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Document 21994D0330(05)
Decision of the EEA Joint Committee No 54/94 of 8 February 1994 amending Protocol 37 and Annex VII to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 5/94, dell'8 febbraio 1994, che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato VII dell'Accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 5/94, dell'8 febbraio 1994, che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato VII dell'Accordo SEE
GU L 85 del 30.3.1994, p. 71–71
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 5/94, dell'8 febbraio 1994, che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato VII dell'Accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1994 pag. 0071 - 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 14 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 14 pag. 0014
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 5/94 dell'8 febbraio 1994 che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato VII dell'Accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nel testo risultante a seguito del protocollo di adattamento di tale Accordo, in appresso denominato « l'Accordo », in particolare gli articoli 98 e 101, considerando che il secondo verbale concordato al protocollo n. 37 dell'Accordo prevede l'aggiunta del Gruppo di coordinamento per il reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio) all'elenco di cui al protocollo n. 37; considerando che occorre emendare l'allegato VII dell'Accordo per specificare le modalità di associazione, DECIDE: Articolo 1 Dopo il punto 8 del protocollo n. 37 dell'Accordo si inserisce quanto segue: « 9. Gruppo di coordinamento per il reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio) ». Articolo 2 L'allegato VII sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali è modificato come in appresso specificato. Alla rubrica « A. Sistema generale », si inserisce la seguente disposizione dopo il punto 1 (direttiva 89/48/CEE del Consiglio): « Modalità per l'associazione di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia ai sensi dell'articolo 101 dell'accordo: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia possono designare un osservatore ciascuna che partecipi alle attività del Gruppo di coordinamento per il reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE. La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti le date delle riunioni del gruppo e trasmette loro la relativa documentazione. » Articolo 3 La presente decisione entre in vigore il 1° maggio 1994, a condizione che tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'Accordo siano state trasmesse al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione e nel supplemento della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee relativi allo SEE. Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1994. Per il Comitato misto SEE Il Presidente N. VAN DER PAS