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Document 31993R2552

    Regolamento (CEE) n. 2552/93 del Consiglio, del 13 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati

    GU L 235 del 18.9.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/10/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 10/10/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2552/oj

    31993R2552

    Regolamento (CEE) n. 2552/93 del Consiglio, del 13 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati

    Gazzetta ufficiale n. L 235 del 18/09/1993 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0036
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0036


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/93 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo a norma di detto regolamento,

    considerando quanto segue:

    (1) Nel 1991 la Commissione, con la decisione n. 91/512/CEE (2), ha accettato gli impegni assunti nell'ambito dei procedimenti antidumping relativi alle importazioni di corindone artificiale originario dell'Unione Sovietica, dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Repubblica popolare cinese, del Brasile e della Iugoslavia e ha chiuso l'inchiesta. Al momento dell'accettazione degli impegni non sono stati istituiti dazi antidumping residui, dato che, tra l'altro, gli esportatori sovietici e cinesi che effettivamente avevano assunto gli impegni avevano un monopolio delle esportazioni del prodotto in oggetto dai rispettivi paesi.

    (2) L'esportatore sovietico, V/O Stankoimport, ha successivamente perso il monopolio delle esportazioni, che sono ora effettuate da diverse società situate in Ucraina e nella Federazione Russa. Per quanto riguarda la Cina, gli impegni erano stati assunti da sei organizzazioni commerciali che esportavano il prodotto in oggetto con l'autorizzazione della Camera di commercio cinese. La Commissione ha ora accertato che le esportazioni dalla Cina sono effettuate da altri esportatori ed organizzazioni commerciali che non erano noti nel procedimento precedente. La Commissione ha inoltre stabilito che le esportazioni di corindone artificiale dalla Cina, dall'Ucraina e dalla Federazione Russa sono state effettuate in quantitativi notevoli e a prezzi nettamente inferiori a quelli fissati negli impegni.

    (3) In tali circostanze le misure in vigore nei confronti della Cina, dell'Ucraina e della Federazione Russa sono diventate inefficaci. Nell'attuale situazione sono inoltre discriminati gli esportatori che si sono impegnati ad applicare prezzi non inferiori a determinati livelli e quindi ad eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping.

    (4) Alla luce di questi elementi, il Consiglio ritiene che, in base alle risultanze esposte nella decisione 91/512/CEE, e tuttora considerate valide, sia necessario istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Federazione Russa, dell'Ucraina e della Repubblica popolare cinese. Il Consiglio inoltre considera che le risultanze dell'indagine svolta precedentemente all'adozione di detta decisione rimangono valide e che i dazi possono perciò essere ancora basati su queste. Il dazio non si deve applicare agli esportatori i cui impegni sono stati accettati e che li hanno osservati.

    (5) Deve quindi essere istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote corrispondenti a quelle stabilite nell'inchiesta suddetta, pari al 30,8 % per la Repubblica popolare cinese e al 9,8 % per l'Ucraina e la Federazione Russa.

    (6) L'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che le misure scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore oppure dell'ultima modificazione o conferma. Il presente regolamento che impone dazi antidumping definitivi, sebbene questi siano correlati agli impegni accettati con la decisione 91/512/CEE, non modifica né conferma detti impegni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2423/88 e di conseguenza la data di scadenza degli impegni secondo detto articolo rimane immutata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale di cui al codice NC ex 2818 00 00, originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell'Ucraina.

    2. Le aliquote del dazio sono le seguenti:

    - Repubblica popolare cinese: 30,8 %

    - Federazione Russa: 9,8 %

    - Ucraina: 9,8 %

    3. Il dazio è riscosso sul prezzo netto, franco frontiera comunitaria, del prodotto non sdoganato.

    4. Si applicano le disposizioni in materia di dazi doganali.

    5. I dazi non si applicano alle importazioni del prodotto di cui al paragrafo 1 esportato nella Comunità dalle seguenti società, che hanno offerto impegni sui prezzi:

    Repubblica popolare cinese

    - China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation, Beijing,

    - China no 2 Grinding Wheel Plant, Zhengzhou, Henan,

    - China no 4 Grinding Wheel Plant, Shangdian, Zi Bo, Shandong,

    - Shandong Machinery and Equipment Import and Export Corporation, Qingdao,

    - CMEC Guandong Co. Ltd, Guangzhou, Guangdong,

    - China Abrasives Export United Corporation, Henan.

    Federazione Russa

    - V/O Stankoimport, Mosca, Federazione Russa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ph. MAYSTADT

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 275 del 2. 10. 1991, pag. 27.

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