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Document 31993R0535

Regolamento (CEE) n. 535/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1912/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie per quanto riguarda gli importi degli aiuti

GU L 57 del 10.3.1993, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/1993; abrog. impl. da 393R1104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/535/oj

31993R0535

Regolamento (CEE) n. 535/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1912/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie per quanto riguarda gli importi degli aiuti

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 10/03/1993 pag. 0009 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 535/93 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1912/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 252/93 della Commissione (3) ha modificato la lista dei prodotti trasformati del settore delle carni bovine; che è opportuno adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (5), per tener conto di tale modifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 48.

(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.

(5) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

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