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Document 31993D0476

    93/476/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all' entrata nella Comunità (157a deroga)

    GU L 224 del 3.9.1993, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/476/oj

    31993D0476

    93/476/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all' entrata nella Comunità (157a deroga)

    Gazzetta ufficiale n. L 224 del 03/09/1993 pag. 0029 - 0030


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (157a deroga)

    (93/476/CECA)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

    vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA (2), in particolare l'articolo 3,

    considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

    considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

    considerando che tali sospensioni dei dazi o un tale contingente tariffario non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

    considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

    considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente all'approvvigionamento delle industrie di trasformazione dello Stato membro interessato, ad esclusione di ogni altra impresa in un altro Stato Membro;

    considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo è indicato per lo Stato membro interessato:

    /* Tabelle: v. GUCE */

    devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

    a) Decarburazione

    Profondità di decarburazione misurata senza difetti:

    - per le vergelle di cui alle lettere a) e b): 0,05 mm massimo,

    - per le vergelle di cui alla lettera c): 0,07 mm massimo.

    b) Stato superficiale

    Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie: 0,05 mm.

    c) Inclusioni non metalliche

    Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71.

    Valore massimo tipo figura 1: della superficie sino a due terzi di raggio.

    Valore massimo tipo figura 2: al di sotto dei terzi del raggio sino al cuore.

    I valori indicati sono validi per qualsiasi tipo di inclusione.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

    2. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Essa è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

    (2) GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

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