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Document 31993L0032

    Direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

    GU L 188 del 29.7.1993, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009L0079

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/32/oj

    31993L0032

    Direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

    Gazzetta ufficiale n. L 188 del 29/07/1993 pag. 0028 - 0031
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0234
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0234


    DIRETTIVA 93/32/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

    vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1),

    vista la proposta della Commissione (2),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie a tal fine;

    considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a motore a due ruote devono rispondere, per quanto concerne il dispositivo di ritenuta per passeggeri, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette disposizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

    considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate in tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

    considerando che l'introduzione di prescrizioni relative al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione e di approvazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

    considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva riguarda il dispositivo di ritenuta per passeggeri di tutti i tipi di veicoli a due ruote definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

    Articolo 2

    La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente al dispositivo di ritenuta per passeggeri per un tipo di veicolo a motore a due ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 92/61/CEE rispettivamente ai capitoli II e III.

    Articolo 3

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (5).

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda i dispositivi di ritenuta per passeggeri, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

    Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 14 giugno 1995.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. TROEJBORG

    (1) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 7.(2) GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 49.(3) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 103, e GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(4) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 22.(5) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).

    ALLEGATO

    1. PRESCRIZIONI GENERALI

    Qualora sia previsto il trasporto di un passeggero, il veicolo deve essere munito di un sistema di ritenuta per passeggero. Questo sistema deve essere realizzato mediante una cinghia o una o più maniglie.

    1.1. Cinghia

    La cinghia deve essere montata sulla sella in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2MPa.

    1.2. Maniglia

    Se si utilizza una maniglia, questa deve essere montata in prossimità della sella e in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

    La maniglia deve essere studiata in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 2MPa.

    Se si utilizzano due maniglie, esse devono essere montate una per lato ed in modo simmetrico.

    Le maniglie devono essere studiate in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 1 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 1MPa.

    Appendice 1 Scheda informativa concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote

    (da unire alla domanda di omologazione qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

    Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): .

    La domanda di omologazione concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE,

    - sezione A, punti:

    - 0.1

    - 0.2

    - da 0.4 a 0.6

    - sezione B, punti:

    - da 1.5 a 1.5.2

    Appendice 2 Indicazione dell'amministrazione

    Certificato di omologazione concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote

    MODELLO

    Verbale n. . del servizio tecnico . in data .

    Numero di omologazione: . Numero di estensione: .

    1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: .

    2. Tipo di veicolo: .

    3. Nome e indirizzo del costruttore: .

    .

    4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .

    .

    5. Veicolo presentato per la prova il .

    6. L'omologazione è concessa/rifiutata (1).

    7. Luogo: .

    8. Data: .

    9. Firma: .

    (1) Cancellare la dicitura inutile.

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