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Document 31993D0418
Commission Decision of 28 July 1993 concerning protection measures in relation to foot-and- mouth disesase in Russia
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Russia
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Russia
GU L 191 del 31.7.1993, pp. 129–130
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 12/10/1993; abrogato da 393D0528
93/418/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Russia
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 31/07/1993 pag. 0129 - 0130
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia (93/418/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 19, considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/397/CEE (4), vieta l'importazione di animali vivi appartenenti a specie recettive, nonché delle loro carni fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni, in provenienza da paesi terzi che non abbiano fornito garanzie supplementari; considerando che è stata confermata l'esistenza in Russia di un focolaio di afta epizootica; considerando che la presenza dell'afta epizootica in Russia minaccia gravemente gli allevamenti degli Stati membri, attraverso gli scambi di determinati prodotti di origine animale; considerando che occorre perciò proibire l'importazione dalla Russia di prodotti ottenuti da specie animali sensibili alla malattia in oggetto, eccezion fatta per i cuoi e le pelli che abbiano subito un determinato trattamento; considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 3 e 4 della decisione 93/242/CEE ed originari della Russia. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai cuoi e alle pelli che abbiano subito uno dei trattamenti seguenti: - salatura per 7 giorni con sale marino addizionato del 2 % di carbonato di sodio, oppure - prima lavorazione con calce a pH 12-13 per un giorno (8-10 ore), seguita da adeguata neutralizzazione della calce e da successivo trattamento con acido a pH 1-3 per un giorno (8-10 ore). Si dovrà aver cura di separare efficacemente le pelli trattate da quelle non trattate, onde impedire nuove contaminazioni. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano cuoi e pelli spediti dalla Russia rechino la seguente dicitura: « Cuoi e pelli conformi alla decisione 93/418/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 56. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36. (4) GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 36.