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Document 31993D0418

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Russia

GU L 191 del 31.7.1993, pp. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/1993; abrogato da 393D0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/418/oj

31993D0418

93/418/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Russia

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 31/07/1993 pag. 0129 - 0130


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia

(93/418/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/397/CEE (4), vieta l'importazione di animali vivi appartenenti a specie recettive, nonché delle loro carni fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni, in provenienza da paesi terzi che non abbiano fornito garanzie supplementari;

considerando che è stata confermata l'esistenza in Russia di un focolaio di afta epizootica;

considerando che la presenza dell'afta epizootica in Russia minaccia gravemente gli allevamenti degli Stati membri, attraverso gli scambi di determinati prodotti di origine animale;

considerando che occorre perciò proibire l'importazione dalla Russia di prodotti ottenuti da specie animali sensibili alla malattia in oggetto, eccezion fatta per i cuoi e le pelli che abbiano subito un determinato trattamento;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 3 e 4 della decisione 93/242/CEE ed originari della Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai cuoi e alle pelli che abbiano subito uno dei trattamenti seguenti:

- salatura per 7 giorni con sale marino addizionato del 2 % di carbonato di sodio, oppure

- prima lavorazione con calce a pH 12-13 per un giorno (8-10 ore), seguita da adeguata neutralizzazione della calce e da successivo trattamento con acido a pH 1-3 per un giorno (8-10 ore).

Si dovrà aver cura di separare efficacemente le pelli trattate da quelle non trattate, onde impedire nuove contaminazioni.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano cuoi e pelli spediti dalla Russia rechino la seguente dicitura:

« Cuoi e pelli conformi alla decisione 93/418/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 56.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

(4) GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 36.

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