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Document 21994D0330(05)

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/94, dell'8 febbraio 1994, che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato VII dell'Accordo SEE

GU L 85 del 30.3.1994, p. 71–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/5(2)/oj

21994D0330(05)

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/94, dell'8 febbraio 1994, che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato VII dell'Accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1994 pag. 0071 - 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 14 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 14 pag. 0014


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 5/94 dell'8 febbraio 1994 che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato VII dell'Accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nel testo risultante a seguito del protocollo di adattamento di tale Accordo, in appresso denominato « l'Accordo », in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando che il secondo verbale concordato al protocollo n. 37 dell'Accordo prevede l'aggiunta del Gruppo di coordinamento per il reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio) all'elenco di cui al protocollo n. 37;

considerando che occorre emendare l'allegato VII dell'Accordo per specificare le modalità di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 8 del protocollo n. 37 dell'Accordo si inserisce quanto segue:

« 9. Gruppo di coordinamento per il reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio) ».

Articolo 2

L'allegato VII sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali è modificato come in appresso specificato.

Alla rubrica « A. Sistema generale », si inserisce la seguente disposizione dopo il punto 1 (direttiva 89/48/CEE del Consiglio):

« Modalità per l'associazione di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia ai sensi dell'articolo 101 dell'accordo:

Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia possono designare un osservatore ciascuna che partecipi alle attività del Gruppo di coordinamento per il reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti le date delle riunioni del gruppo e trasmette loro la relativa documentazione. »

Articolo 3

La presente decisione entre in vigore il 1° maggio 1994, a condizione che tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'Accordo siano state trasmesse al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione e nel supplemento della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee relativi allo SEE.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1994.

Per il Comitato misto SEE Il Presidente N. VAN DER PAS

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