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Document 31993R2849

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/93 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1993 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei

    GU L 261 del 20.10.1993, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2849/oj

    31993R2849

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/93 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1993 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei

    Gazzetta ufficiale n. L 261 del 20/10/1993 pag. 0018 - 0020


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/93 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1993 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei (1), in particolare l'articolo 2,

    considerando che, conformemente agli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una differenziazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di tali paesi, tenendo conto dei bilanci annui degli scambi stabiliti per prodotto e per paese in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei (2);

    considerando che l'esame delle prospettive delle correnti di esportazioni dei paesi terzi mediterranei, considerate nell'ambito dell'andamento generale del mercato comunitario, evidenzia l'opportunità di porre in essere la modulazione del prezzo di entrata per le arance, le clementine, i mandarini e altri simili ibridi di agrumi, nonché per i limoni e i pomodori;

    considerando che, per ciascuno dei prodotti in causa, la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo d'entrata di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (4); che, secondo i prodotti e le origini, per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito appaiono consone riduzioni pari ad un terzo, a seconda dei casi, o di cinque sesti, da applicarsi durante i periodi di scambi; che tali riduzioni devono essere applicate limitatamente a quantitativi prestabiliti, in conformità degli accordi mediterranei;

    considerando che la suddetta modulazione del prezzo di entrata è prevista per quantitativi determinati, che devono essere contabilizzati durante i periodi fissati negli accordi; che tale contabilizzazione si effettua nel quadro del controllo statistico posto in essere per la gestione dei contingenti;

    considerando che è tuttavia opportuno predisporre un sistema di sorveglianza comunitaria per i pomodori originari del Marocco importati nella Comunità durante il mese di maggio, dato che in questo periodo non si applicano contingenti;

    considerando che non appena sono raggiunti i quantitativi previsti dagli accordi mediterranei e riportati nel presente regolamento la Commissione ne informa gli Stati membri;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nello stesso allegato nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.

    Articolo 2

    1. Le importazioni di pomodori freschi o refrigerati di cui al codice NC 0702 00 originari del Marocco sono sottoposte a sorveglianza comunitaria nel corso del mese di maggio.

    2. Le imputazioni ai quantitativi previsti si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.

    Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a decorrere dalla quale non è più applicabile il regime preferenziale.

    Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

    Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 3, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.

    3. In caso di importazioni effettive, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rendiconti delle imputazioni ogni dieci giorni, trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni a decorrere dalla fine di ogni decade.

    4. Non appena sono raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato, la Commissione comunica agli Stati membri la data a decorrere dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale.

    Articolo 3

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'applicazione del presente regolamento e, all'occorrenza, per il coordinamento con il regime di gestione dei contingenti tariffari.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.

    (2) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

    (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (4) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

    ALLEGATO

    MODULAZIONE PREZZO DI ENTRATA

    "" ID="01">ex 0805 10 > ID="02">Arance fresche o refrigerate> ID="03">Israele

    Marocco

    Tunisia

    Egitto> ID="04">293 000

    265 000

    28 000

    7 000

    > ID="05">dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1994> ID="06">dall'1. 12. 1993 al 31. 5. 1994> ID="07">I due terzi"> ID="03">Cipro> ID="04">67 000> ID="05">dall'1. 1. 1994

    al 31. 12. 1994> ID="06">dall'1. 1. 1994

    al 31. 5. 1994

    dall'1. 12. 1994

    al 31. 12. 1994> ID="07">I due terzi I cinque sesti "> ID="01">ex 0805 20 > ID="02">Mandarini e altri ibridi di agrumi freschi o refrigerati, escluse le clementine> ID="03">Marocco

    Israele> ID="04">Marocco 110 000

    Israele 14 200> ID="05">dall'1. 7. 1993

    al 30. 6. 1994> ID="06">dall'1. 11. 1993

    a fine

    febbraio 1994> ID="07">I due terzi "> ID="01">ex 0805 20 > ID="02">Clementine fresche o refrigerate> ID="03">Marocco

    Israele> ID="06">dall'1. 12. 1993

    a fine

    febbraio 1994> ID="07">I due terzi "> ID="01">ex 0805 30 10> ID="02">Limoni freschi o refrigerati> ID="03">Cipro

    Turchia

    Israele> ID="04">15 000

    12 000

    6 400> ID="05">dall'1. 1. 1994 al 31. 12. 1994> ID="06">dall'1. 1. 1994

    al 31. 5. 1994

    dall'1. 6. 1994

    al 31. 12. 1994> ID="07">I due terzi

    I cinque sesti "> ID="01">0702 00 > ID="02">Pomodori freschi o refrigerati> ID="03">Marocco> ID="04">86 000

    di cui

    - aprile 15 000

    - maggio 10 000> ID="05">dal 15. 11. 1993

    al 31. 5. 1994> ID="06">dal 15. 11. 1993

    al 20. 12. 1993

    dall'1. 4. 1994

    al 31. 5. 1994> ID="07">I due terzi

    I cinque sesti ">

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