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Document 31993D0476
93/476/ECSC: Commission Decision of 28 July 1993 derogating from High Authority recommendation No 1/64 concerning an increase in the protective duty on iron and steel products at the external frontiers of the Community (157th derogation)
93/476/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all' entrata nella Comunità (157a deroga)
93/476/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all' entrata nella Comunità (157a deroga)
GU L 224 del 3.9.1993, p. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
93/476/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all' entrata nella Comunità (157a deroga)
Gazzetta ufficiale n. L 224 del 03/09/1993 pag. 0029 - 0030
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (157a deroga) (93/476/CECA)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma, vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA (2), in particolare l'articolo 3, considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti; considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti; considerando che tali sospensioni dei dazi o un tale contingente tariffario non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi; considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64; considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente all'approvvigionamento delle industrie di trasformazione dello Stato membro interessato, ad esclusione di ogni altra impresa in un altro Stato Membro; considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo è indicato per lo Stato membro interessato: /* Tabelle: v. GUCE */ devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche: a) Decarburazione Profondità di decarburazione misurata senza difetti: - per le vergelle di cui alle lettere a) e b): 0,05 mm massimo, - per le vergelle di cui alla lettera c): 0,07 mm massimo. b) Stato superficiale Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie: 0,05 mm. c) Inclusioni non metalliche Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71. Valore massimo tipo figura 1: della superficie sino a due terzi di raggio. Valore massimo tipo figura 2: al di sotto dei terzi del raggio sino al cuore. I valori indicati sono validi per qualsiasi tipo di inclusione. Articolo 2 1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni. 2. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64. (2) GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.