

    ALLEGATO

    Codici Taric

    "" ID="1">09.2701> ID="2">0301 92 00> ID="3">*10"> ID="2">0302 66 00> ID="3">*10"> ID="2">0303 76 00> ID="3">*10"> ID="1">09.2881> ID="2">ex 3901 90 00> ID="3">*94"> ID="1">09.2883> ID="2">ex 2917 39 90> ID="3">*20">

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