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Έγγραφο 31994R1444
Commission Regulation (EC) No 1444/94 of 23 June 1994 amending Regulation (EEC) No 1523/71 on communications between Member States and the Commission on flax and hemp
Regolamento (CE) n. 1444/94 della Commissione del 23 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1523/71 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa
Regolamento (CE) n. 1444/94 della Commissione del 23 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1523/71 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa
GU L 157 del 24.6.1994, σ. 6-6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30/06/2001
Regolamento (CE) n. 1444/94 della Commissione del 23 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1523/71 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 24/06/1994 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0144
REGOLAMENTO (CE) N. 1444/94 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1523/71 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (2), in particolare l'articolo 10, considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/78 (4), gli Stati membri comunicano alla Commissione alcuni dati relativi alle superfici, in particolare per il lino tessile oggetto di una dichiarazione di semina o di una domanda di aiuto; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, l'importo dell'aiuto per questo tipo di lino à differenziato attraverso l'applicazione di coefficienti fissati, da un lato, tenendo conto delle zone di produzione e, dall'altro, per il lino macerato non sgranato e per il lino diverso dal lino macerato non sgranato; che, per una corretta gestione del settore, è opportuno disporre che le comunicazioni relative alle superfici oggetto di una domanda di aiuto, di cui all'articolo citato, siano effettuate separatamente per le diverse zone di produzione e per i due tipi di lino sopra indicati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1523/71 è aggiunto il seguente paragrafo 4: « 4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 relativi al lino sono comunicati separatamente per il lino macerato non sgranato e per il lino diverso dal lino macerato non sgranato, nonché per le varie zone di produzione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1784/93 (*). (*) GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 7. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26. (3) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 14. (4) GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 27.